IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel processo iscritto al n. 543/1998 R.G. Mod. 23 Pret. Fermo e al n. 2831/1997 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo promosso a carico di Vecchietti Giacomo (nato il 5 luglio 1966 a Montegiorgio); imputato del delitto di cui all'art. 378 del c.p. perche', "dopo che era stato commesso dal Mattei Graziano il reato di vendita a suo favore di una dose di eroina, aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'autorita' motivando il possesso della dose di eroina (trovatagli sulle mani nonostante il tentativo di nascondimento) con un precedente acquisto ed il passaggio di denaro come richiesta di un prestito al Mattei, in Porto S. Giorgio il 26 maggio 1997". Considerato che, essendo esaurita la fase dell'istruttoria dibattimentale del sopra rubricato processo penale ed avendo i testi uditi in giudizio ricostruito i fatti sottostanti all'ipotesi accusatoria formulata dal p.m., il presente giudicante si trova nell'impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimita' costituzionale dell'art. 376 del c.p. sollevata dalla difesa dell'imputato con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione; Che, infatti, l'eventuale accoglimento di detta questione condurrebbe al proscioglimento dell'imputato per il reato al medesimo ascritto; Che le argomentazioni svolte dalla difesa con memoria in atti, anche con specifico riferimento al contenuto della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, appaiono condivisibili, onde la questione non puo' ritenersi manifestamente infondata;