ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 5
marzo   1990,   n. 45   (Norme  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi  ai  fini  previdenziali  per  i liberi professionisti),
promosso  con  Ordinanza  emessa  l'8  settembre  1998 dal pretore di
Bologna  nel  procedimento  civile vertente tra Cavallini Franco e la
Cassa  Nazionale  di  previdenza  ed  assistenza per gli ingegneri ed
architetti  ed altro iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
    Visto l'atto di costituzione di Cavallini Franco;
    Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Anna Campilii per Cavallini
Franco.
    Ritenuto  che  con Ordinanza emessa l'8 settembre 1998 il pretore
di  Bologna,  nel  corso  di un giudizio promosso da Franco Cavallini
contro  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  gli
ingegneri  ed  architetti  e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti  di  aziende industriali, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3  e  38,  secondo  comma,  della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della  legge 5 marzo 1990,
n. 45  (Norme  per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali  per  i liberi professionisti), "nella parte in cui, ai
fini   del   diritto  e  della  misura  di  un'unica  pensione,  tale
disposizione  prevede  modalita'  di  ricongiunzione  dei  periodi di
contribuzione  esistenti  presso  le  diverse  gestioni previdenziali
difformi  da  quelle  stabilite, per i lavoratori autonomi iscritti o
stati  iscritti  alle  gestioni  speciali  per  i lavoratori autonomi
gestite dall'Inps, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29";
        che  la prospettata questione, sollevata ad istanza di parte,
sarebbe  ad avviso del giudice a quo rilevante, giacche' l'attore nel
giudizio principale chiede, tra l'altro, che il quantum dell'onere di
ricongiunzione  spettante  all'Inpdai  - presso il quale egli intende
effettuare    la    ricongiunzione   della   posizione   assicurativa
precedentemente  maturata  presso  la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri ed architetti, allo scopo di ottenere la
pensione  di  anzianita'  - "sia determinato analogamente a quanto il
terzo  comma  dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dispone
per gli altri lavoratori autonomi";
        che   la   questione,   in   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione,   non   e',   ad   avviso   del   giudice   rimettente,
manifestamente infondata, non potendosi giustificare la disparita' di
trattamento  tra liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti
all'Inps risultante dall'impugnato art. 2 della legge n. 45 del 1990,
che  impone  ai primi di versare alla gestione accentratrice l'intera
riserva   matematica   necessaria   per   la  copertura  assicurativa
dell'incremento  di pensione derivante dalla ricongiunzione (al netto
dei   contributi   trasferiti  dalla  gestione  di  provenienza),  in
difformita'  da  quanto  previsto  per  i  secondi,  i quali, in base
all'art. 2  della  legge  n. 29  del  1979,  invocato  quale  tertium
comparationis   sono  assoggettati  ad  un  onere  di  ricongiunzione
inferiore,  corrispondente  al  cinquanta  per  cento  della  riserva
matematica  (da  versare alla gestione previdenziale di destinazione,
sempre   al   netto  dei  contributi  trasferiti  dalla  gestione  di
provenienza);
        che  anche  in  riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione  la  questione  sarebbe,  secondo  il  giudice a quo non
manifestamente  infondata,  giacche' "impedire ... a un lavoratore di
valersi  della  ricongiunzione  (fissando  un prezzo di fatto per lui
insostenibile)  sembra equivalente a impedire al medesimo l'accesso a
un  mezzo  che  gia'  il  legislatore ha, in generale, stabilito come
adeguato  alle esigenze di vita dei lavoratori versanti in situazioni
del tutto assimilabili a quelle di chi abbia necessita', per accedere
allo stesso mezzo, di una ricongiunzione contributiva";
        che  nel presente giudizio costituzionale si e' costituito il
ricorrente nel procedimento a quo per argomentare la fondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata dal pretore di
Bologna,  svolgendo  deduzioni  in  buona  parte  coincidenti  con la
motivazione dell'ordinanza di rimessione, ed aggiungendo che "l'onere
della ricongiunzione al 100 per cento, piuttosto che al 50 per cento,
non  e'  determinato  in  considerazione della gestione previdenziale
verso  la  quale si esercita la rincongiunzione - a dimostrazione che
la  ragione  di tale diversa onerosita' non dipende dalla gestione -,
ma  in  considerazione  della  qualificazione  giuridica  del tipo di
attivita'  del  soggetto  che esercita il diritto alla ricongiunzione
stessa:  sicche'  si  determina,  in  tal  modo,  una discriminazione
personale assolutamente inspiegabile";
        che  ad  avviso della parte costituita nel presente giudizio,
il    pregiudizio    derivante    dall'eccessiva   onerosita'   della
ricongiunzione,  come  disciplinata dalla disposizione impugnata, "e'
tanto  piu'  grave,  in  considerazione  del  fatto  che  il  vigente
ordinamento non prevede alternative non onerose alla ricongiunzione -
quale  potrebbe  essere,  in ipotesi, l'estensione al diritto interno
dell'istituto  della  totalizzazione ... -, sicche', il soggetto, ove
non  sia  in  grado  di  affrontare  detti oneri, rischia di perdere,
insieme alla possibilita' di far valere tutti i periodi assicurativi,
il diritto stesso alla tutela previdenziale".
    Considerato  che,  con  la  sentenza  n. 61  del 1999, successiva
all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato infondata una
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della legge
n. 45 del 1990 analoga a quella sollevata dal pretore di Bologna;
        che  tuttavia,  con  riferimento  alla  mancata previsione di
forme  di  totalizzazione  dei  periodi assicurativi alternative alla
ricongiunzione  onerosa  - lamentata dalla parte privata -, la citata
sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli  articoli  1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui
non  prevedono,  in  favore dell'assicurato che non abbia maturato il
diritto  ad  un  trattamento  pensionistico  in alcuna delle gestioni
nelle   quali   e',   o  e'  stato,  iscritto,  in  alternativa  alla
ricongiunzione,  il  diritto  di  avvalersi  dei periodi assicurativi
pregressi nei limiti e secondo i princi'pi indicati in motivazione;
        che   pertanto  l'intervenuta  innovazione  rende  necessario
disporre  la  restituzione  degli  atti  al giudice rimettente per un
nuovo   esame   della   questione,   nel   quadro  complessivo  della
sopravvenuta giurisprudenza della Corte.