IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa  da  I.N.P.S. contro
  Perencin Regina, ha pronuciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il  18 maggio 1995 l'I.N.P.S. proponeva
  appello  avverso  la sentenza n. 91/1995 del pretore di Treviso che
  ha  dichiarato sussistere il diritto di Perencin Regina a percepire
  l'integrazione  al  minimo  della  pensione  di  reversibilita' nei
  limiti  della prescrizione decennale, fino al 30 settembre 1983, ed
  a  conservare  tale trattamento anche successivamente a tale data e
  sino al riassorbimento conseguente alla perequazione della pensione
  base,  condannando  l'Istituto  a  corrispondere alla pensionata le
  relative somme, maggiorate di interessi dal centoventunesimo giorno
  successivo  alla  presentazione della domanda. L'I.N.P.S. lamentava
  l'errata  interpretazione  dell'art.  47  del  d.P.R  n. 639/1970 e
  dell'art.  6  della legge n. 166/1991 e rilevava la non debenza del
  cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 16,
  legge  n. 412/1991,  chiedendo  la  totale  riforma  dell'impugnata
  sentenza con rigetto del ricorso.
    Perencin  Regina  -  ritualmente  costituitasi  -  ,  chiedeva il
  rigetto   dell'appello   e   proponeva  appello  incidentale  sulla
  pronuncia   relativa   alle  spese  di  primo  grado,  dal  pretore
  interamente compensate tra le parti.
    L'I.N.P.S.,  in  corso  di  causa,  chiedeva  la dichiarazione di
  estinzione  del  giudizio  con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 477/2000).
00C0943