IL TRIBUNALE

    All'udienza  del  10 aprile 2000, pronuncia la seguente ordinanza
  nel   procedimento   n. 237/1998/16   (n. 920/94/21   RGPM)  contro
  Bucchioni  Pierluigi,  Stombellini Silvia, Lertola Cristiano, Solis
  Camino  Jimmy  Caril, Rosero Ulloa Marco Antonio, Tosetti Caterina,
  Colombino  Gaspare,  Vasoli  Stefano,  Angelinelli  Romano,  Evrard
  Jacquelin, imputati dei reati di cui agli art. 110 c.p. e 73, primo
  comma,  d.P.R.  309/1990,  e  degli  altri  reati,  rispettivamente
  ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia.
    Premesso che:
        all'odierna  udienza  il  difensore dell'imputato Lertola, ha
  sollevato    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
  dell'art. 513,  comma  2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 della
  Costituzione,   nella   parte   in  cui  prevede  che,  qualora  il
  dichiarante  rifiuti  o  ometta, in tutto o in parte, di rispondere
  sui  fatti  concernenti  la responsabilita' di altri imputati, gia'
  oggetto  delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo
  delle  parti  alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4
  c.p.p.,  indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti
  dall'art. 111, quinto comma della Costituzione;
        tutti  gli  altri  difensori degli imputati si sono associati
  alla prospettazione del suddetto difensore;
        il p.m. ha sostenuto il difetto di rilevanza della questione,
  atteso   che   l'imputata  Stombellini  non  si  sarebbe  sottratta
  all'esame  dei  difensori  -  posto  che  i  medesimi non hanno mai
  chiesto  l'esame  -  ne' comunque alle domande degli stessi - posto
  che  i  medesimi non hanno neppure tentato di formulare alla stessa
  delle  domande.  Invero, l'esame della Stombellini era stato, in un
  primo  tempo,  chiesto  solo  dal  suo  difensore, che poi vi aveva
  rinunciato,  e  tuttavia,  a  seguito dell'opposizione del p.m alla
  rinuncia, il tribunale aveva disposto di procedersi all'esame della
  stessa  quale  imputata;  la  Stombellini,  esaminata alla presente
  udienza,  una  prima  volta,  quale  imputata,  si e' avvalsa della
  facolta'  di  non  rispondere  ed a seguito della contestazione del
  p.m.   il   verbale   dell'interrogatorio   dalla  stessa  reso  al
  Procuratore  della  Repubblica  di  La  Spezia il 27 giugno 1995 e'
  stato  letto  e  quindi  allegato  al  verbale  d'udienza  ai sensi
  dell'art. 513,  primo  comma,  c.p.p.  -  e  quindi  quale atto non
  utilizzabile  nei  confronti dei coimputati - la medesima imputata,
  esaminata  una  seconda  volta  alla  odierna  udienza  ex art. 507
  c.p.p.,  e  con  riferimento alla posizione degli altri imputati ex
  art. 210  c.p.p.,  si e' avvalsa della facolta' di non rispondere e
  il  medesimo  verbale  d'interrogatorio del 27 giugno 1995 e' stato
  riletto  a  contestazione da parte del p.m.; secondo il p.m. l'atto
  sarebbe   utilizzabile   anche  nei  confronti  dei  coimputati  ex
  art. 513,  secondo  comma,  giusta  le  disposizioni della sentenza
  della  Corte  costituzionale  2 novembre  1998,  n. 361,  che rende
  applicabile  la contestazione di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4,
  c.p.p,  e  la conseguente acquisizione del verbale d'interrogatorio
  agli  atti  del procedimento e la sua utilizzabilita' nei confronti
  dei coimputati.

                            O s s e r v a

    La  questione  sollevata  dalla  difesa e' rilevante nel presente
  giudizio,  posto  che  non  e' possibile definire il giudizio senza
  aver  previamente  stabilito  se  il  contenuto  del  detto verbale
  d'interrogatorio   del   27 giugno   1995   della  Stombellini  sia
  utilizzabile  con  riferimento  alla posizione degli altri imputati
  coinvolti,  ed  in particolare in relazione ai fatti dalla medesima
  riferiti  e  relativi  agli  imputati  Bucchioni, Lertola, Tosetti,
  Colombino, attinenti alle imputazioni contestate.
    Non  appare fondata la tesi del p.m. secondo cui la questione non
  sarebbe  rilevante  perche' i difensori non avevano chiesto l'esame
  ex  art. 210  c.p.p. ne', una volta disposto l'esame ex artt. 210 e
  507  c.p.p.,  avevano proposto domande alla Stombellini; ed invero,
  il  rifiuto  della  detta  imputata  di  rispondere  alle  domande,
  espresso   immediatamente   dopo   l'avvertimento   effettuato  dal
  presidente   della   facolta'   di   non  rispondere,  comporta  la
  sottrazione  della  stessa  alle  domande del tribunale, del p.m, e
  della   difesa,   non  essendo  richiesto  ai  fini  dell'eventuale
  applicazione  della  norma costituzionale di cui all'art. 111 della
  Costituzione  che  il  rifiuto  debba  essere ripetuto a specifiche
  domande di tutte le parti e in particolare che sussista l'onere dei
  singoli  difensori di formulare apposite domande al fine di evitare
  l'opponibilita' dell'atto al loro assistito.
    Non  appare manifestamente infondata la questione di legittimita'
  costituzionale   sollevata,   posto   che   la  disciplina  di  cui
  all'art. 513,  comma 2, c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza
  della  Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il
  dettato  costituzionale  di  cui  all'art. 111  della  Costituzione
  introdotto  dalla  legge  costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro
  traspare  la  specifica volonta' del legislatore di porre nel nulla
  la    sentenza   interpretativa   di   accoglimento   della   Corte
  costituzionale sopra citata.
    Ed  invero,  la  possibilita'  -  introdotta col meccanismo delle
  contestazioni   -  di  acquisire  ed  utilizzare  contra  alios  le
  dichiarazioni  rese  dall'imputato esaminato ex art. 210 c.p.p. che
  si   sia   avvalso   della   facolta'   di   non  rispondere,  pare
  inconciliabile:
        1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato
  il  principio  costituzionale  del contraddittorio nella formazione
  della  prova  e  ricorrendo,  peraltro,  la  specifica  ipotesi  di
  imputato che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte del
  coimputato  e del suo difensore in relazione alla propria posizione
  processuale;
        2) con  il  comma  5  dell'art. 111  della  Costituzione, non
  ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui e' consentita la formazione
  della   prova   al   di   fuori   del   contraddittorio   (consenso
  dell'imputato,   accertata   impossibilita'  di  natura  oggettiva,
  provata condotta illecita).