ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver s.r.l. contro l'Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a carico delle parti in causa l'obbligo solidale di pagamento dell'imposta di registro, equiparerebbe, nella disciplina di tale imposta, soggetti tra loro diversi quali le "parti del contratto" e le "parti in causa" e risulterebbe, pertanto, lesiva sia del principio di eguaglianza che di quello di ragionevolezza garantiti dall'art. 3 della Costituzione; che, a parere dello stesso giudice, la suddetta norma, comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della parte attrice vittoriosa, finirebbe per incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione; che l'irragionevolezza della norma impugnata risulterebbe, poi, accentuata dalla mancata previsione, nell'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta di registro, nelle "ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria"; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione; che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi la prospettata incostituzionalita' dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 rinvenendo la solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro la sua giustificazione nel rapporto giuridico-economico intercorrente tra i soggetti che rivestono la qualita' di "parti in causa"; che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui al successivo art. 58, accordando la surrogazione ivi prevista ai pubblici ufficiali obbligati a chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, non sarebbe irragionevole e non escluderebbe comunque la possibilita', per le parti in causa che abbiano pagato l'imposta di registro in luogo degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e, principalmente, dell'azione di regresso di cui all'art. 1299 del codice civile; Considerato che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, "in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacita' contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreche' del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacita' contributiva" (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972); che, peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la solidarieta' deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici "idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa" (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972); che tra le parti in causa la solidarieta' risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall'unitarieta' di situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a quanto si verifica per le parti del contratto; che il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza sull'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, percio' solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; che l'inapplicabilita' alle parti in causa della surrogazione prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la disciplina di cui all'art. 57, restando comunque salva, come esattamente rilevato dall'Avvocatura, la possibilita' per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dal rimettente; Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.