IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3044/1998
  proposto  dalla sig.ra Giuseppina Di Fucchio rappresentata e difesa
  dagli  avv.ti  Ennio  Mazzocco,  Roberto  Masiani  e  Maria  Grazia
  Picciano,  ed  elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
  in Roma, via Ugo Bassi n. 3;
    Contro  il  Ministero  della  giustizia, in persona del Ministero
  pro-tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
  Stato  e presso la stessa domiciliata n Roma via dei Portoghesi 12,
  per l'annullamento:
        dell'art.  2  del  bando  del  concorso  per  titoli,  del 27
  novembre  1997,  per  368  posti  di dattilografo, quarta qualifica
  funzionale    del   personale   dell'amministrazione   giudiziaria,
  riservato ai trimestrali;
        di  ogni  altro  atto  antecedente  o  conseguente o comunque
  connesso;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
  giustizia;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza del 17 novembre 1999 - relatore il
  consigliere   Alberto  Novarese  -  l'avv.  M.G.  Picciano  per  la
  ricorrente;

                              F a t t o

    Con  il  presente  ricorso  notificato  il  12  febbraio  1998 al
  Ministero  della  giustizia  e  depositato  il  giorno  11 del mese
  successivo,  la  ricorrente  che  -  come e' pacifico - ha prestato
  servizio  quale  stenodattilografa  di  quinta qualifica funzionale
  negli uffici giudiziari nel 95 e 97 (e anteriormente anche di IV) -
  ha  impugnato  il  bando  di  concorso  nella parte in cui (art. 2)
  prevede   che   per  partecipare  al  concorso  per  dattigrafo  e'
  necessario  aver prestato servizio a tempo determinato negli uffici
  giudiziari nella quarta qualifica funzionale.
    La  ricorrente,  che assume di aver presentato ugualmente domanda
  per  partecipare  al  concorso,  ritiene  tale previsione del bando
  direttamente   lesiva   ed   illegittima  per  i  seguenti  motivi:
          1) Violazione   degli  artt. 3  e  97  della  Costituzione.
  Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 23, della legge
  22   luglio   1997,  n. 276,  eccesso  di  potere  per  errore  nei
  presupposti   di  fatto  e  di  diritto,  illogicita',  difetto  di
  istruttoria. Illegittimita' derivata.

        2) Violazione   degli   artt. 3   e  97  della  Costituzione,
  violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 14, commi 2 e 3, della
  legge  22 luglio 1997, n. 276, (come mod. dall'art. 2 della legge 2
  ottobre 1997, n. 333), eccesso di potere per errore nei presupposti
  di  fatto  e  di  diritto,  illogicita',  difetto  di  istrittoria.
  illegittimita' derivata.
    Si  e'  costituita  l'amministrazione della giustizia opponendosi
  all'accoglimento del gravame in quanto inammissibile e infondato.
    Il  gravame  e'  andato  in decisione all'udienza del 17 novembre
  1999 ed e' stato trattenuto dal collegio per la decisione.

                            D i r i t t o

    1. - La  ricorrente - che (come e' pacifico) ha prestato servizio
  quale stenodattilografa di quinta qualifica funzionale negli uffici
  giudiziari  successivamente  al  1o  gennaio 1991 e anteriormente a
  tale  data  ha  prestato servizio anche come dattilografa di quarta
  qualifica  funzionale  -  con  il  presente gravame ha impugnato il
  bando  del concorso per titoli per 368 posti di dattilografo presso
  l'amministrazione  giudiziaria  -  indetto  ai sensi della legge 27
  luglio  1997  n. 276 - nella parte in cui (art. 2) stabilisce quale
  requisito  per  partecipare  al concorso l'aver prestato servizio a
  tempo  determinato  negli  uffici giudiziari nella quarta qualifica
  funzionale e successivamente al 1o gennaio 1991.

