IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza a fronte della comunicazione
  di   notizia   di  reato  nei  confronti  di  tale  Sikder  Alamin,
  asseritamente  cittadino  del Bangladesh, in ordine al reato di cui
  all'art. 6,  comma  3,  d.lgs.  n. 286/1998,  il  p.m. ha richiesto
  l'archiviazione per i motivi indicati nella sua istanza.
    Orbene,  per quanto concerne il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 25
  luglio  1998  n. 286  che  prevede:  "lo straniero che, a richiesta
  degli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica sicurezza, non esibisce,
  senza  giustificato  motivo,  il  passaporto  o  altro documento di
  identificazione,  ovvero  il  permesso  o  la carta di soggiorno e'
  punito  con  l'arresto  fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire
  ottocentomila" va osservato che e' ormai costante da parte dei p.m.
  la  immediata  richiesta  di  archiviazione  non appena pervenga la
  notizia di reato.
    Tanto   gia'   suscita  non  poche  perplessita'  perche'  appare
  estremamente  significativo che l'organo dell'accusa, cioe' proprio
  quello a cui e' demandata l'applicazione della legge e, tanto piu',
  l'osservanza  dei precetti penali e l'inflizione della sanzione per
  essi  prevista,  dimostri  ormai  sistematicamente  di non ritenere
  adeguata,  efficace,  utile  (o  qualunque altra aggettivazione del
  genere si voglia usare) la predetta norma.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 550/2000).
00C1010