ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 32,  terzo
comma,  della  legge  della  regione  Toscana 20 dicembre 1996, n. 96
(Disciplina  per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone
di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal giudice di pace di
Lucca  nel  procedimento  civile  vertente  tra  il comune di Lucca e
Stefani  Paolo,  iscritta  al  n. 244  del  registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
    Ritenuto che con ordinanza 18-22 marzo 1999 il giudice di pace di
Lucca    ha   sollevato   questione   incidentale   di   legittimita'
costituzionale  -  in  riferimento  all'art. 108 della Costituzione -
dell'art. 32,  terzo  comma,  della  legge  della  regione Toscana 20
dicembre  1996,  n. 96  (Disciplina  per  l'assegnazione,  gestione e
determinazione  del  canone  di  locazione  degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica),  nella  parte in cui prevede che, in caso di
assegnazione  in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale, le spese relative ai servizi a rimborso (quali le spese
di  riscaldamento)  sono versate direttamente all'amministrazione del
condominio,  cui  compete  di agire anche in giudizio per il recupero
nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi;
        che  nella  specie  il giudice di pace rimettente - dopo aver
emesso decreto d'ingiunzione nei confronti del comune di Lucca, quale
proprietario  di  un  immobile, per il pagamento di rate condominiali
non   corrisposte   al   condominio  dall'assegnatario  in  locazione
dell'immobile  stesso  -  e' stato adi'to con atto di opposizione dal
comune medesimo;
        che  quest'ultimo  ha preliminarmente eccepito il suo difetto
di  legittimazione  passiva ex art. 32 della legge regione Toscana 20
dicembre  1996,  n. 96,  che  al terzo comma - dopo aver riconosciuto
agli  assegnatari  in  locazione  di alloggi compresi negli stabili a
regime  condominiale  il  diritto di voto in luogo dell'ente gestore,
per  le  delibere relative alle spese ed alle modalita' dei servizi a
rimborso  (quali  le  spese di riscaldamento) - prevede "che le spese
relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione
del  condominio,  cui  compete  di  agire  anche  in  giudizio per il
recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi";
        che  tale  disposizione  -  secondo  il  giudice rimettente -
contrasta  con  l'art. 108 della Costituzione, che riserva la materia
giurisdizionale esclusivamente alla potesta' legislativa dello Stato,
senza che il legislatore regionale possa intervenire;
        che  e'  intervenuta in giudizio la regione Toscana chiedendo
che  la questione sia dichiarata infondata sulla base del rilievo che
non  puo'  dirsi  violato  l'art. 108  della  Costituzione perche' la
disposizione  censurata  non  riguarda ne' l'ordinamento giudiziario,
ne' la tutela giurisdizionale;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva la questione di
costituzionalita'  sotto  il  profilo  che  la  materia  della tutela
giurisdizionale  e' riservata alla potesta' legislativa dello Stato e
che  quindi  la  disposizione della legge regionale censurata avrebbe
ecceduto dalle competenze regionali;
        che  - pur dovendo ribadirsi che il legislatore regionale non
puo'  emanare  norme  che  prevedano  rimedi  giurisdizionali, ovvero
dispongano  in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria,
riservando   l'art. 108   della   Costituzione  alla  competenza  del
legislatore   statale   la   materia  della  giurisdizione  e  quella
processuale  (sentenze  nn. 133 del 1998; 390 del 1996; 459 del 1995;
76 del 1995; 303 del 1994) - nella specie pero' deve rilevarsi che la
disposizione censurata non detta alcuna norma in tali materie;
        che,  infatti,  l'art. 32  della  legge  regione  Toscana  20
dicembre  1996,  n. 96, nel prevedere che, in caso di assegnazione in
locazione  di  alloggi  di edilizia residenziale pubblica compresi in
stabili  a regime condominiale, le spese relative ai servizi definiti
a  rimborso  comprensive  di  quelle  del riscaldamento, sono versate
dagli  assegnatari  "direttamente all'amministrazione del condominio"
pone  un  obbligo  diretto, di natura sostanziale, a carico di questi
ultimi nei confronti del condominio;
        che simmetricamente la stessa disposizione, nel prevedere che
all'amministrazione   del  condominio"  compete  di  agire  anche  in
giudizio  per  il  recupero  delle spese suddette nei confronti degli
assegnatari  inadempienti o morosi, opera sul piano sostanziale e non
gia'  su  quello della tutela giurisdizionale perche' pone un credito
in   favore   del   condominio   direttamente   nei  confronti  degli
assegnatari, senza peraltro alterare la posizione dei diritti e degli
obblighi  dell'ente  gestore  nei  confronti  del condominio stesso e
senza in particolare introdurre alcuna ipotesi di accollo privativo;
        che  d'altro  canto  e'  estraneo all'ambito della censura di
costituzionalita'  proposta dal giudice a quo il diverso ed ulteriore
profilo  concernente  il limite che la potesta' legislativa regionale
incontra  nella  materia  del diritto privato, fondato sull'esigenza,
connessa  al  principio  costituzionale  di eguaglianza, di garantire
l'uniformita'  nel  territorio nazionale delle regole fondamentali di
diritto  che disciplinano i rapporti fra privati (sentenze n. 326 del
1998;  82 del 1998; 307 del 1996; 462 del 1995; 408 del 1995; 441 del
1994);
        che   pertanto   la   sollevata   questione  di  legittimita'
costituzionale risulta manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.