ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4,
della  legge  19  novembre  1990,  n. 341  (Riforma degli ordinamenti
didattici  universitari),  come  modificato  dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo),  promossi  con  ordinanze emesse il 29 ottobre, il 1o, il
15,  il  1,  il  19  e  il 15 dicembre 1997 e il 18 novembre 1998 dal
tribunale   amministrativo   regionale   del  Lazio,  rispettivamente
iscritte  ai  nn. 56, 57, 58, 61, 74, 75 e 103 del registro ordinanze
2000  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima
serie speciale - nn. 9, 10 e 11 dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sette  ordinanze  di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio
costituzionale  della  riserva  di  legge", questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 9,  comma  4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341  (Riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari),  come
modificato  dall'art. 17,  comma  116,  della  legge  15 maggio 1997,
n. 127    (Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha   attribuito   al   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  il  potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari;
        che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,   sostenendo
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
    Considerato   che  tutte  le  ordinanze  prospettano  una  stessa
questione,  concernente  la  medesima  disposizione, e che pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di  rimessione (tutte
emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale
nel  2000),  e' sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in
materia  di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e
2)  la  programmazione  a  livello nazionale e di singole universita'
degli  accessi  ai  corsi  di  laurea  e di diploma universitario che
richiedono  una  limitazione  nel  numero degli studenti per esigenze
formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorita'
amministrative  devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti  relativi  ai  medesimi  corsi,  e  che in particolare (art. 5)
dispone,  con  disciplina  transitoria,  la sanatoria delle posizioni
degli  studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in
virtu'  di  ordinanze  cautelari  emesse  dai  giudici amministrativi
anteriormente  alla data di entrata in vigore della medesima legge, o
che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
        che,  essendo  cosi'  mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni  deve  essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalita';
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente  per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.