ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria,  riapprovata  il 3 marzo 1998, recante "Riqualificazione del
personale del servizio sanitario regionale", promosso con ricorso del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1998,
depositato  in  cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 21 del
registro ricorsi 1998.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    udito   nell'udienza  pubblica  del  6 giugno  2000,  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    uditi  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  e  l'avvocato  Carlo  Pedemonte per la
Regione Liguria.

                          Ritenuto in fatto


    1. - Con ricorso in data 16 marzo 1998, regolarmente depositato e
notificato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ha proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della Regione
Liguria,   recante   "Riqualificazione  del  personale  del  servizio
sanitario  regionale",  approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a
maggioranza  assoluta,  a  seguito del rinvio governativo, il 3 marzo
1998.  Della legge regionale viene impugnato l'intero testo, giacche'
nei  suoi  vari  articoli,  che  sono  fra loro collegati, prevede la
possibilita',   per  le  Aziende  sanitarie  regionali,  di  attivare
procedure  di corso-concorso per la riqualificazione del personale di
ruolo   del   servizio  sanitario  risultato  in  esubero  a  seguito
dell'approvazione  delle  dotazioni organiche definitive, determinate
ai  sensi  dell'art.   30  della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42
(Disciplina delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
del   servizio   sanitario   regionale   in  attuazione  dei  decreti
legislativi  n. 502  del  30  dicembre  1992  e n. 517 del 7 dicembre
1993),  con  lo  scopo di attribuire a tale personale, non importa se
eventualmente  non  sanitario,  una qualifica superiore, anche per un
ruolo diverso da quello di appartenenza.
    Il   ricorrente   denuncia  il  contrasto  con  l'art. 117  della
Costituzione e lamenta in particolare che la legge censurata, recando
una   disciplina   relativa  allo  status  del  personale  sanitario,
violerebbe  il  precetto  dell'art. 47  della legge 23 dicembre 1978,
n. 833   (Istituzione   del   servizio   sanitario   regionale),  che
attribuisce   allo  Stato  la  competenza  a  disciplinare  lo  stato
giuridico del personale delle unita' (oggi Aziende) sanitarie locali.

    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte si e' costituita la
Regione  Liguria,  chiedendo che il ricorso sia rigettato. Osserva la
resistente  che nella materia sanitaria si e' registrata negli ultimi
anni  una  profonda  evoluzione.  Ricorda  in  proposito  il  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia  sanitaria, a norma dell'art.  1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421),  nonche'  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
che  hanno  innovato  lo statuto giuridico delle strutture sanitarie,
ordinando   la   loro   organizzazione  intorno  al  principio  della
"aziendalizzazione"   e   attribuendo   alle  strutture  che  erogano
assistenza  sanitaria  la  piena  responsabilita'  finanziaria. Ma la
responsabilizzazione finanziaria, che si spinge fino alla imposizione
di  un  vincolo  di  pareggio  del  bilancio (art. 4, comma 8, d.lgs.
n. 502  del  1992),  risulterebbe,  secondo  l'assunto della Regione,
irragionevolmente    incompleta    se   non   si   accompagnasse   al
riconoscimento  di  ampi poteri di organizzazione, nell'esercizio dei
quali  non potrebbe non essere consentito alla Regione ricollocare il
personale   in  esubero  attraverso  procedure  variabili,  intese  a
garantire  la  piu'  efficiente  gestione  delle  risorse  umane.  Lo
strumento  del  corso-concorso,  previsto  dalla  legge  censurata  e
preordinato   al   conseguimento   di  un  piu'  elevato  livello  di
efficienza, sarebbe dunque perfettamente legittimo, accordandosi, tra
l'altro,   con   la   previsione   dell'art. 36  del  citato  decreto
legislativo  n. 29  del  1993, che indica tale forma di selezione tra
quelle dirette all'accertamento della professionalita' richiesta.

