IL TRIBUNALE
    Relativamente  al  procedimento  n. 82/99, innanzi al giudice per
  l'udienza  preliminare  dott. Laura  Russo,  in camera di consiglio
  chiamate  le  parti  e  le altre persone interessate e i difensori,
  sono    comparsi:    il   pubblico   ministero   in   persona   del
  dott. U. Pelosi,  l'imputato Costantino Pietro, nato a Torino il 25
  giugno   1960,   residente  a  Imperia,  via  strada  Privata  avv.
  Costantino   n. 10,   libero,   non  presente  difeso  e  assistito
  dall'avv. E. Ferrante  del  foro  di  Sanremo  difensore di fiducia
  presente.
    Il   giudice   procede   quindi  all'accertamento  relativo  alla
  costituzione delle parti e rileva la ritualita' delle citazioni.
    Si  da' atto che l'imputato ha depositato in data 17 gennaio 2000
  istanza con la quale chiede di essere ammesso al rito abbreviato.
    A questo punto, il giudice, d'ufficio, rileva - a seguito di tale
  richiesta  di  giudizio abbreviato da parte dell'imputato - profili
  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998
  per  evidente violazione dell'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata
  disparita'  di  trattamento  instauratasi  con  l'entrata in vigore
  della  norma  citata,  il  2 gennaio  2000,  tra  i procedimenti di
  competenza  del  tribunale in composizione monocratica (per i quali
  continuano  ad  applicarsi  le  vecchie  disposizioni  nel  caso di
  udienza preliminare in corso o, comunque, gia' fissata al 2 gennaio
  2000  e  procedimenti  di  competenza del tribunale in composizione
  collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove disposizioni
  di  cui alla legge n. 479/1999); tale disparita' emerge, in maniera
  del  tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio
  abbreviato, poiche' nel primo caso (reati di competenza del giudice
  monocratico)  l'ammissione  al  rito  e'  (ancora)  subordinata  al
  consenso del p.m. mentre la nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p.
  non  solo  non richiede il preventivo consenso del p.m., ma obbliga
  il giudice all'inevitabile ammissione.
    Pare  a  questo  giudice che la macroscopicita' di tale iniquita'
  sia  da  ricercare  in  una  mera  dimenticanza del legislatore; in
  effetti,  la  disposizione  di  cui all'art. 220 cit. aveva una sua
  ragion  d'essere  nell'originario  impianto  del d.lgs. n. 51/1998,
  poiche'  era  prevista  la fase dell'udienza preliminare per i soli
  reati  di  competenza  del tribunale in composizione collegiale: di
  talche', ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore
  per udienza preliminare destinate a scomparire.
    Ma  nel  nuovo  sistema  approntato dalla legge n. 479/1999, tale
  disposizione  transitoria  non  riveste  alcun  significato  se non
  quello  di  instaurare  un incomprensibile e ingiustificato "doppio
  binario" per talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.
    La  questione  e'  di  evidente  rilevanza nel presente giudizio,
  avendo l'imputato richiesto il giudizio abbreviato.