ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, nel corso di un procedimento di accertamento della legittimita' e della ammissibilita' di una richiesta di referendum di iniziativa popolare, instaurato ai sensi dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), il Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 9 della citata legge regionale, nella parte in cui conferisce all'ufficio remittente, istituito dall'art. 8 nell'ambito del Tribunale di Aosta, le attribuzioni concernenti il controllo di legittimita' e di ammissibilita' delle richieste di referendum abrogativo; che, ad avviso del remittente, sarebbe violata la riserva di legge statale, contenuta nell'art. 108 della Costituzione, che escluderebbe la disciplina dell'attivita' giudiziaria e giurisdizionale dalle competenze delle Regioni, anche a statuto speciale. Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di remissione, e' entrata in vigore la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 dicembre 1999, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, "Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano") la quale, innovando il censurato art. 9, affida il controllo di legittimita' e di ammissibilita' delle richieste di referendum ad una apposita Commissione regionale per il referendum popolare, nominata dal Consiglio regionale e composta di tre esperti in discipline pubblicistiche indicati dal Presidente della Corte d'appello di Torino; che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente, ad esso spettando di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la sollevata questione di costituzionalita' sia tuttora rilevante.