IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3437 del 1999 proposto da Quadri Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Caldirola ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via S. Tecla n. 5; Contro il Ministero della giustizia e la commissione per gli esami da avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione: del giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Vista la memoria prodotta dall'avvocatura dello Stato a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Deodato; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il dott. Pietro Quadri ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'istante ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. Nella camera di consiglio del 15 ottobre 1999, con ordinanza n. 2727, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente. All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa e' passata in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 418/2000). 00C0673