IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4744/2000
  proposto da Cerulli Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
  Racco  con  domicilio  eletto  nello studio del difensore, in Roma,
  viale Mazzini n. 114/B;
    Contro  il Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi
  Ministri  pro-tempore; e nei confronti dell'Universita' degli studi
  di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore pro-tempore;
        azienda  USL RM/B, in personale del commissario straordinario
  pro-tempore;
        azienda  USL RM/C, in personale del commissario straordinario
  pro-tempore; non costituiti in giudizio;
    Per  l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente
  universitario  della  facolta'  di  medicina e chirurgia, a vedersi
  garantita  l'applicazione  della normativa vigente sull'ordinamento
  universitario,  quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e succ. mod. e
  int.  e  dalle  ulteriori  disposizioni  legislative intervenute in
  materia,  in  tema  di  esercizio  dell'attivita'  istituzionale di
  didattica  e  ricerca,  direzione  delle  strutture  assistenziali,
  attivita'  libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o
  definito.  Cio'  in  relazione  alle  intervenute  disposizioni dei
  decreti legislativi n. 229/1999 e n. 517/1999;
    Nonche'  per  l'annullamento  della nota dell'Univerista' di Roma
  "Tor  Vergata" del 24 febbraio 2000, prot. n. 7477/2000 indirizzata
  ai  dirigenti  medici  di secondo livello delle divisioni e servizi
  speciali   Ospedale  Sant'Eugenio,  complesso  integrato  Columbus,
  Policlinico  Casilino, al prof. Sergio Gambardella ed altri, avente
  ad  oggetto:  d.lgs.  21  dicembre  1999,  n. 517  "disciplina  dei
  rapporti  tra  servizio sanitario nazionale ed universita', a norma
  dell'art.   6   della  legge  n. 419/1998.  Opzione  per  esercizio
  attivita' libero professionale".
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 29 marzo 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi altresi' i difensori, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2705/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - Il  prof.  Cerulli,  docente  universitario  afferente  alla
  facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico
  universitario,  impugna,  con ricorso rubricato al n. 4744/2000, il
  provvedimento  specificato  in  epigrafe, con cui viene intimato di
  optare  per  l'esercizio  dell'attivita' assistenziale intramuraria
  (definita   anche   come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o
  dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art.
  5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000),  salvo,  in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12
  aprile 2000.
00C0753