IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 marzo 2000, il giudice del lavoro ha pronunciato la presente ordinanza nel procedimento promosso da: Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici (CIRIEE) - Soc. coop. a.r.l., avv. Marcello Ziveri, ricorrente; Contro Istituto Nazionale Prvidenza Sociale - INPS, avv. Oreste Manzi, convenuto, e contro Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, convenuto contumace, osservando quanto segue; F a t t o e d i r i t t o Con ricorso del 20 luglio 1998 il Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici (CIRIEE) - Soc. coop. a.r.l. conveniva in giudizio l'INPS e l'INAIL per sentire dichiarare che esso consorzio, in relazione al periodo 1o aprile 1991 - 31 dicembre 1992 aveva titolo all'inquadramento contributivo fra le imprese artigiane e che, pertanto, potendo usufruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, chiedeva il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di contributi e premi a seguito di condono contributivo, oltre interessi legali sulle somme medesime. Il giudice del lavoro con sentenza non definitiva del 29 marzo 2000, n. 454, dopo aver dichiarato che il consorzio ricorrente va inquadrato, ai fini delle agevolazioni contributive, fra le imprese artigiane previste dalla legge, condannava gli istituti convenuti alla restituzione dei contributi e premi indebitamente versati a seguito della domanda di condono contributivo in data 30 aprile 1993, ex art. 4 d.-l. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993, nell'erroneo presupposto di essere tenuta a corrispondere i maggiori contributi e premi propri del settore industria (doc. 2 ric.). La condanna al pagamento delle somme di cui alla citata sentenza fa riferimento al solo capitale e non anche agli interessi pure richiesti dal consorzio ricorrente. Il giudice non ha pronunciato sugli accessori del credito in quanto l'art. 81, comma 9, ult. parte della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) stabilisce che, in materia di condono previdenziale, "sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". In relazione a quest'ultima disposizione viene sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la stessa appare gravemente e ingiustificatamente discriminatoria non solo rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali indebitamente versati; ma anche rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., da considerarsi come primario tertium comparationis. E' pure manifestamente violato il diritto di azione e di tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione. Invero, non puo' farsi a meno di rilevare che, nel caso in esame, la norma censurata viola palesemente il principio di uguaglianza, e del diritto di azione, dovendosi assumere come ingiustificata l'esclusione degli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla data della domanda amministrativa nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell'INPS, di contributi previdenziali indebitamente versati. Come gia' rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 dicembre 1998, n. 417 proprio in materia di contributi indebitamente versati all'INPS da artigiani, da restituire senza corresponsione di interessi a norma dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 463/1959, il vulnus recato al principio di uguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non gia' dalla esclusione degli interessi legali, bensi' dalla esclusione totale di interessi che la norma censurata non riconosce neppure in misura ridotta; purche' non si tratti di una misura simbolica. Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui esclude il diritto agli interessi e non prevede alcuna somma a tale titolo, pur lasciando al legislatore la individuazione dei criteri di quantificazione delle relative somme. Ne consegue che non essendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultima parte della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) la stessa va rimessa all'esame della Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La medesima questione e' palesemente rilevante ai fini della decisione della presente causa, in quanto avendo il consorzio ricorrente chiesto la corresponsione degli interessi, tale domanda dovrebbe essere respinta, avendo la norma impugnata escluso la debenza di una qualsiasi somma a titolo di interessi sui rimborsi di contributi versati a seguito di condono, e di accertamento negativo dell'obbligo contributivo.