ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 14 della
legge  14  ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'),
promosso  con  ordinanza emessa il 20 ottobre 1999 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale
a   carico   di  Tiberi  Enrico,  iscritta  al  n. 710  del  registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 nel corso
di un procedimento a carico di persona imputata del reato di cui agli
artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro
la   criminalita'),  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale  di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
costituzionale  dei citati artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974,
"nella  parte  in  cui non prevedono un trattamento differenziato tra
reato  doloso  e  reato  colposo  e  conseguentemente  un trattamento
sanzionatorio differenziato";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.
    Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di  motivazione  sia  in  ordine  alla  rilevanza della questione nel
giudizio  a  quo  sia  in ordine alla sua non manifesta infondatezza,
limitandosi,  a  tale  ultimo  riguardo, il rimettente ad un generico
richiamo  all'ordinanza  di  questa  Corte  "del  23 aprile 1998" (da
intendere  verosimilmente  come  ordinanza  n. 145  del  1998, con la
quale,  peraltro,  una  questione  di costituzionalita' relativa alle
medesime  norme  oggi  impugnate,  ma  di  diverso  tenore,  e' stata
dichiarata manifestamente infondata);
        che  la  stessa  prospettazione  del giudice a quo non appare
agevolmente  comprensibile,  tenuto conto del fatto che il delitto di
detenzione  illegale  di  armi comuni da sparo, o parti di esse, atte
all'impiego,  delineato  dagli  artt. 10  e 14 della legge n. 497 del
1974  (sostitutivi  degli  artt. 2  e  7  della legge 2 ottobre 1967,
n. 895), e' punito esclusivamente a titolo di dolo;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.