    2. - La  ricorrente - premesso che le mansioni del dipendente con
  profilo  professionale  di  stenodattilografo  di  quinta qualifica
  funzionale  ricomprendono  esattamente anche le mansioni svolte dal
  dattilografo  di  quarta e che non assume rilievo il momento in cui
  queste    ultime    mansioni   sono   state   svolte   -   denuncia
  l'illegittimita'   della   impugnata  disposizione  del  bando  per
  violazione  di  legge  (art. 14,  commi 2 e 3, legge 22 luglio 1997
  n. 276)  e  per  piu'  profili  di  eccesso  di  potere (errore nei
  presupposti  di  fatto  di  diritto  -  illogicita'  -  difetto  di
  istruttoria),   ed   eccepiscono   l'illegittimita'  costituzionale
  dell'art. 14,  commi  2  e  3,  della  legge  n  276  del 1997 come
  modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333.
    Sostiene,  in particolare, la ricorrente che l'art. 14, commi 2 e
  3, della legge n. 276 del 1997 (e successive modifiche) nella parte
  in  cui non attribuisce rilevanza - ai fini della partecipazione al
  concorso - al servizio prestato nella quinta qualifica funzionale e
  nel  profilo professionale di stenodattilografo, o alle mansioni di
  quarta  qualifica  funzionale  svolte  anteriormente  al 1o gennaio
  1991,  si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione
  per    i   profili   della   disparita'   di   trattamento,   della
  irragionevolezza   e   della  violazione  del  principio  di  buona
  amministrazione,    con    conseguentemente    illegittimita'   dei
  provvedimenti impugnati.

    3. - Osserva  il  collegio che l'art. 2, prima parte del bando di
  concorso  in  questione, stabilisce che "Al concorso sono ammessi a
  partecipare  coloro  che  alla  data di scadenza del termine per la
  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  abbiano prestato
  servizio  negli uffici giudiziari a tempo determinato, nella quarta
  qualifica  funzionale, successivamente al 1o gennaio 1991, ai sensi
  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,
  dell'art. 7  della  legge  26  aprile  1985, n. 162, della legge 16
  ottobre 1991, n. 321 e del decreto legge 17 settembre 1993, n. 364,
  convertito,   con  modificazioni  dalla  legge  15  novembre  1993,
  n. 458.".
    La disposizione del bando trova esatta corrispondenza nella legge
  n. 276  del  1997,  istitutiva  delle  sezioni  stralcio  presso  i
  tribunali  ordinari  e di un aumento della dotazione organica delle
  segreterie  e  delle  cancellerie giudiziarie al fine di assicurare
  effettiva  assistenza  e  supporto  ai  magistrati  professionali e
  onorari e al fine di garantire concretamente la funzionalita' degli
  uffici giudiziari.
    Al  riguardo  la citata legge ha stabilito che alla copertura del
  70%  (art. 1,  comma  50,  legge  n. 662  del  1996) dei posti (ivi
  compresi  quelli  di  nuova  istituzione)  vacanti alla data del 28
  febbraio  1997  -  per  le  qualifiche IV e V - rispettivamente nel
  profilo    professionale    di    dattilografo   e   di   operatore
  amministrativo,  si  provveda  mediante  distinti concorsi per soli
  titoli  riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici
  giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1o gennaio 1991,
  ai sensi del d.P.R. n. 276 del 1971, dell'art. 7 della legge n. l62
  del  1985,  della legge n. 321 del 1991 e del d.l. n. 364 del 1993,
  convertito con modifica dalla legge n. 458 del 1993.
    "Per  la  partecipazione  ai concorsi di cui al comma 2, oltre al
  possesso  dei  requisiti  richiesti per la assunzione dell'impiego,
  occorre  aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato
  nella  qualifica  funzionale  per  la  quale si intende concorrere"
  (comma 3 come modificato dalla legge n. 333 del 1997).
    Sia  la  disposizione del bando sia la norma di legge sono chiare
  nel  senso  che  per  partecipare  al concorso occorre possedere il
  requisito  del  servizio  prestato  dopo  il  1o gennaio 1991 nella
  stessa  qualifica  funzionale  del posto messo a concorso (e quindi
  per  il  concorso  per  dattilografo  il servizio prestato nella 4a
  qualifica   funzionale),   come  e'  confermato  dalla  contestuale
  indizione  -  voluta  dal  legislatore - di due concorsi uno per il
  profilo di quarta qualifica funzionale e uno di quinta qualifica di
  ognuno  dei  quali riservato quindi a chi ha prestato sevizio nella
  corrispondente qualifica funzionale.
    Il  senso  letterale  e  logico  della  norma  di  legge  e della
  disposizione  del  bando  non  presentano margini per consentire la
  diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, e in particolare
  nel   senso   che  chi  abbia  prestato  servizio  nella  qualifica
  funzionale superiore possa partecipare al concorso per la qualifica
  inferiore,  in  quanto sul piano logico si tratta della prestazione
  di  servizi  distinti  e  che il legislatore ha inteso disciplinare
  diversamente  e non appare consentita una interpretazione estensiva
  della  disposizione in questione che verrebbe a ricomprendere tra i
  partecipanti  al  concorso  -  che  non  prevede prove idoneative -
  soggetti  che  possono  aver prestato mansioni anche. completamente
  diverse  da  quelle  di  dattilografo  ed  estranee  al  suo stesso
  contesto lavorativo, determinando cosi' diversi e ulteriori aspetti
  di irrazionalita' della norma.
    Il  riferimento  temporale  concernente  la  rilevanza delle sole
  mansioni  (di  quarta  qualifica  funzionale)  espletate dopo il 1o
  gennaio 1991 e' ugualmente insuperabile.

