IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva assunta; letti gli atti ed i verbali
  del presente giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto;
    Esaminata,  in  particolare,  l'istanza ex art. 23 legge 11 marzo
  1953,  n. 87,  avanzata  dall'avv.  Paolo  Grimaldi,  procuratore e
  difensore  della convenuta-opposta, con la quale viene sollevata la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  118 r.d. 21
  dicembre  1933,  n. 1736,  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e di
  riflesso  anche  dell'art. 15  della tariffa costituente l'allegato
  "A"  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per contrasto e violazione
  degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Esaminati i motivi posti dalla parte a fondamento della sollevata
  questione  di  illegittimita'  delle  su indicate norme, gli stessi
  individuati,  succintamente  "nella  negazione all'assegno bancario
  "della  qualita'  di  titolo  esecutivo qualita' che l'art. 55 r.d.
  n. 1736/33    gli    attribuisce,    quale   sanzione   della   non
  regolarizzazione fiscale";
    Ritenuto   che   la  sollevata  questione  di  illegittimita'  e'
  rilevante,  atteso  che  l'odierno  giudizio  non  potrebbe  essere
  definito   senza   l'applicazione   delle   sudette  norme,  e  non
  manifestamente infondata;