ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 9 della
legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  7 maggio 1975, n. 16
(Norme  sui  referendum  previsti dallo statuto speciale per la Valle
d'Aosta   e   sull'iniziativa  legislativa  del  popolo  valdostano),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  7 ottobre 1999 dal Tribunale di
Aosta,  ufficio  regionale  per  il  referendum popolare, iscritta al
n. 652  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 48,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento di accertamento della
legittimita' e della ammissibilita' di una richiesta di referendum di
iniziativa  popolare, instaurato ai sensi dell'articolo 9 della legge
della  Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui
referendum  previsti  dallo  statuto  speciale per la Valle d'Aosta e
sull'iniziativa  legislativa  del popolo valdostano), il Tribunale di
Aosta,  ufficio  regionale  per il referendum popolare, con ordinanza
emessa  il  7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 108
della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dello
stesso  art. 9  della  citata  legge  regionale,  nella  parte in cui
conferisce  all'ufficio remittente, istituito dall'art. 8 nell'ambito
del  Tribunale  di Aosta, le attribuzioni concernenti il controllo di
legittimita'  e  di  ammissibilita'  delle  richieste  di  referendum
abrogativo;
        che,  ad avviso del remittente, sarebbe violata la riserva di
legge   statale,  contenuta  nell'art. 108  della  Costituzione,  che
escluderebbe    la    disciplina    dell'attivita'    giudiziaria   e
giurisdizionale  dalle  competenze  delle  Regioni,  anche  a statuto
speciale.
    Considerato  che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di
remissione,  e'  entrata  in  vigore  la legge della Regione autonoma
Valle  d'Aosta 30 dicembre 1999, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla
legge  regionale 7 maggio 1975, n. 16, "Norme sui referendum previsti
dallo  statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta  e  sull'iniziativa
legislativa  del popolo valdostano") la quale, innovando il censurato
art. 9, affida il controllo di legittimita' e di ammissibilita' delle
richieste  di referendum ad una apposita Commissione regionale per il
referendum  popolare,  nominata dal Consiglio regionale e composta di
tre  esperti  in  discipline  pubblicistiche  indicati dal Presidente
della Corte d'appello di Torino;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  remittente,  ad esso spettando di valutare se, alla luce
dell'intervenuto   mutamento   del  quadro  normativo,  la  sollevata
questione di costituzionalita' sia tuttora rilevante.