    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura dello Stato ha
presentato  una memoria, nella quale, nel ribadire le conclusioni cui
era   pervenuta   nel   ricorso,  circa  il  superamento  dei  limiti
costituzionali  da parte della legge regionale impugnata, ha altresi'
eccepito  la  cessazione  della  materia  del  contendere. Osserva la
difesa  erariale  che,  nelle  more  del  presente giudizio, e' stata
approvata  la  legge  regionale  24  marzo  2000,  n. 25  (Disciplina
dell'organizzazione  del  servizio  sanitario  regionale), dichiarata
urgente  ed  entrata  in  vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6
della  legge  medesima,  il  giorno  successivo  a  quello  della sua
pubblicazione   nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione  Liguria,
avvenuta  il  12  aprile 2000. Nel riordinare la materia, tale legge,
con  il  suo  art. 5, ha espressamente abrogato l'art. 30 della legge
regionale  8  agosto 1994, n. 42, e cioe' proprio la disposizione che
definisce la procedura di individuazione del personale in esubero, al
quale  e'  destinato  il  corso-concorso di riqualificazione previsto
dalla  legge  oggetto  di  censura.  Da  cio'  l'assunto che la nuova
disciplina  della  materia,  accompagnata  dalla abrogazione espressa
della norma-presupposto della legge impugnata, avrebbe determinato la
cessazione della materia del contendere.

    4.  -  All'udienza pubblica del 6 giugno 2000, l'Avvocatura dello
Stato  ha  insistito  affinche'  fosse  dichiarata da questa Corte la
cessazione della materia del contendere.
    La  difesa  della  Regione  Liguria,  contestate  le  conclusioni
dell'Avvocatura,   ha  ribadito  le  ragioni  di  infondatezza  della
questione gia' argomentate nell'atto di costituzione.
                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge  della  Regione  Liguria,  approvata  il  30  dicembre  1997  e
riapprovata  a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, il 3
marzo 1998.
    Tale  legge  consente  alle  Aziende  sanitarie  della Regione di
attivare  procedure  di  corso-concorso  per  la riqualificazione del
personale  di  ruolo  del servizio sanitario che risulti in esubero a
seguito   dell'approvazione   delle   piante   organiche  definitive,
determinate  ai  sensi  dell'art. 30  della  legge regionale 8 agosto
1994,  n. 42.  Tale riqualificazione e' finalizzata alla attribuzione
di  qualifica  superiore,  pure  per  un  ruolo  diverso da quello di
appartenenza, al personale di ruolo, anche non sanitario.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  la legge in questione, prevedendo la
possibilita'   di   attivare   corsi-concorso   di   riqualificazione
professionale,  e  dunque ponendo una disciplina attinente allo stato
giuridico  del  personale  delle  Aziende  sanitarie  locali, avrebbe
violato  "la  norma  di  principio" posta nell'art. 47 della legge 23
dicembre  1978, n. 833, la quale attribuisce allo Stato la competenza
legislativa  in materia di stato giuridico del personale sanitario, e
mediatamente l'art. 117 della Costituzione.

    2. - Dopo la proposizione del ricorso e' stata approvata la legge
regionale  24  marzo 2000, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Liguria  il 12 aprile 2000. L'art. 5 di tale legge ha
espressamente abrogato l'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994,
n. 42.  E'  necessario  precisare  a tale riguardo che l'art. 1 della
legge  regionale  oggetto  della  presente  questione,  ai fini della
determinazione  delle  piante organiche definitive del personale, cui
consegue  l'individuazione  del  personale  in  esubero al quale sono
destinate  le  censurate  procedure  di  riqualificazione,  opera  un
espresso rinvio proprio all'art. 30, oggi non piu' vigente.
    Per effetto della sopravvenuta abrogazione della disposizione cui
rinvia  l'art. 1  della  legge  impugnata vengono meno i motivi della
controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad ottenere
una pronunzia di questa Corte.
    Non   potrebbe  infatti  il  Presidente  della  Giunta  regionale
promulgare  la  legge  nel suo testo attuale, che comprende il rinvio
all'art. 30  della  legge regionale n. 42 del 1994, perche' in questo
modo  farebbe  inammissibilmente  rivivere una disposizione in ordine
alla  quale  il  Consiglio regionale ligure ha espresso, con la legge
regionale n. 25 del 2000, una inequivoca volonta' abrogativa, sicche'
la  promulgazione si risolverebbe in una lesione delle competenze del
Consiglio.
    Non   e'   neppure  ipotizzabile  che  alla  promulgazione  possa
procedersi  solo  pro  parte con espunzione dal testo della legge del
richiamo  all'abrogato  art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994,
essendo  il  Presidente  della  Regione  Liguria  privo del potere di
promulgazione parziale.
    La  cessazione  della  materia del contendere deriva dunque dalla
intervenuta  abrogazione dell'art. 30 della legge regionale n. 42 del
1994,  cui  rinvia  l'art. 1 della legge regionale impugnata, poiche'
con  tale  abrogazione e' resa inoperante la legge medesima, la quale
non  ha  mai  ha prodotto effetti, ne' mai potra' produrli in futuro,
essendone costituzionalmente preclusa la promulgazione.