IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4744/2000 proposto da Cerulli Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Mazzini n. 114/B; Contro il Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore; e nei confronti dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore pro-tempore; azienda USL RM/B, in personale del commissario straordinario pro-tempore; azienda USL RM/C, in personale del commissario straordinario pro-tempore; non costituiti in giudizio; Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente universitario della facolta' di medicina e chirurgia, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e succ. mod. e int. e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attivita' libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni dei decreti legislativi n. 229/1999 e n. 517/1999; Nonche' per l'annullamento della nota dell'Univerista' di Roma "Tor Vergata" del 24 febbraio 2000, prot. n. 7477/2000 indirizzata ai dirigenti medici di secondo livello delle divisioni e servizi speciali Ospedale Sant'Eugenio, complesso integrato Columbus, Policlinico Casilino, al prof. Sergio Gambardella ed altri, avente ad oggetto: d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge n. 419/1998. Opzione per esercizio attivita' libero professionale". Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 29 marzo 2000 il consigliere Bruno Mollica; Uditi altresi' i difensori, come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2705/2000; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - Il prof. Cerulli, docente universitario afferente alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico universitario, impugna, con ricorso rubricato al n. 4744/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 453/2000), salvo, in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12 aprile 2000. 00C0753