ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre  1972,  n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario),  promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Lodi sul ricorso proposto da
Opera  pia  Casa  di  riposo  per  vecchi  e  inabili  di Lodi contro
l'Ufficio  del  Registro  di  Lodi,  iscritta  al n. 729 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980, depositata
il  20 marzo  1980,  pervenuta  a  seguito  della  ricostruzione  del
fascicolo  processuale del giudice a quo alla Corte costituzionale il
6 novembre  2000,  la  Commissione tributaria di primo grado di Lodi,
giudicando  sul  ricorso  proposto  dall'Opera pia Casa di riposo per
vecchi  e  inabili  di  Lodi  avverso  l'ordinanza  presidenziale  di
estinzione  del  procedimento  per  mancata  richiesta di trattazione
entro  il  termine  stabilito, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 44  del  d.P.R.  26 ottobre  1972,  n. 636
(Revisione  della  disciplina  del contenzioso tributario), assumendo
che  la  norma  stessa  si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  in  quanto  non  prevederebbe - a differenza di
quanto  disposto  dall'art. 650  codice  di  procedura  civile  - una
riammissione  in  termini  per  causa  di  forza maggiore  o  di caso
fortuito;
        che  secondo il giudice a quo l'anzidetta norma, inoltre, non
distinguerebbe (ai fini dell'onere di presentazione dell'istanza) tra
ricorsi   privi   di   motivi  e  quelli  che  espongono  motivi;  in
quest'ultimo  caso,  il  ricorso sarebbe idoneo a prescrivere un tale
onere,  superiore  al  limite  della normale diligenza, e, quindi, di
difficile  osservanza ed in contrasto con la ratio della legge delega
che  imporrebbe  che la nuova normativa fosse diretta alla tutela del
contribuente;
        che  nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura  generale dello Stato, eccependo, preliminarmente, la
inammissibilita'  della  questione  sotto  il profilo dell'assenza di
qualsiasi   motivazione   in   ordine  alla  rilevanza;  nel  merito,
concludendo  per  la  infondatezza  della  questione  sollevata,  sul
rilievo  che  nell'ordinamento  il  principio generale sarebbe quello
della  irreparabilita'  della  decadenza,  quale che sia la causa del
mancato  compimento  dell'atto,  principio  conforme  all'esigenza di
certezza dei rapporti giuridici di valore costituzionale.
    Considerato   che,   pur  dovendosi  rilevare  che  le  questioni
sollevate  sono  state  esaminate  dalla  Corte  con dichiarazione di
infondatezza  (sentenza n. 243 del 1982) ed anche sotto vari profili,
tutti  relativi  alla norma transitoria dell'art. 44 del d.P.R n. 636
del 1972 (ordinanze n. 293 del 1985; n. 32 del 1984; n. 285 del 1983;
sentenza  n. 210 del 1983; ordinanze n. 9 e n. 164 del 1981; n. 162 e
n. 85  del  1980; n. 144 del 1979; n. 48 e n. 77 del 1978; n. 144 del
1977;  sentenza  n. 63  del 1977), tuttavia si impone la restituzione
degli  atti  al  giudice tributario di primo grado in quanto la norma
denunciata  e' stata, nel frattempo, abrogata dall'art. 71 del d.lgs.
31 dicembre   1992,   n. 546,   recante   disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
        che,  inoltre, dopo l'ordinanza di rimessione, il sistema del
processo  tributario  e'  stato  notevolmente  modificato  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  del citato d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546,
che  tra  l'altro  ha  previsto  una  "istanza di trattazione" in via
transitoria  sia  con  l'art. 73,  a sua volta abrogato dall'art. 69,
comma   3,   del   d.l.   30 agosto  1993,  n. 331,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   29 ottobre  1993,  n. 427,  sia  con
l'art. 75, comma 2, come sostituito dall'art. 69, comma 3, lettera h)
del  citato  d.l.  30 agosto  1993, n. 331 e successive modificazioni
(per  le  controversie davanti alla Commissione tributaria centrale),
oggetto  di  parziale  dichiarazione di illegittimita' costituzionale
sul punto della decorrenza del termine (sentenza n. 111 del 1998);
        che,  pur  in  presenza  di  norme a contenuto decadenziale e
processuale  relative  alla  inosservanza  dell'onere  di impulso del
processo  e  quindi  tendenzialmente  applicabili  con riferimento al
tempo  fissato  per  l'adempimento  dell'onere stesso, in presenza di
controversia  ancora pendente al momento delle nuove norme, si impone
una verifica degli effetti della abrogazione espressa, accompagnata e
seguita  da  una innovativa disciplina transitoria, compito spettante
al  giudice investito dell'esame della legittimita' dell'atto oggetto
del ricorso (ordinanza di estinzione);
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente  (ora Commissione provinciale di Lodi secondo
l'art. 72  del  d.lgs.  31 dicembre  1992,  n. 546  e  la  Tabella A,
allegata  al  d.lgs.  31 dicembre  1992,  n. 546),  spettando ad esso
giudice  di  valutare  se,  alla  luce dell'intervenuto mutamento del
quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la
definizione del giudizio a quo.