IL TRIBUNALE DI PALERMO Ha emesso la seguente ordinanza. Vista la istanza di giudizio abbreviato proposta all'udienza odierna da Taormina Vincenzo, imputato del reato di cui all'art. 609-bis e quater c.p.p.; Visti gli atti del procedimento penale contro Taormina Vincenzo imputato come sopra; Rilevato che il Taormina ha proposto istanza di indizio abbreviato in sede di atti preliminari al dibattimento e che tale istanza non e' stata accolta non essendosi ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 223 del d.l. n. 51 del 1998 in considerazione del fatto che il decreto che, nel caso in esame, ha disposto il giudizio era successivo alla data del 2 Giugno 1999; Ritenuto che a tenore dell'art. 4-ter, comma 1 della legge 5 giugno 2000, n. 144, l'istanza oggi reiterata dal prevenuto e inammissibile poiche' l'istruzione dibattimentale e' gia' iniziata; Ritenuto che lo stesso art. 4-ter, comma 2, legge citata prevede la possibilita' di accesso al rito abbreviato per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo anche a dibattimento iniziato purche' l'istanza relativa sia avanzata alla prima udienza utile, senza alcuna preclusione per il fatto che il dibattimento sia in corso; che, dunque, la preclusione imposta dal comma 1 del citato articolo determina un'oggettiva disparita' di trattamento tra imputati di reati che sono puniti con la pena della reclusione e imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo, a tutto favore di questi ultimi; che tale disparita' appare ingiustificata, sotto il profilo sostanziale, data la maggiore gravita' del reato ascritto agli imputati a cui favore e' disposta e che, sotto il profilo processuale, non pare possa affermarsene la giustificatezza, dato che la facolta' di chiedere il rito abbreviato, in precedenza concessa agli imputati dei reati di cui al comma 1 del cit. art. , era limitata dal consenso del p.m. e dall'impossibilita' di subordinare la richiesta all'espletamento di prove, mentre l'istituto del rito abbreviato ha subito, con la legge 16 dicembre 1999 n. 479, radicali trasformazioni indubbiamente favorevoli all'imputato, cosicche' dopo la sua entrata in vigore ben si poteva rappresentare una piu' favorevole situazione processuale tale da indurre alla proposizione dell'istanza imputati che in precedenza non l'avevano proposta; che, pertanto, non appare manifestamente infondato che la rilevata disparita' di trattamento determinata dalla superiore lettura dell'art. 4-ter, comma 1 e 2, legge citata si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui preclude l'accesso al rito abbreviato agli imputati di reati puniti con pene diverse dall'ergastolo e non estenda agli stessi la possibilita' concessa dal comma 2 del detto articolo di proporre tale istanza alla prima udienza utile del processo; Rilevato, infine, che nel caso concreto, l'imputato Taormina ha proposto per due volte l'istanza di rito abbreviato, sicche' la questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata appare rilevante; che la questione di leggittimita' costituzionale deve essere sollevata d'ufficio;