IL TRIBUNALE

    In  funzione  di giudice del lavoro, nel procedimento iscritto al
  RGC  n. 2/2000  promosso  da  Pantalone  Lidia con l'avv. Valter De
  Cesare,  ricorrente,  contro il Ministero del tesoro in persona del
  Ministro  pro-tempore  con l'avvocatura di Stato e contro l'INPS in
  persona del legale rappresentante con l'avv. Massimo Cassarino;
    Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 febbraio 2000;
    Letti gli atti e documenti di causa;
    Udite in udienza le parti costituite e presenti;

                            O s s e r v a

    I. - Con  ricorso  depositato  il 2 gennaio 2000 Pantalone Lidia,
  coniuge  ed erede di Paolini Rocco, chiedeva al tribunale di Chieti
  in  funzione  di giudice del lavoro il riconoscimento nei confronti
  del   Ministero  del  tesoro,  ai  sensi  dell'art.  3  del  d.P.R.
  n. 698/1994,  che il dante causa, gia' riconosciuto invalido civile
  totale,  era  stato  in  vita bisognevole di assistenza continua ai
  sensi  dell'art.  1  della legge n. 508/1988; chiedeva altresi', ai
  sensi  dell'art. 130,  comma  4 del d.lgs. n. 112/1998, la condanna
  dell'lnps    al   pagamento   dei   ratei   della   indennita'   di
  accompagnamento maturati in vita dal dante causa.
    I  convenuti  resistevano in giudizio contrastando la domanda nel
  merito.
    II. - A  seguito  dell'entrata  in  vigore del d.lgs. 19 febbraio
  1998,  n. 51,  divenuto  efficace  a decorrere dal 2 giugno 1999, a
  mente  dell'art. 247  cosi'  come  modificato dall'art. 1, legge 16
  giugno  1998,  n. 188,  la  competenza  in  materia di controversie
  previste  dall'art. 409  cpc appartiene in primo grado al tribunale
  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  (art. 413 c.p.c. cosi' come
  modificato dall'art. 82 d.lgs. n. 51/1988);
    La  competenza  in  ordine  alle  controversie  di  previdenza ed
  assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. appartiene al
  tribunale   in   funzione   di   giudice   del   lavoro  nella  cui
  circoscrizione ha la residenza il ricorrente (art. 444 c.p.c. cosi'
  come modificato dall'art. 86 lett. a) d.lgs. n. 51/1998).
    La  deroga alla competenza territoriale del foro erariale risulta
  introdotta   dall'art. 40   d.lgs.  n. 80/1998,  che  ha  integrato
  l'art. 413  c.p.c. prevedendo che nelle controversie nelle quali e'
  parte   una   amministrazione  dello  Stato  non  si  applicano  le
  disposizioni dell'art. 6 del r.d. n. 1611/1933.
    Analoga  disposizione  derogativa  del  foro erariale non risulta
  pero'  prevista  per  le controversie in materia di previdenza e di
  assistenza  obbligatorie nelle quali, come nella presente, e' parte
  una amministrazione dello Stato.
    III. - La  previsione  di  una  norma  derogativa espressa per le
  controversie  di cui all'art. 409 c.p.c. - non richiamata dall'art.
  444 c.p.c. ne' comunque estensibile alle controversie in materia di
  previdenza ed assistenza deve far ritenere non piu' applicabile per
  le  controversie ex art. 442 c.p.c. la deroga stabilita dall'art. 7
  cit.  r.d.  n. 1611/1933  per  "i  giudizi innanzi ai pretori ed ai
  conciliatori",  in astratto invocabile a mente dell'art. 244 d.lgs.
  n. 51/1998  secondo  cui, "salvo che non sia diversamente previsto"
  quando  la  norma opera riferimento ad uffici giudiziari soppressi,
  il  riferimento  stesso  si intende agli uffici giudiziari cui sono
  state trasferite le relative funzioni.
    IV. - Per  le  controversie  previste  dall'art. 442  c.p.c. deve
  ritenersi  dunque  applicabile  a norma di cui all'art. 6 del r. d.
  1611/1933 con palese disparita' di trattamento ed evidente lesione,
  sotto  il  profilo costituzionale, dei diritti dei cittadini aventi
  titolo  all'assistenza obbligatoria o titolari di specifici diritti
  previdenziali da azionare nei confronti delle amministrazioni dello
  Stato.
    Il  fatto che la regola del foro erariale sia derogata ed esclusa
  per  le  controversie  in  materia  di lavoro, cosi' come risultava
  esclusa  per  giudizi  avanti i conciliatori ed i pretori, comprova
  l'inesistenza   di  apprezzabili  pubblici  interessi  che  rendano
  ragionevole  stabilire per le controversie in materia di previdenza
  ed assistenza l'adozione di un foro particolare.
    Devesi,    di    conseguenza,    dubitare    della   legittimita'
  costituzionale  della  norma,  sia in riferimento all'art. 3 Cost.,
  per  l'irragionevole  disparita'  di  trattamento rispetto a quanto
  disposto  per  la disciplina generale delle controversie in materia
  di  lavoro;  sia  in  riferimento all'art. 24 della Costituzione in
  quanto  il  previsto  spostamento di competenza territoriale, con i
  disagi ed il maggior costo che l'accentramento comporta, e' tale da
  incidere  negativamente  sul  diritto  degli  aventi  diritto  alla
  assistenza  obbligatoria  di  agire  in  giudizio; sia, infine, con
  riferimento all'art. 38, in quanto risulta palesemente piu' gravosa
  la tutela delle garanzie per i cittadini inabili.
    La  questione de qua, oltre a non essere manifestamente infondata
  e'  rilevante  nel  giudizio  in  corso,  che attiene a prestazioni
  assistenziali ed in cui e' convenuta una pubblica amministrazione.
    Per   le   considerazioni   che  precedono  va.  conclusivamente,
  sollevata  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
  dell'art. 444  c.p.c.  nella  parte  in  cui  non prevede che nelle
  controversie  nelle  quali e' parte una amministrazione dello Stato
  non  si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto
  30  ottobre  1933,  n. 1611, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35
  Cost.