IL TRIBUNALE Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p., possa essere presentata in udienza dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche in quei processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 628 c.p.) divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza del tribunale di composizione monocratica con citazione non diretta, nel caso in cui l'udienza preliminare sia stata tenuta prima del 2 gennaio 2000 (essendo gia' in allora prevista), con emissione del decreto che dispone il giudizio per una udienza dibattimentale successiva a tale data. Cio' in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione. Il problema sorge per l'assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999. E' di tutta evidenza che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione. Il prevenuto (che ha partecipato all'udienza preliminare del 4 ottobre 1999, con emissione del decreto che dispone il giudizio in pari data per l'udienza dibattimentale del 27 gennaio 2000) ha infatti chiesto all'udienza dibattimentale del 14 marzo 2000 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., sulla base appunto dell'art. 555, secondo comma c.p.p., per il reato di cui all'art. 628 c.p. Essendovi stato consenso del p.m. (espresso all'udienza del 25 maggio 2000), il giudice si trova a dover decidere su una istanza basata proprio sulla disposizione di legge attinta dalla questione. La questione, poi, pare non manifestamente infondata, sia se riguardata alla luce dell'art. 3 primo comma della Costituzione, sia se riguardata alla luce dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Quando si e' tenuta l'udienza preliminare era in vigore una norma (art. 446, primo comma c.p.p. nella precedente formulazione) che prevedeva la possibilita' di chiedere l'applicazione della pena anche in un momento successivo (e precisamente fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento) e l'imputato non poteva prevedere se e in che termini tale disciplina sarebbe stata modificata. Vi e' un evidente profilo di disparita' di trattamento rispetto a quegli imputati di reati divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza del Tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta che, avendo avutol'udienza preliminare prima del 2 gennaio 2000, abbiano avuto anche l'udienza dibattimentale prima di tale data, potendo in tale sede ancora esercitare la facolta' di chiedere l'applicazione della pena sulla base del citato art. 446, primo comma, c.p.p. nella formulazione in allora vigente. Non pare a questo giudice giustificata una diversita' di trattamento tra imputati che, partendo da una situazione processuale analoga, si trovino, per l'effetto congiunto di modifiche normative e della fissazione di una data piuttosto che di un'altra (elementi entrambi indipendenti dalla volonta' dell'imputato ed imprevedibili nel loro contenuto), ad avere o meno a disposizione, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, la scelta tra il procedimento ordinario e il procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. Tale disponibilita' di trattamento incide anche sulla pienezza del diritto alla difesa, che viene ad essere piu' povero di contenuti (quanto alla scelta del rito) per coloro che, pur avendo avuto l'udienza preliminare in epoca antecedente al 2 gennaio 2000, si siano visti fissare (per mera casualita') l'udienza dibattimentale per un momento successivo a tale data.