IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza a fronte della comunicazione di notizia di reato nei confronti di tale Sikder Alamin, asseritamente cittadino del Bangladesh, in ordine al reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il p.m. ha richiesto l'archiviazione per i motivi indicati nella sua istanza. Orbene, per quanto concerne il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che prevede: "lo straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila" va osservato che e' ormai costante da parte dei p.m. la immediata richiesta di archiviazione non appena pervenga la notizia di reato. Tanto gia' suscita non poche perplessita' perche' appare estremamente significativo che l'organo dell'accusa, cioe' proprio quello a cui e' demandata l'applicazione della legge e, tanto piu', l'osservanza dei precetti penali e l'inflizione della sanzione per essi prevista, dimostri ormai sistematicamente di non ritenere adeguata, efficace, utile (o qualunque altra aggettivazione del genere si voglia usare) la predetta norma. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 550/2000). 00C1010