IL TRIBUNALE

    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 555, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede
  che  la  richiesta  di  applicazione della pena di cui all'art. 444
  c.p.p.,  possa  essere  presentata in udienza dibattimentale, prima
  della  dichiarazione  di  apertura  del dibattimento, anche in quei
  processi  aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 628
  c.p.)  divenuti  dal  2 gennaio 2000 di competenza del tribunale di
  composizione monocratica con citazione non diretta, nel caso in cui
  l'udienza  preliminare  sia  stata  tenuta prima del 2 gennaio 2000
  (essendo  gia'  in  allora prevista), con emissione del decreto che
  dispone  il  giudizio  per  una udienza dibattimentale successiva a
  tale  data.  Cio'  in  relazione  agli  artt. 3,  primo comma e 24,
  secondo comma, della Costituzione.
    Il  problema  sorge  per  l'assenza  di  disposizioni transitorie
  relative  alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999. E' di
  tutta  evidenza  che  il presente giudizio non puo' essere definito
  indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione.
    Il  prevenuto  (che  ha partecipato all'udienza preliminare del 4
  ottobre  1999, con emissione del decreto che dispone il giudizio in
  pari  data  per  l'udienza  dibattimentale  del 27 gennaio 2000) ha
  infatti chiesto all'udienza dibattimentale del 14 marzo 2000 (prima
  della  dichiarazione  di  apertura del dibattimento) l'applicazione
  della  pena  ex  art. 444 c.p.p., sulla base appunto dell'art. 555,
  secondo  comma  c.p.p.,  per  il  reato  di   cui all'art. 628 c.p.
  Essendovi  stato  consenso  del  p.m.  (espresso all'udienza del 25
  maggio  2000),  il giudice si trova a dover decidere su una istanza
  basata proprio sulla disposizione di legge attinta dalla questione.
    La  questione,  poi,  pare  non  manifestamente infondata, sia se
  riguardata  alla  luce  dell'art. 3 primo comma della Costituzione,
  sia  se  riguardata  alla  luce  dell'art. 24, secondo comma, della
  Costituzione.
    Quando si e' tenuta l'udienza preliminare era in vigore una norma
  (art. 446,  primo  comma  c.p.p. nella precedente formulazione) che
  prevedeva  la  possibilita'  di  chiedere l'applicazione della pena
  anche   in   un   momento  successivo  (e  precisamente  fino  alla
  dichiarazione di apertura del dibattimento) e l'imputato non poteva
  prevedere  se  e  in  che  termini  tale  disciplina  sarebbe stata
  modificata.
    Vi e' un evidente profilo di disparita' di trattamento rispetto a
  quegli  imputati di reati divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza
  del Tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta
  che,  avendo  avutol'udienza  preliminare prima del 2 gennaio 2000,
  abbiano  avuto  anche  l'udienza dibattimentale prima di tale data,
  potendo  in  tale  sede  ancora  esercitare la facolta' di chiedere
  l'applicazione  della  pena  sulla  base del citato art. 446, primo
  comma, c.p.p. nella formulazione in allora vigente.
    Non   pare  a  questo  giudice  giustificata  una  diversita'  di
  trattamento   tra   imputati   che,   partendo  da  una  situazione
  processuale   analoga,  si  trovino,  per  l'effetto  congiunto  di
  modifiche normative e della fissazione di una data piuttosto che di
  un'altra    (elementi    entrambi   indipendenti   dalla   volonta'
  dell'imputato ed imprevedibili nel loro contenuto), ad avere o meno
  a   disposizione,   fino   alla   dichiarazione   di  apertura  del
  dibattimento,   la  scelta  tra  il  procedimento  ordinario  e  il
  procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p.
    Tale  disponibilita'  di  trattamento incide anche sulla pienezza
  del  diritto  alla  difesa,  che  viene  ad  essere  piu' povero di
  contenuti  (quanto alla scelta del rito) per coloro che, pur avendo
  avuto l'udienza preliminare in epoca antecedente al 2 gennaio 2000,
  si   siano   visti   fissare   (per   mera   casualita')  l'udienza
  dibattimentale per un momento successivo a tale data.