ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza  emessa  il  18  maggio  1998  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Padova  sul  ricorso  proposto  da Progetto Gulliver
s.r.l.  contro  l'Ufficio  del registro di Padova, iscritta al n. 245
del  registro  ordinanze  1999  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con
ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3   e  24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e
58,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986,   n. 131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro);
        che,  ad avviso della commissione rimettente, la disposizione
di  cui  all'art. 57,  comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a
carico   delle   parti  in  causa  l'obbligo  solidale  di  pagamento
dell'imposta  di  registro,  equiparerebbe,  nella disciplina di tale
imposta,  soggetti  tra loro diversi quali le "parti del contratto" e
le  "parti  in  causa"  e  risulterebbe,  pertanto,  lesiva  sia  del
principio  di  eguaglianza  che di quello di ragionevolezza garantiti
dall'art. 3 della Costituzione;
        che,  a  parere  dello  stesso  giudice,  la  suddetta norma,
comportando  l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della
parte  attrice  vittoriosa,  finirebbe per incidere negativamente sul
diritto  di  agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei propri diritti
violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione;
        che  l'irragionevolezza  della  norma impugnata risulterebbe,
poi,  accentuata dalla mancata previsione, nell'art. 58, comma 1, del
d.P.R.  n. 131  del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in
causa  che hanno pagato l'imposta di registro, nelle "ragioni, azioni
e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria";
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di infondatezza della questione;
        che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi la
prospettata  incostituzionalita'  dell'art. 57  del d.P.R. n. 131 del
1986   rinvenendo  la  solidarieta'  nel  pagamento  dell'imposta  di
registro  la  sua  giustificazione  nel  rapporto giuridico-economico
intercorrente  tra  i soggetti che rivestono la qualita' di "parti in
causa";
        che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui
al  successivo  art. 58,  accordando  la surrogazione ivi prevista ai
pubblici  ufficiali  obbligati  a  chiedere la registrazione ai sensi
dell'art. 10,  lettere  b)  e  c) del citato decreto legislativo, non
sarebbe  irragionevole  e  non escluderebbe comunque la possibilita',
per  le  parti  in  causa che abbiano pagato l'imposta di registro in
luogo  degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e,
principalmente,  dell'azione  di  regresso  di  cui all'art. 1299 del
codice civile;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  costantemente  affermato  il
principio  secondo  il  quale,  "in  materia di imposte indirette, il
necessario collegamento con la capacita' contributiva non esclude che
la  legge  stabilisca  prestazioni  tributarie  a carico solidalmente
oltreche'  del  debitore  principale,  anche  di  altri  soggetti non
direttamente  partecipi  dell'atto  assunto  come indice di capacita'
contributiva"  (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del
1972);
        che,   peraltro,   secondo   la   citata  giurisprudenza,  la
solidarieta' deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici "idonei
alla  configurazione  di unitarie situazioni che possano giustificare
razionalmente  il  vincolo  obbligatorio  e  la  sua causa" (sentenze
n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);
        che   tra   le   parti   in  causa  la  solidarieta'  risulta
giustificata  proprio  da  siffatti  rapporti  e  dall'unitarieta' di
situazioni  che  si vengono a configurare, in evidente parallelismo a
quanto si verifica per le parti del contratto;
        che  il  rischio  per  l'attore  vittorioso  di  dover pagare
l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza
sull'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, percio' solo,
in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti;
        che l'inapplicabilita' alle parti in causa della surrogazione
prevista   dal   precitato  art. 58  non  rende  incostituzionale  la
disciplina   di   cui  all'art. 57,  restando  comunque  salva,  come
esattamente  rilevato  dall'Avvocatura, la possibilita' per le stesse
parti  di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per
le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati
dal rimettente;
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.