ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 3 e
4,  e  3,  commi  1  e  4,  della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano
triennale  per  la  soppressione  di  passaggi  a livello sulle linee
ferroviarie  dello  Stato.  Misure  per il potenziamento di itinerari
ferroviari  di  particolare rilevanza), promosso con ordinanza emessa
il  30  marzo  1999 dalla Corte dei conti - Sezione del controllo, in
riferimento  al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica n. 221238 del 31 dicembre 1998, iscritta al
n. 303  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 22,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 1999, la Corte dei conti
-  Sezione  del  controllo  (I Collegio) ha sollevato, in riferimento
all'art. 81,   quarto   comma,   della   Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3,
commi  1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per
la  soppressione  di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello
Stato.  Misure  per  il  potenziamento  di  itinerari  ferroviari  di
particolare rilevanza);
        che  il  rimettente evidenzia preliminarmente che la predetta
legge,  in  vista  della realizzazione, da parte delle Ferrovie dello
Stato  S.p.a., del piano triennale per la soppressione dei passaggi a
livello  e  degli  interventi  di  potenziamento ed ammodernamento di
particolari  itinerari  ferroviari,  assume  a  carico dello Stato il
relativo  onere  finanziario,  da ripartire in dieci anni a decorrere
dal  1998,  sotto  forma  di  apporto  al capitale di detta societa',
rispettivamente, per lire 1.100 miliardi di cui 30 miliardi nel 1998,
60  miliardi  nel  1999  e  110  miliardi  nel  2000  quanto al primo
intervento  (art. 1,  comma  3)  e per lire 2.500 miliardi - di cui 5
miliardi  per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 250 miliardi nel 2000
- quanto al secondo intervento (art. 3, commi 1 e 4);
        che  l'ordinanza  nel  rilevare  che  la  legge  in argomento
configura interventi finanziari "con caratteristiche di unitarieta' e
inscindibilita'"   osserva,   altresi',  che  essa  prevede,  per  la
copertura  degli  interventi finanziari in argomento, il ricorso agli
accantonamenti  del  fondo  speciale  di  parte capitale solo per gli
esercizi  compresi  nel  bilancio  triennale  1998-2000, mentre nulla
dispone in ordine agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi;
        che il rimettente nel richiamare, altresi', la giurisprudenza
della  Corte  costituzionale  (sentenze  n. 384  del 1991 e n. 25 del
1993)  secondo  la  quale,  ancorche'  per  gli  esercizi  finanziari
successivi  al  triennio non sia "necessaria una puntuale indicazione
dei  mezzi  di  copertura",  occorre  comunque  che, "in un'ottica di
equilibrio  tendenziale della finanza pubblica, sussista una coerenza
tra  gli  oneri  ricadenti nel bilancio pluriennale e quelli gravanti
sugli esercizi successivi" assume che, nel caso esaminato, l'onere, a
partire  dal  quarto  esercizio,  sara'  comunque "superiore a quello
dell'ultimo  esercizio  di massima esposizione del triennio", con una
spesa  aggiuntiva  di  620 miliardi che non risulterebbe assistita da
adeguata copertura;
        che  si e' costituito in giudizio, in data 16 settembre 1999,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, il quale, mentre nell'atto di
intervento ha chiesto che la questione di legittimita' costituzionale
venga dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata,
ha  successivamente  depositato  una memoria nella quale si asserisce
che  la questione puo' reputarsi superata in ragione di un successivo
intervento   legislativo,   con   il  quale  sono  state  ridotte  le
autorizzazioni di spesa previste dalle disposizioni denunciate.
    Considerato  che,  in  effetti,  successivamente all'ordinanza in
epigrafe,  la  legge  23  dicembre  1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2000),  nel  determinare  (tabella E di cui all'art. 70,
comma  4),  le  variazioni  da  apportare  al bilancio a legislazione
vigente,  ha  previsto,  per  gli esercizi 2001 e 2002, una riduzione
delle  autorizzazioni  legislative  di spesa precedentemente disposte
dalle  norme  della  legge n. 354 del 1998 oggetto della questione di
costituzionalita';
        che,   in  via  del  tutto  preliminare,  occorre,  pertanto,
ordinare,  a  seguito  dell'entrata  in vigore della legge n. 488 del
1999,  la  restituzione  degli  atti  alla Corte dei conti, affinche'
valuti,  alla  luce  del  menzionato  ius superveniens la persistente
rilevanza della questione stessa.