LA CORTE DI APPELLO

    Alla  pubblica  udienza  del  4  maggio  2000,  nel  procedimento
  n. 416/97   r.g.  a  carico  di  Biancucci  Antonio  ed  altri,  ha
  pronun:iato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimita'
  costituzionale  dell'art. 2  del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2
  come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35,
  per violazione degli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione.
    Udite  le  richieste delle parti ed in particolare l'eccezione di
  incostituzionalita'   sollevata   dall'avv.  Marini,  difensore  di
  Biancucci Antonio;
    Rilevato  che  ai  fini  del  decidere  appaiono  significative e
  rilevanti   le   dichiarazioni   rese  nella  fase  delle  indagini
  preliminari   da   alcuni   imputati   in   procedimento  connesso,
  dichiarazioni  gia'  acquisite  al  fascicolo per il dibattimento e
  contenenti  proposizioni  accusatorie  nei  confronti degli odierni
  imputati;   che  le  persone  imputate  in  procedimento  connesso,
  interrogate  in dibattimento, si sono avvalse della facolta' di non
  rispondere;

                            O s s e r v a

    Il  decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, concernente "disposizioni
  urgenti  per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23
  novembre  1999, n. 2 in materia di giusto processo" ha introdotto -
  in  tema  anche  di valutazione delle dichiarazioni rese da persone
  imputate  in  un  procedimento  connesso  -  una distinzione tra il
  regime  applicabile  ai  procedimenti  penali in corso alla data di
  entrata  in  vigore della legge costituzionale citata nei quali non
  sia  stato  ancora  dichiarato aperto il dibattimento, ed il regime
  applicabile ai procedimenti penali in corso nei quali a quella data
  sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento.
    Nel  primo caso e' prevista l'applicazione integrale dei principi
  introdotti  con  legge costituzionale; e, fra questi, del principio
  secondo  cui "la colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata
  sulla  base  di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
  sempre   volontariamente   sottratto  all'interrogatorio  da  parte
  dell'imputato o del suo difensore".
    Nel  secondo  caso,  invece, l'art. 2 del decreto legge ripete il
  principio   costituzionale   predetto,   con   l'aggiunta,   pero',
  dell'avverbio  "esclusivamente".  E che pertanto suona nei seguenti
  termini:  la  colpevolezza  dell'imputato  non  puo' essere provata
  esclusivamente  sulla  base  di  dichiarazioni  di  chi, per libera
  scelta,  si  e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio
  da parte dell'imputato o del suo difensore.
    Appare  evidente  la  sostanziale differenza probatoria tra i due
  regimi:  nel  sistema  ordinario  le  dichiarazioni accusatorie non
  confermate  in  dibattimento  non  hanno  alcun  valore probatorio;
  mentre  nei  procedimenti  nei  quali  sia  stato  gia'  aperto  il
  dibattimento,  quelle  stesse  dichiarazioni hanno valore di prova,
  purche' corroborate da qualche altro elemento.
    La  legge  di  conversione con modifiche 25 febbraio 2000, n. 35,
  sul  punto, ha successivamente cambiato la forma ma non la sostanza
  della norma contenuta nel decreto legge.
    E'  rimasta  infatti  ferma  la  sostanziale differenza di regime
  probatorio  tra processi, a seconda della fase in cui si trovano al
  momento   della   entrata   in  vigore  della  legge  disciplinante
  l'attuazione del nuovo art. 111 della Costituzione.
    Mentre  la regola generale e' l'applicazione ai processi in corso
  del  principio  contenuto  nell'art. 111 della Costituzione secondo
  cui non hanno valore probatorio alcuno le dichiarazioni accusatorie
  di  chi  si  sia  poi  sottratto  per libera scelta alla escussione
  dibattimentale;  nella  ipotesi, invece, in cui tali dichiarazioni,
  rese  nel  corso  delle  indagini preliminari, siano - alla data di
  entrata  in  vigore  della  legge  attuativa  -  "gia' acquisite al
  fascicolo  per  il  dibattimento", le dichiarazioni stesse hanno al
  contrario   valore   probatorio   (sono   valutate)   "se  la  loro
  attendibilita'  e' confermata da altri elementi di prova, assunti o
  formati con diverse modalita'").
    E  cioe'  mentre  il  discrimine  temporale era nel decreto legge
  costituito   dalla   apertura  del  dibattimento,  nella  legge  di
  conversione  e'  costituito  dalla acquisizione delle dichiarazioni
  accusatorie  al  fascicolo  per  il dibattimento. Il che non cambia
  pero' i termini del problema.
    Sembra a questa Corte che si impongano due considerazioni.