    5. La  questione  di costituzionalita' sollevata dalla ricorrente
  appare  quindi rilevante in quanto, allo stato, il ricorso dovrebbe
  essere  respinto,  ed  altresi'  -  nei limiti sotto indicati - non
  manifestamente infondata.
    Il  d.P.R.  29  dicembre  1984,  n. 1219  - di individuazione dei
  profili  professionali  del  personale  dei  ministeri  -  reca  le
  seguenti  declaratorie  delle mansioni dei profili professionali di
  stenodattilografo e dattilografo:
        stenodattilografo (5a qualifica funzionale):
    "1. Svolge  attivita'  di  dattilografia,  di  digitazione  e  di
  stenografia,  sia in riunioni che sotto dettatura, provvedendo alla
  trascrizione   a   macchina  dei  lavori  stenografati  nonche'  di
  registrazioni.

    2. Per la composizione, modifica, integrazione e riproduzione dei
  testi  stenodattilografici  impiega anche apparecchiature d'ufficio
  di  uso  complesso  (macchine da scrivere meccaniche, elettriche ed
  elettroniche  sia per il trattamento delle parole che dei testi per
  la  riproduzione, distribuzione, archiviazione e ricerca, e simili)
  sula base di istruzioni dettagliate e secondo schemi prestabiliti.
    3. Collaziona   gli   elaborati  riordinandoli,  impaginandoli  e
  accorpandoli   anche   con  l'uso  di  apparecchiature  autonome  o
  collegate agli apparecchi di composizione e duplicazione.

    4. Si  assicura  del  buon  funzionamento delle aparecchiature in
  uso.
    5. Preleva  il  materiale  necessario allo svolgimento dei propri
  compiti.";

