ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del d.P.R.
23 gennaio   1973,   n. 43   (Approvazione   del  testo  unico  delle
disposizioni   legislative   in   materia   doganale),  in  relazione
all'art. 282  del  medesimo  d.P.R., promosso con ordinanza emessa il
17 febbraio  1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a
carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 301 del registro ordinanze
1999  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie specie, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  cassazione, con ordinanza emessa il
17 febbraio  1999  in  un  procedimento nel quale il ricorrente aveva
impugnato  la  sentenza che lo aveva condannato alla pena della multa
di  L.  2.556.000  per  il  reato di contrabbando nel movimento delle
merci  attraverso  i  confini di terra e gli spazi doganali (art. 282
del  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43),
ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   legislative   in   materia   doganale),  in  relazione
all'art. 282  del medesimo d.P.R., per contrasto con gli artt. 3, 25,
101, 111 e 113 della Costituzione;
        che  l'art. 334  del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che, per i
delitti  di  contrabbando  punibili  con  la  sola  pena della multa,
l'amministrazione  doganale puo' consentire all'interessato di pagare
una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo
stesso, con estinzione del reato;
        che  il  giudice  rimettente  ritiene che la norma denunciata
configuri   un   meccanismo   di  conciliazione  affidato  alla  mera
discrezionalita'  dell'amministrazione; ne deriverebbe una violazione
sia  del  principio  di  eguaglianza  (art. 3 della Costituzione) tra
soggetti  tutti  potenzialmente  interessati  alla definizione in via
amministrativa,  sia, in contrasto con il principio di legalita' e di
indefettibilita'  della  tutela  giurisdizionale  nel controllo degli
atti  della  pubblica amministrazione, degli artt. 25, secondo comma,
101, 111 e 113 della Costituzione;
        che   nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  concludendo  per
l'inammissibilita'  e,  in  subordine,  per  la  non fondatezza della
questione.

    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il
reato  di  contrabbando doganale di cui all'art. 282 del d.P.R. n. 43
del  1973,  oggetto  del  giudizio  dinanzi alla Corte rimettente, e'
stato  depenalizzato dall'art. 25 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205)  allorche'  l'ammontare  dei  diritti  di  confine dovuti non
superi   lire  sette  milioni  e  non  ricorrano  talune  circostanze
aggravanti  (indicate  dall'art. 295,  secondo  comma,  dello  stesso
d.P.R.);
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente  affinche'  verifichi se la questione di costituzionalita'
sia tuttora rilevante (cfr. ordinanza n. 124 del 2000).