ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 aprile e il 10 giugno 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti civili vertenti tra S.G. e M.R. e il comune di Ascoli Piceno, iscritte ai numeri 509 e 510 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999; Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Ritenuto che il pretore di Ascoli Piceno, in due distinti giudizi, con altrettante ordinanze in data 21 aprile e 10 giugno 1999, di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6, di detta legge, rende applicabili gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 al provvedimento di decadenza dell'assegnazione dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.); che entrambe le ordinanze sono state pronunziate in giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti del Sindaco di Ascoli Piceno, con i quali due assegnatari di alloggi di e.r.p. sono stati dichiarati decaduti dall'assegnazione, per non averli occupati stabilmente; che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata, disponendo che l'opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta entro il termine di trenta giorni al pretore, il quale puo' ordinarne la sospensione con decreto in calce al ricorso, si porrebbe in contrasto con gli articoli 108 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della giurisdizione e quella del processo sono riservate alla competenza del legislatore statale; che nei giudizi non si sono costituite le parti dei processi principali e non e' intervenuto il Presidente della Giunta regionale; Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, in riferimento agli stessi parametri e per profili pressoche' identici, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia; che il pretore di Ascoli Piceno dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche n. 9 del 1990, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta nell'osservanza delle norme recate negli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale e, in tal modo, violerebbe gli articoli 108 e 117 della Costituzione; che, anteriormente ad entrambe le ordinanze di rimessione, e' entrata in vigore la legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della regione), il cui art. 84 ha espressamente abrogato la legge regionale 3 marzo 1990, n. 9 e quindi anche la norma impugnata, riproducendone peraltro il contenuto in una disposizione della stessa legge abrogatrice, ma nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata e modificata; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', come e' accaduto nel caso in esame, la norma censurata sia stata abrogata (ex plurimis ordinanze n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999), ovvero sia stato modificato il complessivo quadro normativo di riferimento (tra le piu' recenti, ordinanza n. 183 del 1998); che i giudici a quibus non hanno invece assolto siffatto onere, in quanto le ordinanze di rimessione non contengono nessuna valutazione in ordine all'influenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa della norma censurata e della modifica della disciplina della materia, sicche' la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.