ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice
di  procedura  penale  in  relazione  all'art. 159 del codice penale,
promossi  con  due  ordinanze  emesse  dal  pretore di Ancona sezione
distaccata  di  Fabriano  il  4  maggio  1999 nei procedimenti penali
riuniti  a  carico  di  M.T.  ed  altro,  e  il  10  ottobre 1999 nei
procedimenti  penali  riuniti a carico di A.B., iscritte ai nn. 438 e
688 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Ritenuto  che con due ordinanze di eguale contenuto il pretore di
Ancona,  sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 486,  commi  1 e 3, del codice di procedura
penale,  limitatamente  all'inciso  "o  rinvia",  e  in subordine, in
riferimento  agli  artt. 97  e  112  della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale del medesimo art. 486 c.p.p. in relazione
all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non
prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la
sospensione  della prescrizione il differimento reso necessario dalla
sussistenza  di  un  legittimo  impedimento"  dell'imputato o del suo
difensore;
        che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:
          che,  a  seguito  del terremoto del 1997, per effetto della
sospensione  dei termini processuali disposta con il decreto-legge 27
ottobre  1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite
da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), convertito
in  legge  17 dicembre 1997, n. 434, i due procedimenti, gia' in fase
dibattimentale,  sono  stati  rinviati  all'8  giugno  1998,  subendo
rispettivamente un ritardo di 202 giorni (r.o. n. 438 del 1999) e 144
giorni (r.o. n. 688 del 1999);
          che   tali  rinvii  debbono  intendersi  concessi  a  norma
dell'art. 486  cod.  proc.  pen., in quanto secondo la giurisprudenza
assolutamente  prevalente della Cassazione la sospensione dei termini
disposta  dalla  legge  eccezionale  relativa  al terremoto "non puo'
ritenersi applicabile ai termini per la vocatio in ius dell'imputato"
e comunque non determina la sospensione del corso della prescrizione;
          che,  per effetto di tale situazione, i reati ascritti agli
imputati  sarebbero  prescritti,  mentre  "se si fosse proceduto alla
sospensione  del  procedimento  tenendo  conto  della  necessita'  di
procedere  a  rinvio  ex  art. 486  c.p.p.  non si sarebbe verificata
alcuna  prescrizione  [...]  in  virtu'  dell'art. 159,  primo comma,
c.p.";
        che,  sulla  base di queste premesse, il rimettente ripropone
le  questioni  di  legittimita'  costituzionale gia' sollevate con le
ordinanze  di  rimessione  in  data  10,  20,  24  e 27 ottobre 1997,
dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con ordinanza
n. 459  del 1998, facendo integrale rinvio alle motivazioni contenute
nelle predette ordinanze;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate.
    Considerato   che   le  due  ordinanze  di  rimessione  sollevano
identiche  questioni,  per  cui  deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi di costituzionalita';
        che  le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine
alla   non   manifesta   infondatezza   delle  dedotte  questioni  di
legittimita'  costituzionale,  in  quanto  il  rimettente si limita a
richiamare  integralmente  le  motivazioni contenute nelle precedenti
ordinanze  emesse  nel  corso  del 1997, senza neppure allegarle alle
presenti ordinanze;
        che  non  possono  avere ingresso nel giudizio incidentale di
legittimita'   costituzionale,  come  costantemente  affermato  dalla
giurisprudenza   di   questa   Corte,  questioni  motivate  solo  per
relationem  in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni
per  cui ritiene non manifestamente infondate le questioni sollevate,
mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio
al  contenuto  di  altre  ordinanze,  sia  pure  emesse  dallo stesso
giudice,  tanto  piu'  se  in  altri  procedimenti (v., tra le tante,
sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996; ordinanza n. 98 del 1999);
        che   le   questioni   debbono   pertanto  essere  dichiarate
manifestamente  inammissibili  per  difetto  di motivazione sulla non
manifesta infondatezza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.