ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre, il 1o, il 15, il 1, il 19 e il 15 dicembre 1997 e il 18 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 56, 57, 58, 61, 74, 75 e 103 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - nn. 9, 10 e 11 dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sette ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio costituzionale della riserva di legge", questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari; che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione; Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti; che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale nel 2000), e' sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole universita' degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorita' amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtu' di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999; che, essendo cosi' mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalita'; che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.