IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3271 del 1999 proposto da Galli Sabrina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Pietro Galli e Carlo Rasini e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Milano, via Caldara n. 29; Contro il Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici e' domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione: del giudizio di non ammissione alla prova orale degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, reso noto in data 18 giugno 1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La dott.ssa Sabrina Galli ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione la predetta ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. Nella camera di consiglio del 9 settembre 1999, con ordinanza n. 2496, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 10 febbraio 2000, in cui e' passata la decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 417/2000). 00C0672