    1. - La   norma   transitoria   che   regola   l'applicazione  ai
  procedimenti  in  corso  dei principi contenuti nell'art. 111 della
  Costituzione  (art. 2  del  decreto-legge  convertito e modificato)
  appare   in   contrasto   proprio  con  il  principio  fondamentale
  introdotto nell'art. 111 della Costituzione.
    Questo esclude, tassativamente e comunque, ogni valore probatorio
  delle   pregresse   dichiarazioni  di  chi  si  sia  poi  sottratto
  liberamente e volontariamente all'interrogatorio dibattimentale.
    La   norma   transitoria,   invece,   attribuisce  ancora  valore
  probatorio  anche  alle  dichiarazioni  di chi si sia poi sottratto
  liberamente  e  volontariamente  all'interrogatorio dibattimentale,
  quando  quelle  dichiarazioni siano gia' acquisite al fascicolo per
  il  dibattimento,  e la loro attendibilita' sia confermata da altri
  elementi.
       E   quindi   la   norma  transitoria  conferisce  -  sia  pure
  temporaneamente  -  valore  ed  efficacia  di prova ad elementi che
  ormai tale valore piu' non hanno per effetto della introduzione del
  nuovo principio costituzionale nell'art. 111.
    Ne'  potrebbe  ritenersi  che cio' sarebbe stato reso possibile e
  legittimo  dalla  legge  costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che
  all'art. 2  ha  stabilito  che  con legge ordinaria andava regolata
  l'applicazione  dei  nuovi principi ai procedimenti penali in corso
  alla data di entrata in vigore della legge costituzionale stessa.
    Il fatto che la legge costituzionare abbia previsto la emanazione
  di norme transitorie nella forma della legge ordinaria non implica,
  di  per  se'  che  tal  legge  ordinaria  possa derogare a principi
  costituzionali  gia'  in  vigore,  o  che  possa  procrastinarne  o
  impedirne l'applicazione.
    Ad  esempio  la "regola" posta dalla norma transitoria al comma 3
  dell'art. 1  della  legge  di  conversione (nel testo coordinato) -
  secondo   cui  le  dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini
  preliminari   da   persona  che  si  sia  poi  sottratta  all'esame
  dibattimentale  possono  esser  comunque valutate come prova quando
  concretamente   risulti  che  la  persona  e'  stata  sottoposta  a
  violenza,  minaccia,  offerta  o  promessa  di denari - costituisce
  specificazione  ulteriore della applicazione concreta del principio
  costituzionale:  ma  in  piena  aderenza  al  principio  stesso. Ed
  infatti  la  mancanza  di  valore  probatorio  delle  dichiarazioni
  pregresse   di   chi   si   sia  poi  sottratto  all'interrogatorio
  dibattimentale deriva, secondo il nuovo art. 111 della Costituzione
  dal  fatto  che  la  sottrazione  all'interrogatorio  sia frutto di
  libera  scelta della persona; ed e' evidente che se la decisione di
  sottrarsi  dipende  invece  da  violenza,  minaccia  o  offerte  di
  utilita', non si tratta certo di libera scelta.
    Al  contrario  la  "regola"  posta  dal comma 2 dell'art. 1 della
  legge di conversione (nel testo coordinato), oggetto della presente
  ordinanza,  non  si  pone.  in  termini di ulteriore specificazione
  applicativa,  ma  di  effettivo  contrasto  con  il nuovo principio
  costituzionale.
    E' probabile che le ragioni di una decretazione d'urgenza in tali
  termini  siano  legate  alla  esigenza  di  non  perdere  materiale
  probatorio   acquisito;   ma   puo'   essere   inevitabile  che  la
  introduzione   nella   carta   costituzionale  di  un  fondamentale
  principio  garantista,  come  quello  de quo, possa implicare - nei
  procedimenti  non  ancora  definiti  - la necessaria dispersione di
  elementi  acquisiti  quando  quel  principio  non  esisteva.  E non
  sembrano   agevoli   soluzioni   compromissorie  che  salvaguardino
  entrambe  le  esigenze nel pieno rispetto dei fondamentali principi
  costituzionali.

    2.  - La sostanziale differenza di regime probatorio, ancorata al
  mero  fatto cronologico, e spesso casuale, che quelle dichiarazioni
  siano  gia'  state  acquisite  al  fascicolo dibattimentale o meno,
  configura  sotto  altro  profilo  una disparita' di trattamento tra
  imputati:  sottoposti  a diverso regime ed a regole diverse in tema
  di  valutazione  della  prova,  e  quindi  della  colpevolezza, per
  circostanze  indipendenti dal loro comportamento, e sostanzialmente
  casuali.
    E  tale  non  giustificata  disparita'  di  trattamento appare in
  contrasto con l'art. 3 della Costituzione.