IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S. contro Perencin Regina, ha pronuciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato il 18 maggio 1995 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 91/1995 del pretore di Treviso che ha dichiarato sussistere il diritto di Perencin Regina a percepire l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' nei limiti della prescrizione decennale, fino al 30 settembre 1983, ed a conservare tale trattamento anche successivamente a tale data e sino al riassorbimento conseguente alla perequazione della pensione base, condannando l'Istituto a corrispondere alla pensionata le relative somme, maggiorate di interessi dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. L'I.N.P.S. lamentava l'errata interpretazione dell'art. 47 del d.P.R n. 639/1970 e dell'art. 6 della legge n. 166/1991 e rilevava la non debenza del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 16, legge n. 412/1991, chiedendo la totale riforma dell'impugnata sentenza con rigetto del ricorso. Perencin Regina - ritualmente costituitasi - , chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale sulla pronuncia relativa alle spese di primo grado, dal pretore interamente compensate tra le parti. L'I.N.P.S., in corso di causa, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 477/2000). 00C0943