IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4582/2000
  proposto    da    Marciani    Armando,   rappresentato   e   difeso
  dall'avv. Roberto  Ciociola  con  domicilio eletto nello studio del
  difensore, in Roma, via Bertoloni n. 27;
    Contro  azienda  Policlinico  Umberto  I  di Roma, in persona del
  legale  rapresentante  pro-tempore, Universita' degli studi di Roma
  "La  Sapienza",  in persona del rettore pro-tempore, non costituiti
  in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione:
        della   nota   16   febbraio   2000  del  direttore  generale
  dell'azienda  Policlinico  Umberto I  di  Roma,  avente  ad oggetto
  "opzione  individuale  per l'esercizio dell'attivita' assistenziale
  intramuraria/attivita'  libero-professionale extramuraria", nonche'
  di ogni altro atto a questa comunque annesso, connesso, presupposto
  o conseguenziale;
        nonche'  per  l'accertamento  del  diritto  del ricorrente di
  esercitare   la   predetta   opzione  solo  dopo  che  siano  state
  individuate   e   realizzate   le   strutture  interne  all'azienda
  Policlinico   Umberto I  di  Roma  per  l'esercizio  dell'attivita'
  intramuraria;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 12 aprile 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi altresi' i difensori, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 3015/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    1.  -  Il  ricorrente,  professore  universitario  afferente alla
  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  in servizio presso l'azienda
  Policlinico  Umberto I  di  Roma, impugna, con ricorso rubricato al
  n. 4582/2000,  il  provvedimento  specificato  in epigrafe, con cui
  viene   intimato   di   optare   per   l'esercizio   dell'attivita'
  assistenziale   intramuraria   (definita   anche   come  "attivita'
  assistenziale  esclusiva")  o  dell'attivita'  libero-professionale
  extramuraria  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  7  e 8, del d.lgs. 21
  dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000).
00C0749