IL TRIBUNALE MILITARE

    Alla pubblica udienza del 14 luglio 2000, nel procedimento penale
  a  carico Autiero Gennaro, nato a Napoli il 31 marzo 1979, imputato
  del  reato  di  mancanza  alla chiamata aggravata (artt. 151 e 154,
  n. 1  c.p.m.p.)  perche',  chiamato  alle armi a mezzo di cartolina
  precetto  regolarmente  notificata,  non si presentava al 123o Rgt.
  "Chieti"  in  Chieti  in  data  27  gennaio  1999,  data  prefissa,
  rimanendo   in  stato  di  arbitraria  assenza  nei  cinque  giorni
  successivi  e  fino a tutt'oggi (con sospensione dal 13 agosto 1999
  al  23  dicembre  1999,  data  in  cui  risulta  detenuto per reati
  comuni).  Con  l'aggravante  dell'essere l'assenza superiore a mesi
  sei;
    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sulla  questione  di
  legittimita' costituzionale degli articoli 261 c.p.m.p. e dell'art.
  2,   legge   7   maggio  1981,  n. 180  (modifiche  all'ordinamento
  giudiziario  militare di pace, come richiamato dagli articoli 271 e
  272  c.p.m.p.)  in  relazione  agli  articoli  3,  97  e  111 della
  Costituzione.

