IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI Preso atto della eccezione di incompatibilita' sollevata dalla difesa di Santoni Carlo, cui il p.m. si e' associato; Rilevato che il g.u.p., nella persona fisica dello scrivente dott. Diego Mattelini ha effettivamente contribuito, quale componente del collegio, a determinare la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, emessa dal tribunale di Montepulciano in data 24 giugno 1998 e recante il n. 51/1998, di cui successivamente veniva dichiarata la nullita' con sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1419 Reg. sentenze depositata il 30 aprile 1999; Osservato che tale situazione processuale dovrebbe configurare un dovere di astensione, attesi i principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Costituzione, ma che peraltro, l'articolo 36 c.p.p., nella formulazione oggi vigente, non prevede, per la situazione sopra descritta, la possibilita' per il giudice di astenersi in quanto le ipotesi ex art. 36 citato non appaiono suscettibili di interpretazione ed applicazione analogica e, con riferimento alla ipotesi sub h) norma citata, per giurisprudenza pacifica essa va riferito esclusivamente a motivi di convenienza extraprocessuale; L'indicato orientamento giurisprudenziale appare ulteriormente condivisibile ove si considerino le diverse ratio legis sottese alle norme di cui agli artt. 36 e 34 c.p.p., ove si optasse per una interpretazione "aperta" del disposto di cui alla lett. h), citato art. 36, mal si comprenderebbe l'esigenza avvertita dal legislatore di disciplinare autonomamente e dettagliatamente le ipotesi di incompatibilita' determinate dal pregresso compimento di atti nello stesso procedimento; Osservato altresi' che la Corte costituzionale (sentenza n. 306 del 1997) ha affermato che "qualora una situazione carente dal punto di vista dell'imparzialita' non potesse trovare soluzione alla stregua degli artt. 36 e 37 c.p.p., quali attualmente vigenti, potrebbe aprirsi la via per un ulteriore, ma diversamente impostata, questione di legittimita' costituzionale" che lo scrivente ritiene di riferire all'art. 34, primo comma, c.p.p.; Invero, tale norma fa implicito, ma chiaro riferimento all'impossibilita' per il giudice - che abbia concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio - ad esercitare le proprie funzioni negli altri successivi gradi di merito ovvero nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza in sede di giudizio di legittimita'; Di talche' l'indicata norma ex art. 34, primo comma, c.p.p. manifesta evidenti carenze nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna in primo grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai soli e limitati fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio; Appare si solare evidenza la compromissione di fatto dell'imparzialita' di giudizio del g.u.p., il quale non protra' essere che naturalmente portato, ai fini della sua decisione, sia pure interlocutoria nell'ambito della rinnovata fase procedimentale, a richiamare alla mente le valutazioni complessive e finali alla cui determinazione ha contribuito in sede di pronuncia della sentenza di condanna; Ne conseguirebbe, ove si ritenga la fondatezza degli assunti che precedono, una palese violazione dei precetti di cui agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione; Ritenuta pertanto la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza perche' dalla sua decisione dipende il regolare ed imparziale svolgimento dell'udienza preliminare nonche' delle eventuali fasi processuali successive;