IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Vista la richiesta del difensore di Barchielli Alessio, imputato nel procedimento n. 166/2000 Registro Generale; rilevato che per identica materia i stata sollevata questione di legittimita' costituzionale da parte del Dr. Lamberti del tribunale di Firenze, con ordinanza del giorno 8 febbraio 2000; considerato che, a parere di questo giudicante, la scelta del legislatore di depenalizzare la guida senza patente di cui all'art. 116 C.d.S., ma non la guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti appare essere del tutto illogica in quanto la condotta di chi guida un'autovettura senza patente, e quindi, presumibilmente senza esperienza, e' sicuramente piu' pericolosa di quella di colui il quale, avendo conseguito regolarmente la patente, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di guida la legge non richiede l'accertamento; che cio' che viene punito, pertanto, e' la condotta di chi viene sorpreso in uno stato di presunta inabilita' ad una condotta che in genere ha dimostrato, coI superamento dell'esame di guida, di saper tenere; tralasciando la considerazione, peraltro non di secondaria importanza, che la sussistenza del reato di cui all'art. 187 C.d.S. viene affermata sulla base della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, prescindendo completamente dall'effettivo accertamento sugli effetti reali che tale sostanza ha sul guidatore, i quali, com'e' noto, variano da individuo ad individuo; che, quindi, il legislatore avrebbe dovuto depenalizzare sia il reato di guida in stato di ebbrezza, sia quello di guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti; che pertanto, secondo questo giudicante, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea una irragionevole disparita' di trattamento fra la condotta di chi viene sorpreso alla guida di un'autovettura senza aver mai conseguito la patente e la condotta di chi, avendo conseguito la prescritta abilitazione alla guida, guida un veicolo in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta all'uso di alcool o di stupefacenti; che alla luce di quanto premesso, appare quindi doveroso sospendere il presente giudizio in attesa di pronuncia della Corte costituzionale in materia, poiche', nel caso di specie, una scelta legislativa ritenuta irragionevole dovrebbe essere applicata anche in questo giudizio;