IL TRIBUNALE L'udienza del 4 maggio 2000 ha pronunciato, nella causa vertente tra Briganti Rocco, Cardile Giuseppe, Costantino Giuseppe, D'Arrigo Salvatore, Greco Francesco, Ruello Antonino, Santagati Antonino, Soraci Antonino, Staiti Angelo, Zampaglione Antonino, Zanghi' Felice, Belantone Giuseppe, Zaffiro Santo Calogero, rappresentati e difesi dall' avv. G. Zanghi', ricorrenti contro Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv. Velardi e Pedone, resistente, la seguente ordinanza. I ricorrenti, dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in possesso dei requisiti minimi di eta' e di contribuzione per il collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, sono stati collocati a riposo d' ufficio in virtu' del d.l. 324 del 10 settembre 1998 che prevedeva la sospensione fino al 1o gennaio 2002, nei confronti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio oltre i limiti d'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro, dalla data di entrata in vigore di esso decreto-legge, nei casi in cui il detto mantenimento in servizio aveva gia' avuto corso. Il decreto-legge successivamente non era stato convertito. I ricorrenti avevano adito il pretore il funzione di giudice del lavoro con ricorso d'urgenza ed avevano ottenuto un provvedimento favorevole, oggetto di reclamo da parte della societa' accolto dal tribunale, poiche' nelle more era stata emanata la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 che aveva espressamente al comma 9 previsto che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 324/1998. I ricorrenti quindi hanno adito questa giustizia al fine di sentire dichiarare l'illegittimita' della risoluzione del loro rapporto di lavoro perche' in violazione di norme legali e contrattuali regolatrici la materia ivi compresa la stessa legge 448/1998 che al comma 7 riprendendo il disposto del d.l. 324/1998 lo limitava ai "lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di categoria" e gli accordi del 21 maggio 1998, del 5 agosto 1998 e dell' 11 novembre 1998, secondo i quali gli eccedentari sarebbero stati individuati con priorita' nei lavoratori in possesso dei requisiti contributivi necessari per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilita' in ordine alla maggiore anzianita' contributiva, quale risultante dalla graduatoria su base nazionale. I ricorrenti, nella ipotesi che la risoluzione dei rapporti di lavoro fosse imposta dalla legge, hanno quindi sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 comma 9 legge 448/1998 nella parte in cui fa salvi gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2, decreto-legge n. 324/1998 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 39, 41 e 77 Costituzione. Ritiene questo giudicante che la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia non manifestamente infondata. Ed infatti la norma ha previsto due diverse discipline nei commi 7 e 9 per una identica tipologia di lavoratori (dipendenti F.S. in possesso dei requisiti di eta' per il collocamento in quiescenza, che non avevano raggiunto il massimo dell'anzianita' contributiva e per i quali veniva sospeso fino al 1o gennaio 2002 l'efficacia delle norme che consentivano il mantenimento in servizio e, per i quali quindi, la liquidazione della pensione sarebbe avvenuta nella misura minima). I dipendenti, infatti, in virtu' della convalida dei provvedimenti adottati e della salvezza degli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 324/1998 di cui all'art. 43, comma 9, vengono collocati a riposo per il semplice fatto di trovarsi nelle condizioni sopra richiamate mentre i dipendenti in virtu' del comma 7 potranno essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria. Ora, tale evidente disparita' di trattamento non trova alcuna plausibile e ragionevole giustificazione perche' se ben si comprende la scelta del legislatore di far salvi gli effetti prodottisi in virtu' di un decreto legge decaduto, secondo una prassi che e' stata ritenuta costituzionalmente legittima, non si comprende poi perche' il legislatore, nel corpo della medesima legge e quindi in un medesimo contesto temporale, sociale e politico, abbia voluto disciplinare in maniera diversa e sensibilmente meno rigorosa la situazione degli altri lavoratori, accordando agli stessi le garanzie del controllo sindacale. Verosimilmente il legislatore ha voluto temperare la rigidita' della norma - che sostanzialmente detta una sorta di risoluzione ope legis del rapporto di lavoro svincolata dalla rispondenza a tutta una serie di prescrizioni legali regolatrici la materia - ma cosi' operando ha creato una situazione di inaccettabile diseguaglianza fra lavoratori in possesso di identici requisiti. Il legislatore, invece, avrebbe dovuto estendere le garanzie di controllo di cui al comma 7 anche ai dipendenti collocati a riposo in virtu' del decreto-legge n. 324/1998, per cui per tale aspetto si richiede l'intervento del giudice delle leggi. Ancora, non manifestamente infondata appare la sollevata questione di illegittimita' costituzionale per contrasto della norma con l'art. 39 della della Costituzione che sancisce la liberta' di organizzazione sindacale, le determinazioni della quale, nel caso in esame, sono state del tutto disattese poiche' le organizzazioni sindacali avevano previsto il collocamento a riposo solo per i dipendenti che avessero raggiunto i 37 anni di anzianita' contributiva. Ne' sembra possa ritenersi che tale intervento fosse necessitato da situazioni eccezionali e transitorie, tanto e' vero che le Fs hanno proceduto a nuove assunzioni, per cui non puo' neanche ritenersi che la norma volesse rispondere ad obiettivi generali di politica economica - e che il legislatore - nella stessa legge, ha previsto per lavoratori in identica posizione una diversa disciplina. Peraltro il non aver tenuto conto delle previsioni contrattuali sopra indicate - che fissavano per il collocamento in pensione il limite dei 37 anni di anzianita' contributiva ,appare in violazione pure dell'art. 41 della Costituzione, che sancisce il principio della liberta' dell'iniziativa economica privata che e' stata, nel caso in esame, contrastata dal legislatore che ha imposto alle Fs il collocamento a riposo dei dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi in luogo del diverso criterio scelto da esso imprenditore in accordo con le organizzazioni sindacali. Infine va evidenziato che la questione di legittimita' costituzionale sollevata appare estremamente rilevante ai fini della decisione della controversia in esame in quanto la stessa ha per oggetto unicamente la risoluzione del rapporto di lavoro fra le parti, derivante dall'applicazione della norma di cui si denunzia l'illegittimita' costituzionale con le intuibili conseguenze del caso per i ricorrenti.