IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI
    Preso  atto  della  eccezione di incompatibilita' sollevata dalla
  difesa di Santoni Carlo, cui il p.m. si e' associato;
    Rilevato  che  il  g.u.p.,  nella  persona fisica dello scrivente
  dott.   Diego   Mattelini   ha  effettivamente  contribuito,  quale
  componente  del collegio, a determinare la sentenza di primo grado,
  di condanna dell'imputato, emessa dal tribunale di Montepulciano in
  data 24 giugno 1998 e recante il n. 51/1998, di cui successivamente
  veniva  dichiarata  la nullita' con sentenza della Corte di appello
  di Firenze n. 1419 Reg. sentenze depositata il 30 aprile 1999;
    Osservato che tale situazione processuale dovrebbe configurare un
  dovere  di astensione, attesi i principi desumibili dagli artt. 3 e
  24  Costituzione,  ma  che  peraltro,  l'articolo  36 c.p.p., nella
  formulazione  oggi  vigente,  non  prevede, per la situazione sopra
  descritta, la possibilita' per il giudice di astenersi in quanto le
  ipotesi   ex   art.   36   citato   non  appaiono  suscettibili  di
  interpretazione  ed  applicazione analogica e, con riferimento alla
  ipotesi  sub  h)  norma citata, per giurisprudenza pacifica essa va
  riferito esclusivamente a motivi di convenienza extraprocessuale;
    L'indicato  orientamento  giurisprudenziale  appare ulteriormente
  condivisibile  ove  si  considerino  le diverse ratio legis sottese
  alle norme di cui agli artt. 36 e 34 c.p.p., ove si optasse per una
  interpretazione  "aperta" del disposto di cui alla lett. h), citato
  art. 36, mal si comprenderebbe l'esigenza avvertita dal legislatore
  di  disciplinare  autonomamente  e  dettagliatamente  le ipotesi di
  incompatibilita' determinate dal pregresso compimento di atti nello
  stesso procedimento;
    Osservato  altresi'  che la Corte costituzionale (sentenza n. 306
  del  1997)  ha  affermato  che  "qualora una situazione carente dal
  punto  di  vista  dell'imparzialita'  non potesse trovare soluzione
  alla stregua degli artt. 36 e 37 c.p.p., quali attualmente vigenti,
  potrebbe   aprirsi   la  via  per  un  ulteriore,  ma  diversamente
  impostata,   questione   di  legittimita'  costituzionale"  che  lo
  scrivente ritiene di riferire all'art. 34, primo comma, c.p.p.;
    Invero,   tale   norma   fa   implicito,  ma  chiaro  riferimento
  all'impossibilita'   per   il   giudice  -  che  abbia  concorso  a
  pronunciare  sentenza  in  un  grado di giudizio - ad esercitare le
  proprie  funzioni negli altri successivi gradi di merito ovvero nel
  giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza in sede
  di giudizio di legittimita';
    Di  talche'  l'indicata  norma  ex  art.  34, primo comma, c.p.p.
  manifesta   evidenti   carenze  nella  parte  in  cui  non  prevede
  l'incompatibilita'   per  il  giudice  che,  avendo  contribuito  a
  pronunciare  sentenza  di  condanna  in  primo grado, si ritrovi, a
  seguito  di  successive vicende processuali, a dover riesaminare la
  medesima   fattispecie,   sia   pure   ai   soli  e  limitati  fini
  dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio;
    Appare   si   solare   evidenza   la   compromissione   di  fatto
  dell'imparzialita'  di  giudizio  del  g.u.p., il quale non protra'
  essere  che  naturalmente portato, ai fini della sua decisione, sia
  pure    interlocutoria    nell'ambito    della    rinnovata    fase
  procedimentale,  a richiamare alla mente le valutazioni complessive
  e  finali  alla  cui  determinazione  ha  contribuito  in  sede  di
  pronuncia della sentenza di condanna;
    Ne  conseguirebbe, ove si ritenga la fondatezza degli assunti che
  precedono,  una palese violazione dei precetti di cui agli artt. 3,
  24 e 111 Costituzione;
    Ritenuta  pertanto  la  rilevanza  della  questione  e la sua non
  manifesta  infondatezza  perche'  dalla  sua  decisione  dipende il
  regolare ed imparziale svolgimento dell'udienza preliminare nonche'
  delle eventuali fasi processuali successive;