                            O s s e r v a

    Nel  presente  procedimento  il  p.m.  ha  proposto  questione di
  legittimita'  costituzionale  degli  articoli  261,  271 c.p.m.p. e
  dell'art. 2,  legge  7  maggio  1981,  n. 180, per violazione degli
  artt.  3,  97  e  111  Cost., nella parte in cui essi non prevedono
  l'estensione  al  rito  penale militare della normativa dettata dal
  decreto  legislativo  19  febbraio 1998, n. 51, in tema di giudizio
  monocratico. La difesa non si e' opposta.
    E'  noto  in proposito che l'art. 14, d.lgs. n. 51/1998, fissando
  il nuovo testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario ordinario,
  enuncia  la  regola  generale  della  composizione  monocratica del
  tribunale,  salvo  i  casi in cui la legge preveda diversamente. In
  ordine  poi  al  rito  da  seguirsi  nel  procedimento  davanti  al
  tribunale  in  composizione  monocratica esso e' disciplinato dagli
  articoli   549   e   segg.  c.p.p.,  come  modificati  dalla  legge
  n. 479/1999.
    Al riguardo ha di recente ritenuto la Corte suprema di Cassazione
  che  le  speciali  disposizioni  ordinamentali  dettate dall'art. 2
  legge n. 180/1981 (come richiamate dall'art. 271 c.p.m.p. ma anche,
  in  tema di requisiti formali della sentenza e del processo verbale
  di  dibattimento,  dagli  artt.  371 e 374 c.p.m.p.) impediscono di
  ritenere  che  la  nuova  normativa  ordinamentale  e  processuale,
  dettata  dal  d.lgs.  n. 51/1998  e  dalla legge n. 479/1999 per il
  tribunale   in   composizione  monocratica,  possa  automaticamente
  trasferirsi  nel  rito  militare (Cass. sez. I sent. n. 4488/2000 e
  Cass. sez. I sent. 4498/2000).
    La  stessa  Corte  ha,  peraltro,  rilevato  che  a  fronte di un
  tribunale  militare  chiamato nella fase dibattimentale a giudicare
  in  esclusiva  ed  invariabile  composizione  collegiale mista, con
  l'intervento  cioe'  a  fianco  di  due giudici togati di un membro
  laico,  ufficiale  delle  Forze  Armate, restano fermi i poteri del
  giudice militare monocratico, giudice per le indagini preliminari e
  dell'udienza   preliminare,   nei  procedimenti  speciali  di  tipo
  negoziale   ed   a   definizione  anticipata,  come  l'applicazione
  concordata della pena ed il giudizio abbreviato.
    Si  e' pertanto venuto a determinare un quadro normativo in forza
  del  quale  l'appartenente  alle  Forze armate imputato di un reato
  militare, del tutto omogeneo per titolo e trattamento sanzionatorio
  a  quelli  per  i quali l'AGO opera con rito e giudice monocratici,
  continua ad essere giudicato dinanzi ad un tribunale in ineludibile
  composizione collegiale.
    Non  solo:  laddove il militare sia imputato di un reato militare
  connesso  in  virtu'  dell'art. 12  c.p.p. con un reato comune piu'
  grave, ma comunque ricompreso tra quelli attribuiti alla competenza
  del   giudice   monocratico,   egli   verra'   giudicato  in  forza
  dell'art. 13  c.p.p.  dal  giudice  ordinario ovviamente con rito e
  composizione monocratici.
    Poiche'  inoltre  lo  stesso art. 13 c.p.p. sembra voler limitare
  l'operativita'  della connessione tra reati comuni e reati militari
  ai  casi  di  connessione  c.d. oggettiva, escludendola nel caso di
  connessione  c.d.  soggettiva,  ove  di  quel  reato militare siano
  imputati  in  concorso  un  estraneo  alle  FF.AA.  ed un militare,
  quest'ultimo   verra'   giudicato   dal  tribunale  militare  nella
  composizione   collegiale   tuttora   fissata   dall'art. 2,  legge
  n. 180/1981,   laddove   l'estraneo   sara'   sottoposto  con  rito
  monocratico al giudizio del tribunale in composizione monocratica.
    In  ogni  caso  la  procedura  prevista per i reati soggetti alla
  giurisdizione  militare  e', per cosi' dire, appesantita al termine
  delle  indagini  preliminari dall'udienza preliminare, e nella fase
  dibattimentale  dalla composizione collegiale del tribunale, e cio'
  indipendentemente   dal   titolo   del   reato  o  dal  trattamento
  sanzionatorio.
    Tutto  cio'  ad avviso di questo giudice determina una disparita'
  di  trattamento  da  ritenersi  in  contrasto  con  il principio di
  ragionevolezza  fissato  dall'art. 3  Cost.,  nella  misura  in cui
  situazioni  del  tutto  simili  ricevono  un  inspiegabile  diverso
  trattamento normativo.
    Come  affermato  dal  p.m.  appare  inoltre  violato il principio
  generale,  determinato dall'art. 97, primo comma, Cost., secondo il
  quale  la  legge  deve  assicurare  il  buon andamento dei pubblici
  uffici.
    Principio  quest'ultimo  tanto  piu'  rilevante, ove interpretato
  alla  luce  del  nuovo  testo  dell'art. 111 Cost, introdotto dalla
  legge  23  novembre  1999,  n. 2,  in forza del quale la legge deve
  assicurare la ragionevole durata del processo.
    Orbene,  non  puo'  non  ritenersi che, ragionevolmente, la legge
  deve  dettare le condizioni affinche' la durata dei procedimenti di
  competenza  del giudice militare risponda, quanto meno, agli stessi
  canoni di celere definizione garantiti per il rito ordinario.
    Appare  pertanto  non  manifestamente  infondata  la questione di
  costituzionalita'  per violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., in
  primo  luogo dell'art. 261 c.p.m.p. nella parte in cui, nel sancire
  che  davanti ai tribunali militari si osservano le disposizioni del
  codice  di  procedura  penale,  non  prevede  che  tra  esse  siano
  ricomprese anche quelle sul rito monocratico; ed, in secondo luogo,
  dell'art. 2,  legge n. 180/1981, come richiamato dagli articoli 271
  e   272   c.p.m.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevede  anche  la
  composizione  monocratica  del  tribunale  militare  per gli stessi
  reati  per i quali essa e' determinata in ordine ai procedimenti da
  tenersi dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
    Va  infine considerato che l'odierno imputato e' stato tratto dal
  p.m.  davanti a questo collegio con citazione diretta a giudizio ai
  sensi dell'art. 550 c.p.p. Di conseguenza la questione sollevata e'
  rilevante  per  il  caso  concreto  dovendosi  ritenere  che questo
  giudice,  ove  la Corte costituzionale non intervenga nell'invocata
  direzione,  dovrebbe  dichiarare  la  nullita'  di tale citazione a
  giudizio  ai  sensi degli articoli 178, primo comma, lett. b) e 179
  c.p.p.,
    Cio'  ovviamente  nel  presupposto  che la disposizione contenuta
  nell'art. 550  comma  3,  c.p.p.  (secondo  la  quale se il p.m. ha
  esercitato  l'azione  penale con citazione diretta per un reato per
  il  quale  e'  prevista  l'udienza  preliminare,  il  giudice  puo'
  ordinare la trasmissione degli atti al p.m. solo quando la relativa
  eccezione  sia  proposta  entro  il termine indicato dall'art. 491,
  primo   comma   c.p.p.)   valga   esclusivamente   all'interno  del
  procedimento  da tenersi dinanzi al giudice ordinario, per il quale
  solo  l'intera  normativa  sul rito monocratico e', almeno ad oggi,
  applicabile.
    Non puo' in ogni caso dubitarsi, ai fini della concreta rilevanza
  della questione sollevata, che nel caso in cui essa venisse accolta
  il  reato  di  "mancanza alla chiamata" in imputazione rientrerebbe
  nell'ambito  di  operativita' sia del rito monocratico disciplinato
  dal  libro  ottavo  del  c.p.p.  sia  del  criterio  di  riparto di
  competenza  tra  il  tribunale  in  composizione  collegiale  o  in
  composizione  monocratica,  si' da determinare che questo tribunale
  militare dovrebbe monocraticamente comporsi.