ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse
il  24 settembre 1999 dal Tribunale di Asti, rispettivamente iscritte
ai  nn. 674,  675, 676 e 677 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 50,  prima  serie
speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con quattro ordinanze in data 24 settembre 1999 di
identico   contenuto  (r.o.  nn. 674,  675,  676  e  677  del  1999),
pronunciate  in distinti procedimenti penali, il Tribunale di Asti in
composizione  monocratica  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 511,  comma  2, del codice di procedura penale, nella parte
in  cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di
cassazione,  prevede  che il giudice, a fronte di un'istanza di parte
con  la  quale  si  chiede  la  rinnovazione dell'esame dei testimoni
assunti  nello  stesso  procedimento davanti a giudice persona-fisica
diversa,  deve  disporre la ripetizione degli atti gia' compiuti, non
potendo  valutare  la  irrilevanza o manifesta superfluita' del mezzo
istruttorio richiesto;
        che   nel   motivare   sulla  rilevanza  della  questione  il
rimettente  precisa  che  nei  giudizi  a quibus e' stata disposta la
rinnovazione  del  dibattimento ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod.
proc.  pen. e  che  la difesa ha chiesto un nuovo esame dei testimoni
gia'  escussi,  negando  il consenso alla lettura delle dichiarazioni
dagli stessi rese di fronte al giudice persona-fisica diversa;
        che,  quanto  ai  profili  di  non manifesta infondatezza, il
rimettente  ritiene  che  l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. - come
interpretato  dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza
n. 1  del  15  gennaio 1999) nel senso che, "nel caso di rinnovazione
del  dibattimento  a  causa  del  mutamento della persona del giudice
monocratico   o   della   composizione  del  giudice  collegiale,  la
testimonianza  raccolta  dal primo giudice non e' utilizzabile per la
decisione  mediante  semplice  lettura,  senza  ripetere  l'esame del
dichiarante,  quando  questo  possa aver luogo e sia richiesto da una
delle parti" - sia in contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 Cost.;
        che,   a  parere  del  giudice  a  quo,  verrebbe  ad  essere
irragionevolmente  vanificato  il  principio di non dispersione della
prova,  riconosciuto  dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255 del
1992),  e  sarebbe sacrificato "il bene dell'efficienza del processo,
enucleabile  dai  principi  costituzionali  che  regolano l'esercizio
della funzione giurisdizionale (artt. 25, primo comma, e 101, secondo
comma, Cost.)";
        che, secondo il giudice a quo, il principio dell'oralita' non
e'  "veicolo  esclusivo  di  formazione  della prova nel dibattimento
[...],  bensi'  criterio  guida  del  nuovo processo" e non contrasta
"affatto  con  il  principio  del contraddittorio, la cui essenza sta
nella  conoscibilita' [ad opera] delle parti degli elementi probatori
e nella corretta acquisizione degli stessi";
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, rilevando che la questione e' analoga a quella
sollevata  dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza del 2 marzo
1999  (r.o.  n. 290 del 1999), decisa con ordinanza n. 95 del 2000, e
richiamandosi  all'atto  di  intervento  depositato  in occasione del
precedente giudizio di costituzionalita'.
    Considerato  che il giudice rimettente censura, per contrasto con
gli  artt. 3,  25  e  101 della Costituzione, la disciplina contenuta
nell'art. 511,   comma  2,  cod.  proc.  pen.,  in  riferimento  alla
particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un giudice
persona-fisica diversa;
        che,  stante  l'identita'  della  questione  sollevata con le
quattro ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  la  questione  investe  il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente alle
ordinanze  di rimessione, e' stata oggetto delle modifiche introdotte
nell'art. 111   della  Costituzione  dalla  legge  costituzionale  23
novembre  1999,  n. 2  (Inserimento  dei principi del giusto processo
nell'art. 111  della  Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme
transitorie   contenute   nel  decreto-legge  7  gennaio  2000,  n. 2
(Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  dell'art.  2  della  legge
costituzionale   23   novembre  1999,  n. 2,  in  materia  di  giusto
processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35;
        che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo per
un nuovo esame della questione.