IL TRIBUNALE Relativamente al procedimento n. 82/99, innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott. Laura Russo, in camera di consiglio chiamate le parti e le altre persone interessate e i difensori, sono comparsi: il pubblico ministero in persona del dott. U. Pelosi, l'imputato Costantino Pietro, nato a Torino il 25 giugno 1960, residente a Imperia, via strada Privata avv. Costantino n. 10, libero, non presente difeso e assistito dall'avv. E. Ferrante del foro di Sanremo difensore di fiducia presente. Il giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti e rileva la ritualita' delle citazioni. Si da' atto che l'imputato ha depositato in data 17 gennaio 2000 istanza con la quale chiede di essere ammesso al rito abbreviato. A questo punto, il giudice, d'ufficio, rileva - a seguito di tale richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998 per evidente violazione dell'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata disparita' di trattamento instauratasi con l'entrata in vigore della norma citata, il 2 gennaio 2000, tra i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso o, comunque, gia' fissata al 2 gennaio 2000 e procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove disposizioni di cui alla legge n. 479/1999); tale disparita' emerge, in maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato, poiche' nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione al rito e' (ancora) subordinata al consenso del p.m. mentre la nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso del p.m., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione. Pare a questo giudice che la macroscopicita' di tale iniquita' sia da ricercare in una mera dimenticanza del legislatore; in effetti, la disposizione di cui all'art. 220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n. 51/1998, poiche' era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talche', ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienza preliminare destinate a scomparire. Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/1999, tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di instaurare un incomprensibile e ingiustificato "doppio binario" per talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre. La questione e' di evidente rilevanza nel presente giudizio, avendo l'imputato richiesto il giudizio abbreviato.