IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3271 del 1999
  proposto  da  Galli  Sabrina,  rappresentata  e difesa dagli avv.ti
  Stefano   Pietro   Galli  e  Carlo  Rasini  e  presso  quest'ultimo
  elettivamente domiciliata in Milano, via Caldara n. 29;
    Contro  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  costituitosi in
  giudizio  in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
  ex  lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso
  i   cui   uffici   e'   domiciliato  in  via  Freguglia  n. 1,  per
  l'annullamento, previa sospensione:
        del  giudizio  di non ammissione alla prova orale degli esami
  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione di avvocato,
  reso noto in data 18 giugno 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia
  e giustizia;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  10 febbraio 2000 il relatore
  dott. Carlo Testori;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o


    La  dott.ssa Sabrina Galli ha sostenuto presso la Corte d'appello
  di  Milano  le  prove  scritte  degli  esami di avvocato - sessione
  1998/1999,  sulle  quali  la  commissione  d'esame  ha  espresso un
  giudizio  negativo,  che  ha  impedito  alla  ricorrente  di essere
  ammessa all'orale.
    Per  ottenere  l'annullamento  di tale valutazione la predetta ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi
  di violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reiezione.
    Nella  camera  di  consiglio  del 9 settembre 1999, con ordinanza
  n. 2496, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla
  ricorrente.
    Le  parti  hanno  depositato memorie in vista dell'udienza del 10
  febbraio 2000, in cui e' passata la decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 417/2000).
00C0672