IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Vista  la richiesta del difensore di Barchielli Alessio, imputato
  nel procedimento n. 166/2000 Registro Generale;
        rilevato che per identica materia i stata sollevata questione
  di  legittimita'  costituzionale  da  parte  del  Dr. Lamberti  del
  tribunale di Firenze, con ordinanza del giorno 8 febbraio 2000;
        considerato che, a parere di questo giudicante, la scelta del
  legislatore   di  depenalizzare  la  guida  senza  patente  di  cui
  all'art. 116 C.d.S., ma non la guida in stato di alterazione dovuta
  all'uso  di  sostanze stupefacenti appare essere del tutto illogica
  in  quanto la condotta di chi guida un'autovettura senza patente, e
  quindi,  presumibilmente  senza  esperienza,  e'  sicuramente  piu'
  pericolosa   di   quella  di  colui  il  quale,  avendo  conseguito
  regolarmente  la  patente, viene trovato in uno stato di momentanea
  alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita'
  di guida la legge non richiede l'accertamento;
        che  cio'  che  viene punito, pertanto, e' la condotta di chi
  viene  sorpreso in uno stato di presunta inabilita' ad una condotta
  che  in  genere ha dimostrato, coI superamento dell'esame di guida,
  di  saper  tenere;  tralasciando la considerazione, peraltro non di
  secondaria importanza, che la sussistenza del reato di cui all'art.
  187  C.d.S. viene affermata sulla base della mera constatazione del
  superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel
  sangue,   prescindendo  completamente  dall'effettivo  accertamento
  sugli  effetti  reali  che tale sostanza ha sul guidatore, i quali,
  com'e' noto, variano da individuo ad individuo;
        che,  quindi, il legislatore avrebbe dovuto depenalizzare sia
  il  reato  di  guida  in  stato di ebbrezza, sia quello di guida in
  stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;
        che   pertanto,   secondo  questo  giudicante,  la  norma  di
  depenalizzazione  contrasta  con  l'art. 3  della  Costituzione, in
  quanto  crea  una  irragionevole  disparita'  di trattamento fra la
  condotta  di  chi viene sorpreso alla guida di un'autovettura senza
  aver  mai  conseguito  la  patente  e  la  condotta  di chi, avendo
  conseguito  la prescritta abilitazione alla guida, guida un veicolo
  in  stato  di  temporanea,  presunta, alterazione dovuta all'uso di
  alcool o di stupefacenti;
        che  alla  luce  di  quanto  premesso, appare quindi doveroso
  sospendere  il presente giudizio in attesa di pronuncia della Corte
  costituzionale  in materia, poiche', nel caso di specie, una scelta
  legislativa  ritenuta irragionevole dovrebbe essere applicata anche
  in questo giudizio;