ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 21 maggio
1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade
e  modifiche  alle  tasse  automobilistiche),  promosso con ordinanza
emessa il 21 luglio 1998 dal giudice di pace di Roma nel procedimento
civile  tra  Marcello  Marini  e  la  Societa'  Autostrade  Romane ed
Abruzzesi  s.p.a.,  iscritta  al  n. 47 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di costituzione della SARA S.p.a. e di Marcello
Marini, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice di
pace  di Roma, nel corso di un giudizio instaurato da Marcello Marini
contro   la   S.p.a   SARA,   quale   concessionaria  della  gestione
dell'autostrada    Roma-L'Aquila,    ha    sollevato   questione   di
costituzionalita'  della  legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti
per  la  costruzione  di  autostrade  e strade e modifiche alle tasse
automobilistiche),  nella  parte  in cui non dispone .. di reperire i
mezzi  finanziari  necessari  per  provvedere alla costruzione e alla
manutenzione  delle ivi previste autostrade con procedure di esazione
diverse  da  quelle  in atto presso le barriere poste nei .. "caselli
autostradali"..  dove  viene  riscosso  il  "diritto di pedaggio", in
quanto  l'esistenza  di  tali barriere determinerebbe serio intralcio
alla  circolazione  degli  autoveicoli  sulle  autostrade stesse, con
potenziale  pericolo,  durante  la  canicola estiva, attese le lunghe
soste forzate, per la salute delle persone a bordo degli autoveicoli;
        che la questione e' stata sollevata per la pretesa violazione
degli  artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  che  ha sostenuto l'infondatezza della questione, sia
per  la mancata indicazione della specifica norma di cui si dubita la
costituzionalita',   sia   perche'  nella  legge  denunciata  non  vi
sarebbero  riferimenti  al c.d. pedaggio autostradale, sia per essere
non  pertinenti  i parametri costituzionali dei quali si e' lamentata
la  violazione,  sia  infine  per  l'irrilevanza  della questione con
riguardo al giudizio a quo;
        che  si  e'  costituita  tardivamente  la  parte  attrice del
giudizio a quo;
        che  si  e'  costituita tempestivamente la parte convenuta di
quel  giudizio,  sostenendo,  sia  l'irrilevanza  della questione, in
quanto l'invocata esclusione dell'effettuazione della riscossione del
pedaggio   mediante  barriere,  sarebbe  ininfluente  ai  fini  della
decisione  (che  avrebbe ad oggetto una domanda intesa ad ottenere il
  di  pedaggi  pagati  dall'attore alla SARA nonche' di
danni  da  liquidarsi  equitativamente), sia l'inammissibilita' della
questione  per  non  essere  stata  individuata  la  norma lesiva dei
parametri costituzionali invocati.
    Considerato  che  -  come evidenziano l'espresso riferimento alla
legge  21  maggio  1955,  n. 463  e  l'assenza  di  individuazione di
specifiche norme della stessa - la questione e' prospettata in ordine
a  tutte  le  disposizioni  in  essa  contenute, e quindi e' riferita
all'intero testo legislativo, senza che si sostenga in alcun modo che
la  lamentata  violazione della Costituzione discenda da esso nel suo
complesso;
        che,  pertanto,  la questione di costituzionalita', in base a
consolidata   giurisprudenza   di   questa   Corte   (ex multis  cfr.
l'ordinanza   n. 185  del  1996),  si  deve  reputare  manifestamente
inammissibile,  in  quanto  il  giudice a quo - fuori del caso in cui
argomenti  che  il  vulnus  derivi da un intero corpus normativo - e'
tenuto  ad  individuare  la  norma o la parte di essa la cui presenza
nell'ordinamento    determinerebbe   la   lamentata   lesione   della
Costituzione;
        che  restano  assorbite  le  questioni  preliminari sollevate
dalla parte privata costituita.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.