IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nella causa civile iscritta al n. 24030 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1994, e vertente tra Chionne Brunetta e Gioia Ascenzi elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Mellini n. 27, presso lo studio dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano, difensore in giudizio in virtu' di procura alle liti in atti; attrice ed intervenuta e Lloyd Adriatico S.p.a. elettivamente domiciliata in Roma, via Varsavia n. 10, presso lo studio dell'avv. Vittore Piras, difensore in giudizio in virtu' di procura alle liti in atti, convenuta e Alessandro Polo convenuto contumace; oggetto: - danni da incidente stradale; Il giudice, letti gli atti di causa; Ritenuto che, in merito alla liquidazione del danno alla persona, trattandosi della valutazione e liquidazione del danno bilogico da invalidita' inferiore al 9% (c.d. micropermanente), e' necessario sollevare di ufficio, come in effetti con la presente ordinanza solleva, la questione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge n. 70/2000 contenente "disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche" approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000, con il quale e' stato stabilito che: 1. - art. 3.1.a - per il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entita', nella misura di L. 800.000 a punto per lesioni fino al 5% compreso di invalidita' e di L. 1.500.000 a punto per lesioni comprese tra il 6 e il 9% compresi di invalidita'; 2. - art. 3.1.b - il danno biologico temporaneo nella misura di lire cinquantamila al di', e la temporanea parziale in misura proporzionale; 3. - art. 3.1.c - per il danno non patrimoniale, nei casi in cui questo e' risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. in misura non superiore al 25% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico; 4. - art. 3.2 - per danno biologico deve intendersi la lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale ed e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produrre reddito del danneggiato; 5. - art. 3.4 - con provvedimento amministrativo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' si provvede alla determinazione dei punti di invalidita' permanente. Ritenuto che il tribunale ha sino ad ora provveduto alla liquidazione del danno alla persona, per il caso di c.d. micropermanenti, in conformita' alla giurisprudenza della Corte d'appello di Roma (v. sent. n. 734 e 2315 anno 1997), applicando il criterio di liquidazione equitativa con il parametro del punto di invalidita', dalla media dei precedenti giudiziari (individuato in L. 3.000.000 a punto, aumentabile sino al 50% per il danno biologico permanente; L. 100.000 al di' per danno biologico temporaneo assoluto e quello parziale al 50% in L. 50.000; danno non patrimoniale in via equitativa e secondo giustizia, da 1/3 alla meta' di quello biologico complessivo), con espresso riferimento, per la personalizzazione del caso concreto, alle variabili della natura ed entita' delle lesioni, dell'eta' del danneggiato, alla durata ed alla gravita' della malattia, etc.; Ritenuto che, al contrario, ed in violazione dei principi generali ormai consolidati ed approvati sino ad ora dalla giurisprudenza di merito, ed enunciati ripetutamente da quella di legittimita' (principio, ad es., di assoluta uniformita' pecuniaria di base, come contemperato in ogni caso dal principio della "personalizzazione" del danno biologico e del danno morale, pur nell'ambito della discrezionalita' del giudice, e della valutazione equitativa ex lege, ma con costante riferimento alle specifiche diversita' del caso concreto, al fine di garantire la giusta liquidazione del danno biologico in tutti i suoi aspetti, compreso quello dinamico, ed inteso come una ingiusta lesione dello stato di salute e della complessiva attitudine psico-fisica del soggetto, e rifuggendo comunque dall'automatismo della applicazione passiva ed acritica di tabelle di calcolo semplificate - v. Cass. sent. n. 475/1999, la semplice e pedissequa applicazione del predetto decreto-legge n. 70/2000 comporterebbe una ingiusta riduzione dell'indennizzo risarcitorio in misura superiore al 60-70%, con una conseguente