IL TRIBUNALE

    Ha    emesso   la   seguente   ordinanza   sulla   eccezione   di
  illeggittimita'  costituzionale  dell'art. 210,  quarto comma c.p.p
  per  violazione  degli  artt. 3,  24, 111 e 112 della Costituzione,
  sollevata  dal p.m. nel procedimento penale a carico di Albini Gian
  Carlo  Maria  e  Tonali Antonio, imputati del reato di concussione;
  sentite le difese;

                            O s s e r v a
    All'odierna udienza e' stato convocato in qualita' di imputato in
  procedimento  connesso  Radaelli  Sergio,  gia'  coimputato  per  i
  medesimi fatti contestati agli imputati nel presente procedimento.
    Il  Radaelli si e' avvalso della facolta' di non rispondere ed il
  pubblico  ministero, preso atto dell'esercizio di tale facolta', ha
  sollevato   la   questione  di  legittimita'  costituzionale  sopra
  indicata.  I  difensori  hanno  chiesto  il  rigetto  per manifesta
  irrilevanza della questione proposta.
    Ritiene   in  primo  luogo  il  collegio  che  la  questione  sia
  rilevante.
    Nel   presente   processo  trova  applicazione  l'art. 111  della
  Costituzione,  come  modificato dall'art. 2 legge costituzionale 23
  novembre   1999   n. 2   in  quanto,  pur  essendo  intervenuta  la
  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  in  data  anteriore
  all'entrata  in  vigore  della  citata  legge  costituzionale,  non
  risultano gia' acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali di
  dichiarazioni   precedentemente   rese  dal  Radaelli,  chiamato  a
  rispondere   per   la  prima  volta  all'odierna  udienza,  con  la
  conseguenza   che  non  puo'  trovare  applicazione  la  disciplina
  transitoria di cui alla legge 25 febbraio 2000 n. 35.
    Dal  decreto  che  dispone il giudizio e dalla richiesta di prove
  formulata  dal  pubblico  ministero e ammesse dal tribunale, emerge
  che  la  posizione  degli  imputati  non  puo'  essere  valutata  a
  prescindere  dalle dichiarazioni rese dal Radaelli, che non possono
  trovare ingresso nel dibattimento posto che lo stesso si e' avvalso
  della  facolta'  di  non  rispondere e non sussistono le condizioni
  indicate  dal comma 5 dell'art. 111 della Costituzione per derogare
  al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle
  parti.
    La  questione  inoltre  appare  non  manifestamente infondata con
  riguardo alla facolta' di non rispondere riconosciuta al coimputato
  che   abbia  precedentemente  reso  dichiarazioni  accusatorie  nei
  confronti  di  altri soggetti, proprio alla luce dei nuovi principi
  costituzionali di cui all'art. 111.
    Le  nuove  regole  fissate  da  tale norma costituzionale rendono
  necessaria  una  diversa  valutazione del rapporto tra diritto alla
  formazione della prova in contraddittorio e diritto al silenzio del
  chiamante  in  correita':  alla maggiore tutela del primo accordata
  con  la  nuova  norma costituzionale non puo' che corrispondere una
  compressione del secondo.
    Se  cosi'  non  fosse,  si  verrebbe inevitabilmente a vanificare
  l'attuazione  di altri principi costituzionali o di pari rilevanza,
  quali  l'indefettibilita'  della  giurisdizione,  l'obbligatorieta'
  dell'azione penale, l'inderogabile funzione cognitiva del processo,
  il libero convincimento del giudice.
    Sotto  questo  profilo  deve pertanto ritenersi che la previsione
  della  facolta'  di  non  rispondere  di  cui all'art. 210 4o comma
  c.p.p.,  in  relazione  alle  dichiarazioni  rese da un imputato su
  fatti  concernenti anche la responsabilita' di altri, contrasti con
  i  principi  costituzionali  da  ultimo  indicati  oltre che con il
  precetto  costituzionale del diritto alla formazione della prova in
  contraddittorio.
    La   corretta   interpretazione   e   applicazione  dei  principi
  costituzionali  impone  che,  una  volta  intrapresa  la  via della
  formulazione  di  dichiarazioni  accusatorie nei confronti di altri
  soggetti,   l'esercizio   del  diritto  al  silenzio  debba  essere
  necessariamente  limitato  ai  soli casi indicati nel comma 5 dello
  stesso art. 111 della Costituzione;