IL TRIBUNALE All'udienza del 10 aprile 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 237/1998/16 (n. 920/94/21 RGPM) contro Bucchioni Pierluigi, Stombellini Silvia, Lertola Cristiano, Solis Camino Jimmy Caril, Rosero Ulloa Marco Antonio, Tosetti Caterina, Colombino Gaspare, Vasoli Stefano, Angelinelli Romano, Evrard Jacquelin, imputati dei reati di cui agli art. 110 c.p. e 73, primo comma, d.P.R. 309/1990, e degli altri reati, rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia. Premesso che: all'odierna udienza il difensore dell'imputato Lertola, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma della Costituzione; tutti gli altri difensori degli imputati si sono associati alla prospettazione del suddetto difensore; il p.m. ha sostenuto il difetto di rilevanza della questione, atteso che l'imputata Stombellini non si sarebbe sottratta all'esame dei difensori - posto che i medesimi non hanno mai chiesto l'esame - ne' comunque alle domande degli stessi - posto che i medesimi non hanno neppure tentato di formulare alla stessa delle domande. Invero, l'esame della Stombellini era stato, in un primo tempo, chiesto solo dal suo difensore, che poi vi aveva rinunciato, e tuttavia, a seguito dell'opposizione del p.m alla rinuncia, il tribunale aveva disposto di procedersi all'esame della stessa quale imputata; la Stombellini, esaminata alla presente udienza, una prima volta, quale imputata, si e' avvalsa della facolta' di non rispondere ed a seguito della contestazione del p.m. il verbale dell'interrogatorio dalla stessa reso al Procuratore della Repubblica di La Spezia il 27 giugno 1995 e' stato letto e quindi allegato al verbale d'udienza ai sensi dell'art. 513, primo comma, c.p.p. - e quindi quale atto non utilizzabile nei confronti dei coimputati - la medesima imputata, esaminata una seconda volta alla odierna udienza ex art. 507 c.p.p., e con riferimento alla posizione degli altri imputati ex art. 210 c.p.p., si e' avvalsa della facolta' di non rispondere e il medesimo verbale d'interrogatorio del 27 giugno 1995 e' stato riletto a contestazione da parte del p.m.; secondo il p.m. l'atto sarebbe utilizzabile anche nei confronti dei coimputati ex art. 513, secondo comma, giusta le disposizioni della sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 1998, n. 361, che rende applicabile la contestazione di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p, e la conseguente acquisizione del verbale d'interrogatorio agli atti del procedimento e la sua utilizzabilita' nei confronti dei coimputati. O s s e r v a La questione sollevata dalla difesa e' rilevante nel presente giudizio, posto che non e' possibile definire il giudizio senza aver previamente stabilito se il contenuto del detto verbale d'interrogatorio del 27 giugno 1995 della Stombellini sia utilizzabile con riferimento alla posizione degli altri imputati coinvolti, ed in particolare in relazione ai fatti dalla medesima riferiti e relativi agli imputati Bucchioni, Lertola, Tosetti, Colombino, attinenti alle imputazioni contestate. Non appare fondata la tesi del p.m. secondo cui la questione non sarebbe rilevante perche' i difensori non avevano chiesto l'esame ex art. 210 c.p.p. ne', una volta disposto l'esame ex artt. 210 e 507 c.p.p., avevano proposto domande alla Stombellini; ed invero, il rifiuto della detta imputata di rispondere alle domande, espresso immediatamente dopo l'avvertimento effettuato dal presidente della facolta' di non rispondere, comporta la sottrazione della stessa alle domande del tribunale, del p.m, e della difesa, non essendo richiesto ai fini dell'eventuale applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione che il rifiuto debba essere ripetuto a specifiche domande di tutte le parti e in particolare che sussista l'onere dei singoli difensori di formulare apposite domande al fine di evitare l'opponibilita' dell'atto al loro assistito. Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513, comma 2, c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volonta' del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata. Ed invero, la possibilita' - introdotta col meccanismo delle contestazioni - di acquisire ed utilizzare contra alios le dichiarazioni rese dall'imputato esaminato ex art. 210 c.p.p. che si sia avvalso della facolta' di non rispondere, pare inconciliabile: 1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di imputato che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte del coimputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale; 2) con il comma 5 dell'art. 111 della Costituzione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilita' di natura oggettiva, provata condotta illecita).