altrettanto ingiusta locupletazione a vantaggio del danneggiante responsabile del fatto illecito, ed in definitiva, in forza della legge n. 990/1969, e successive modificazioni, a vantaggio dell'assicuratore. Ritenuto che si appalesa, pertanto, la incostituzionalita' del decreto legge n. 70/2000 per la violazione delle seguenti disposizioni della Costituzione: art. 77 della Costituzione, per difetto di espressa delega da parte delle Camere e mancando integralmente lo stato di necessita' ed urgenza ed anche il caso straordinario (sino ad ora il Governo aveva sempre affermato di saper controllare la c.d. inflazione in ambiti del tutto "programmati") . Non e' certo sufficiente, e neppure comprensibile, la inclusione del provvedimento in esame come contropartita e controvalore al blocco per un anno degli aumenti delle tariffe assicurative, all'art. 2 del decreto-legge, configurandosi cosi' evidente eccesso di potere da parte del Governo nell'uso indiscriminato della decretazione di urgenza in una materia riservata al Parlamento quale quella della tutela del bene inviolabile della salute. 2. - Artt. 2, 3 e 32 della Costituzione - disparita' di trattamento. Il decreto-legge all'art. 3/1/A, B, e C, determinando in misura fissa e costante il valore dell'indennizzo per ogni punto di invalidita', e per la inabilita' temporanea, non consente la specifica tutela del bene costituzionalmente garantito della salute, denegando cosi' la possibilita' di un giusto ed integrale risarcimento del danno biologico con la attenta valutazione del caso concreto, peraltro "spogliando" il giudice della sua tipica ed essenziale funzione di "filtro", oltreche' di critica e consapevole valutazione della lesione in concreto e caso per caso e della sua corretta liquidazione, riducendo cosi' il giudicante ad un mero esecutore, privandolo di qualsivoglia potere discrezionale. Ed invero, riducendo al minimo, con criterio egualitario indiscriminato, come aprioristicamente imposto, l'indennizzo sarcitorio spettante per il danno alla salute, oltre a svalutare del tutto l'entita' e lo stesso "valore uomo", si perviene in effetti a danneggiare prevalentemente i danneggiati con esiti validanti piu' gravi, risultando pacifico che la gravita' della menomazione (e quindi il diritto al risarcimento) cresce in misura piu' che proporzionale rispetto alla maggiore entita' dei postumi invalidanti. Peraltro il decreto-legge e' del tutto inapplicabile perche' non ha fissato alcun criterio di base per la liquidazione dell'indennizzo e per aver "rinviato" con delega ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di concerto con il Ministro della sanita', "la determinazione dei punti di invalidita' permanente", cosi' declassando la tutela della salute ad un fatto di carattere prettamente amministrativo. Sicche', in definitiva, sembrerebbe quasi che il Governo, arrogandosi un potere espressamente riservato alla legislazione delle Camere, trattandosi del bene inviolabile della salute del cittadino, abbia inteso invalidare e porre nel nulla, e con un sol colpo, tutti quei criteri di valutazione prudenziale della gravita' della malattia e dei suoi postumi e quindi della valutazione dei corrispondenti punti di invalidita' sino ad ora adottati, con la conseguente impossiblita' di funzionamento della giustizia del settore. Cosi' ancle l'appiattimento operato per la liquidazione del danno biologico da inabilita' temporanea, sia assoluta che parziale, non consente al giudicante di valutare opportunamente la diversa gravita' dello stato di malattia conseguente alle lesioni subite dal danneggiato, cosi' privando i piu' della possibilita' di ottenere un giusto indennizzo. Cosi' anche la fissazione al limite minimo (del 25% del danno biologico) della quantificazione del danno morale, cosi' come ancorato, in controtendenza con le piu' comprensive normative degli Stati della comunita' europea, all'ipotesi di reato ex art. 2059 c.c., in aperto contrasto con la inviolabile tutela della integrita' psico-fisica del cittadino, concreta in definitiva una incompleta realizzazione dell'indennizzo risarcitorio spettante a seguito del fatto illecito, oltreche' un completo esproprio estremamente riduttivo della funzione giurisdizionale.