        dattilografo (4a qualifica funzionale):
    "1. Svolge  attivita'  di dattilografia, di copia e o digitazione
  mediante  l'impiego  di  strumenti e di apparecchiature di ufficio,
  anche   complessi,  ma  di  uso  semplice  (macchine  da  scrivere,
  duplicatori, etc.)
    2. Collaziona   gli   elaborati  riordinandoli,  impaginandoli  e
  fascicolandoli con apparecchiature quali fascicolatrici, cucitrici,
  ecc.
    3. Puo' essere incaricato - con riferimento al lavoro espletato e
  da espletare - della preparazione e conservazione di documentazione
  dell'ufficio   a   cui   e'   addetto,  nell'ambito  di  istruzioni
  predeterminate.
    4. Si assicura dell'efficienza delle apparecchiature in uso.
    5. Preleva   il   materiale   necessario   allo  svolgimento  del
  servizio.".
    Come  appare  evidente  le mansioni dello stenodattilografo, sono
  sostanzialmente sovrapponibili a quelle del dattilografo, nel senso
  che  il  primo  svolge  tutte  le  mansioni del secondo ed anche la
  caratterizzazione professionale dei due profili e' omogenea essendo
  incentrata   sulla   prestazione   di   mansioni  di  registrazione
  dell'attivita'  amministrativa  o  giudiziaria  mediante tecniche o
  apparecchiature appropriate.
    Escludere  dal  concorso  riservato per posti di dattilografo chi
  abbia  svolto servizio - in base ad assunzioni trimestrali disposte
  in  base alle indicate leggi - come stenodattilografo anziche' come
  dattilografo  (o  anche in altro profilo professionale della quarta
  qualifica  funzionale),  solo  perche'  il primo profilo appartiene
  alla quinta qualifica funzionale e il secondo alla quarta qualifica
  funzionale,  appare  in  contrasto  con i principi di razionalita',
  parita'  di trattamento e di buon andamento della p.a. in relazione
  alle  finalita'  della  norma - diretta ad assegnare con urgenza il
  personale  amministrativo  necessario  agli  uffici giudiziari - in
  quanto  il  servizio  prestato  in  ambedue i profili professionali
  costituisce   un  indice  di  professionalita'  di  pari  rilevanza
  rispetto  alle  mansioni  da  svolgere  nei posti messi a concorso,
  mentre   non   assume  rilievo  preclusivo,  rispetto  alle  stesse
  finalita', la circostanza che le stesse mansioni siano state svolte
  nella qualifica superiore.
    A  quest'ultimo  riguardo va osservato - sul piano generale - che
  il pregresso svolgimento del servizio nel p.p. di stenodattilografo
  di  quinta qualifica funzionale (per cui e' sufficiente il possesso
  del  "diploma  di  istituto  di istruzione secondaria di 1o grado e
  diploma  di  specializzazione rilasciato da istituto professionale"
  d.P.R.  1219  del  1984  citato)  non  consente,  di  per  se',  la
  possibilita'  di  partecipare  al  contemporaneo  e  corrispondente
  concorso  per  posti  di  operatore  amministrativo  previsto dalla
  stessa  legge,  per  chi  non sia anche in possesso del "diploma di
  istituto   professionale   considerato  equipollente  a  quello  di
  istruzione    secondaria    superiore   (segretario   di   azienda,
  corrispondente  commerciale  in lingue estere e simili)", richiesto
  dal  citato  d.P.R.  n. 1219  del  1984  per  l'accesso  al p.p. di
  operatore  amministrativo,  e a cui la norma, letta anche alla luce
  dei  principi  di buon andamento dell'amministrazione, non consente
  di derogare in relazione al concorso per titoli in questione.
    Appare  -  invece  -  manifestamente  infondata  la  questione di
  illegittimita'  costituzionale  con  riguardo  al  termine  del  1o
  gennaio   1991,   in   quanto  appare  ragionevole  l'esigenza  del
  legislatore   -   desumibile   anche  dai  lavori  preparatori  (2a
  Commissione  Senato,  seduta  del  5 marzo 1997 - dichiarazione del
  relatore  e intervento del sottosegretario di Stato alla giustizia)
  di  limitare  la  partecipazione  ai concorrenti in possesso di una
  professionalita' recente".
    In  conclusione ritiene il collegio che l'art. 14, comma 3, della
  legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dalla legge 2 ottobre
  1997, n. 333, nella parte in cui non consente che il dipendente che
  abbia  svolto  servizio  - con le modalita' e nei termini stabiliti
  nel    comma    precedente   -   nel   profilo   professionale   di
  stenodattilografo  appartenente  alla  qualifica  superiore,  possa
  partecipare  al  concorso  per  dattilografo  di  quarta  qualifica
  funzionale  si  ponga  in  contrasto  con  gli  artt. 3  e 97 della
  Costituzione per gli indicati profili sostanziali.