IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta; letti gli atti ed i verbali del presente giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto; Esaminata, in particolare, l'istanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, avanzata dall'avv. Paolo Grimaldi, procuratore e difensore della convenuta-opposta, con la quale viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 118 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e di riflesso anche dell'art. 15 della tariffa costituente l'allegato "A" del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per contrasto e violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Esaminati i motivi posti dalla parte a fondamento della sollevata questione di illegittimita' delle su indicate norme, gli stessi individuati, succintamente "nella negazione all'assegno bancario "della qualita' di titolo esecutivo qualita' che l'art. 55 r.d. n. 1736/33 gli attribuisce, quale sanzione della non regolarizzazione fiscale"; Ritenuto che la sollevata questione di illegittimita' e' rilevante, atteso che l'odierno giudizio non potrebbe essere definito senza l'applicazione delle sudette norme, e non manifestamente infondata;