ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 67,  primo
comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di
riscossione  dei  tributi  e  di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1998 del
pretore di Nola, nel procedimento civile vertente tra S.R. ed altri e
il  Servizio  Riscossione  Tributi di Nola e altro iscritta al n. 163
del  registro  ordinanze  1999  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Nola,  con  ordinanza  in data 22
dicembre  1998,  solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67,
primo  comma,  del  d.P.R.  28  gennaio  1988, n. 43 (Istituzione del
servizio  di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e
di   altri  enti  pubblici),  nella  parte  in  cui,  attribuendo  la
riscossione  delle  tasse  automobilistiche  erariali  e regionali ai
concessionari  del  servizio  di  riscossione, rende applicabile alla
medesima  l'art. 54,  secondo  comma,  del  d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il
quale  stabilisce  l'inammissibilita'  dell'opposizione  disciplinata
dall'art. 615, cod. proc. civ.;
        che,   secondo   il  rimettente,  l'opposizione  proposta  ex
art. 615,  cod. proc. civ., avverso i pignoramenti mobiliari eseguiti
dal  concessionario  del  servizio di riscossione dei tributi, per il
recupero degli importi di tasse automobilistiche non pagate, dovrebbe
essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 54, secondo comma,
del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in virtu' dell'art. 67, primo
comma,  del  d.P.R.  n. 43  del  1988,  ed  il  debitore non potrebbe
avvalersi della tutela cautelare;
        che,   inoltre,  a  suo  avviso,  l'attribuzione  al  giudice
ordinario  delle  controversie  in  esame,  impedendo  al debitore di
chiedere  la  sospensione  dell'atto impugnato, realizzerebbe sia una
limitazione  della  tutela  cautelare  non ragionevole, in quanto non
bilanciata  da un meccanismo di gradualita' nella riscossione analogo
a  quello stabilito per le principali imposte, sia una ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto al caso del contribuente, il quale
abbia  avuto  la  possibilita'  di  esperire,  prima  dell'inizio del
procedimento  di  esecuzione,  l'azione ordinaria, ex art. 9, secondo
comma, cod.proc.civ.;
        che  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e' intervenuto nel giudizio
chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata, sostenendo, in una memoria depositata in prossimita' della
camera  di  consiglio,  che  la giurisprudenza costituzionale avrebbe
giudicato  ragionevole  la  limitazione  della  tutela  cautelare  in
riferimento  alle  entrate tributarie, in quanto il contribuente puo'
chiedere  la  sospensione  del ruolo in via amministrativa e, quindi,
impugnare l'eventuale rigetto della domanda.
    Considerato  che  il  pretore  di  Nola dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 67,  primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988
nella  parte  in  cui, rendendo applicabile alla riscossione coattiva
delle  tasse  automobilistiche  l'art. 54,  secondo comma, del d.P.R.
n. 602  del  1973,  escluderebbe  la  proponibilita' dell'opposizione
regolata  dall'art. 615,  cod.proc.  civ., ed il potere cautelare del
giudice ordinario;
        che,  successivamente  alla  proposizione  della questione di
legittimita'  costituzionale,  e'  entrato  in  vigore  il  d.lgs. 26
febbraio  1999,  n. 46,  il  quale  ha  innovato  la disciplina della
riscossione coattiva;
        che,  in  particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha
sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, modificando
anche  l'art. 54, confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilita'
delle   opposizioni  regolate  dall'art. 615,  cod.  proc.  civ.,  ad
eccezione  di  quelle aventi ad oggetto la pignorabilita' dei beni, e
delle   opposizioni   disciplinate  dall'art. 617,  cod.  proc.  civ.
concernenti  la  regolarita'  formale  e  la notificazione del titolo
esecutivo,  disponendo  altresi'  che  il giudice dell'esecuzione non
puo'  sospendere  il  processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati
motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;
        che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che
per  le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2
del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546 (...), il giudice
competente  a  conoscere  le  controversie  concernenti il ruolo puo'
sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi stabilendo che ad
esse  non  si  applica  la  disposizione del comma 1 dell'art. 57 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
come  sostituito  dall'art. 16  del presente decreto e le opposizioni
all'esecuzione  ed  agli  atti  esecutivi  si  propongono nelle forme
ordinarie  e che ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la
riscossione  solo  in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come sostituito dall'art. 16 del presente decreto;
        che,   alle   tasse   automobilistiche,   in  quanto  entrate
tributarie non comprese nell'elenco dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992,  e' applicabile, nella parte di interesse, il succitato art. 29
e  che,  inoltre,  l'art. 68  del  d.lgs.  13  aprile 1999, n. 112 ha
abrogato il d.P.R. n. 43 del 1988;
        che, dunque, la sopravvenuta modificazione delle norme che il
rimettente  ritiene  di  dovere applicare ed il complessivo mutamento
del quadro normativo di riferimento impongono il riesame da parte del
giudice a quo della perdurante rilevanza della questione.