ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
22 giugno  1988,  n.221  (Provvedimenti  a favore del personale delle
cancellerie   e  segreterie  giudiziarie),  cosi'  come  interpretato
dall'art. 3,   comma   61,   della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537
(Interventi  correttivi  di finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa  il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio  sul  ricorso  proposto da Giorgio Macciotta ed altri contro il
Ministero  della giustizia, iscritta al n. 406 del registro ordinanze
1999  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da dipendenti del
Ministero  della  giustizia,  addetti  alle  cancellerie e segreterie
giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennita'
giudiziaria  loro  corrisposta,  cosi' come previsto per i magistrati
dall'art. 3   della  legge  19 febbraio  1981,  n. 27,  il  Tribunale
amministrativo   regionale   del   Lazio,  con  ordinanza  emessa  il
2 febbraio  1994,  ma  pervenuta  il 30 giugno 1999, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  97  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988,
n. 221  (Provvedimenti  a  favore  del  personale delle cancellerie e
segreterie  giudiziarie),  cosi' come interpretato dall'art. 3, comma
61,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica);
        che  l'art. 3,  comma 61, della legge n. 537 del 1993 dispone
che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988,
che  ha  attribuito  al  personale  delle  cancellerie  e  segreterie
giudiziarie  una  indennita', si interpreta nel senso che il richiamo
all'indennita'  stabilita  per  i  magistrati dall'art. 3 della legge
19 febbraio  1981,  n. 27,  e' da considerare nella misura vigente al
1o gennaio  1988,  senza  cioe'  l'adozione  anche  del meccanismo di
adeguamento triennale previsto per i magistrati;
        che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione, l'interpretazione
imposta   dalla   disposizione   denunciata  determinerebbe  una  non
giustificata  disparita'  di  trattamento,  nel calcolo di indennita'
riferite  ad  attivita'  connesse,  del personale delle cancellerie e
segreterie  giudiziarie rispetto ai magistrati, comportando anche una
irragionevole   svalutazione   nel   tempo  del  contenuto  economico
dell'indennita';
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso   per   la  manifesta  infondatezza  della  questione,  gia'
esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995.

    Considerato  che l'ordinanza di rimessione propone nuovamente una
questione  gia'  dichiarata  non  fondata  o manifestamente infondata
(sentenza  n. 15 del 1995; ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e nn. 33 e
167  del  1996),  giacche'  la  diversita'  di  disciplina  delle due
indennita'  sarebbe  giustificata dalla non omogeneita' delle diverse
categorie di dipendenti poste a raffronto e dal differente meccanismo
di  determinazione del loro trattamento retributivo, cosi' escludendo
la  dedotta  illegittimita'  costituzionale alla omessa applicazione,
anche   al  personale  amministrativo,  del  sistema  di  adeguamento
automatico previsto per i magistrati;
        che,  peraltro,  successivamente all'emissione dell'ordinanza
di  rimessione, e' entrata in vigore la legge 10 ottobre 1996, n. 525
(Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia
e  giustizia  e  delle magistrature speciali), che, nel quadro di una
nuova  considerazione della materia rientrante nella discrezionalita'
del   legislatore,   ha  stabilito,  all'art. 1,  che  all'indennita'
prevista  per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
si  applica  fino  al  31 dicembre 1993, con decorrenza dal 1 gennaio
1991, "il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27", affidando la "successiva dinamica" di
tale   indennita'   alla   contrattazione   collettiva  e  disponendo
l'estinzione dei giudizi pendenti;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente,   affinche'   valuti   nuovamente,  tenendo  conto  della
sopravvenuta  modifica  legislativa,  se la questione di legittimita'
costituzionale sia ancora rilevante.