IL TRIBUNALE
In funzione di giudice del lavoro, nel procedimento iscritto al
RGC n. 2/2000 promosso da Pantalone Lidia con l'avv. Valter De
Cesare, ricorrente, contro il Ministero del tesoro in persona del
Ministro pro-tempore con l'avvocatura di Stato e contro l'INPS in
persona del legale rappresentante con l'avv. Massimo Cassarino;
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 febbraio 2000;
Letti gli atti e documenti di causa;
Udite in udienza le parti costituite e presenti;
O s s e r v a
I. - Con ricorso depositato il 2 gennaio 2000 Pantalone Lidia,
coniuge ed erede di Paolini Rocco, chiedeva al tribunale di Chieti
in funzione di giudice del lavoro il riconoscimento nei confronti
del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R.
n. 698/1994, che il dante causa, gia' riconosciuto invalido civile
totale, era stato in vita bisognevole di assistenza continua ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 508/1988; chiedeva altresi', ai
sensi dell'art. 130, comma 4 del d.lgs. n. 112/1998, la condanna
dell'lnps al pagamento dei ratei della indennita' di
accompagnamento maturati in vita dal dante causa.
I convenuti resistevano in giudizio contrastando la domanda nel
merito.
II. - A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, divenuto efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, a
mente dell'art. 247 cosi' come modificato dall'art. 1, legge 16
giugno 1998, n. 188, la competenza in materia di controversie
previste dall'art. 409 cpc appartiene in primo grado al tribunale
in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c. cosi' come
modificato dall'art. 82 d.lgs. n. 51/1988);
La competenza in ordine alle controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. appartiene al
tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui
circoscrizione ha la residenza il ricorrente (art. 444 c.p.c. cosi'
come modificato dall'art. 86 lett. a) d.lgs. n. 51/1998).
La deroga alla competenza territoriale del foro erariale risulta
introdotta dall'art. 40 d.lgs. n. 80/1998, che ha integrato
l'art. 413 c.p.c. prevedendo che nelle controversie nelle quali e'
parte una amministrazione dello Stato non si applicano le
disposizioni dell'art. 6 del r.d. n. 1611/1933.
Analoga disposizione derogativa del foro erariale non risulta
pero' prevista per le controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie nelle quali, come nella presente, e' parte
una amministrazione dello Stato.
III. - La previsione di una norma derogativa espressa per le
controversie di cui all'art. 409 c.p.c. - non richiamata dall'art.
444 c.p.c. ne' comunque estensibile alle controversie in materia di
previdenza ed assistenza deve far ritenere non piu' applicabile per
le controversie ex art. 442 c.p.c. la deroga stabilita dall'art. 7
cit. r.d. n. 1611/1933 per "i giudizi innanzi ai pretori ed ai
conciliatori", in astratto invocabile a mente dell'art. 244 d.lgs.
n. 51/1998 secondo cui, "salvo che non sia diversamente previsto"
quando la norma opera riferimento ad uffici giudiziari soppressi,
il riferimento stesso si intende agli uffici giudiziari cui sono
state trasferite le relative funzioni.
IV. - Per le controversie previste dall'art. 442 c.p.c. deve
ritenersi dunque applicabile a norma di cui all'art. 6 del r. d.
1611/1933 con palese disparita' di trattamento ed evidente lesione,
sotto il profilo costituzionale, dei diritti dei cittadini aventi
titolo all'assistenza obbligatoria o titolari di specifici diritti
previdenziali da azionare nei confronti delle amministrazioni dello
Stato.
Il fatto che la regola del foro erariale sia derogata ed esclusa
per le controversie in materia di lavoro, cosi' come risultava
esclusa per giudizi avanti i conciliatori ed i pretori, comprova
l'inesistenza di apprezzabili pubblici interessi che rendano
ragionevole stabilire per le controversie in materia di previdenza
ed assistenza l'adozione di un foro particolare.
Devesi, di conseguenza, dubitare della legittimita'
costituzionale della norma, sia in riferimento all'art. 3 Cost.,
per l'irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto
disposto per la disciplina generale delle controversie in materia
di lavoro; sia in riferimento all'art. 24 della Costituzione in
quanto il previsto spostamento di competenza territoriale, con i
disagi ed il maggior costo che l'accentramento comporta, e' tale da
incidere negativamente sul diritto degli aventi diritto alla
assistenza obbligatoria di agire in giudizio; sia, infine, con
riferimento all'art. 38, in quanto risulta palesemente piu' gravosa
la tutela delle garanzie per i cittadini inabili.
La questione de qua, oltre a non essere manifestamente infondata
e' rilevante nel giudizio in corso, che attiene a prestazioni
assistenziali ed in cui e' convenuta una pubblica amministrazione.
Per le considerazioni che precedono va. conclusivamente,
sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 444 c.p.c. nella parte in cui non prevede che nelle
controversie nelle quali e' parte una amministrazione dello Stato
non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35
Cost.