IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Premesso che:
      il  18  giugno 1998 era pronunciato - nel procedimento penale a
  carico  di Agnello Roberto ed altri 72, imputati dei delitti di cui
  agli  artt. 74  d.P.R.  n. 309,  416-bis  cod.  pen. ed  altro - il
  provvedimento che di seguito si trascrive:
    "Vista  la  richiesta  di rinvio a giudizio, presentata in data 5
  giugno  1998  dalla procura della Repubblica presso il tribunale di
  Firenze, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di Agnello
  Roberto  +  72  per  i reati indicati nella richiesta stessa che si
  allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante;
    Visto  il  proprio  decreto  in data 30 aprile 1996 con il quale,
  all'esito  del1'udienza  preliminare,  era  disposto  il  rinvio  a
  giudizio  dinanzi al tribunale di Lucca, per rispondere dei delitti
  specificati  nella  richiesta  del  pubblico  ministero, di Agnello
  Roberto  e  di altre 54 delle persone sopra indicate, alle quali si
  sono  successivamente  aggiunte,  in  forza  di  successivi decreti
  emessi  da  questo  ufficio (contro Savio Mario, Donadio Giuseppe e
  Pardini  Anna  Rita) e dalla Corte d'appello in data 29 aprile 1997
  (contro   Avagnano   Alfredo,  Capricano  Ciro  Antonio,  Cozzolino
  Aniello,  Cozzolino  Carlo, Cozzolino Gherardo, Cozzolino Riccardo,
  Cozzolino  Vincenzo,  Duraccio  Luigi,  Formicola  Enrico, Mainenti
  Mario,  Nicolini  Angelo,  Nicolini  Antonino,  Papale Santo, Scava
  Salvatore,  Scava  Gherardo  e  Scognamiglio  Nunzio)  i  rimanenti
  imputati  nei  confronti  dei quali viene ora richiesto il rinvio a
  giudizio dinanzi al tribunale di Livorno;
    Vista  la  sentenza del tribunale di Lucca in data 12 marzo 1998,
  che  ha  dichiarato  la  propria  incompetenza  per territorio e ha
  disposto  trasmettersi  gli  atti  al  procuratore della Repubblica
  presso  il  tribunale  di  Livorno,  in  applicazione  del disposto
  dell'art. 23,  primo  comma,  c.p.p.,  nel  testo  risultante dalla
  sentenza 15 marzo 1996 n. 70 della Corte costituzionale;
    Rilevato  che  la  direzione distrettuale antimafia presso questo
  tribunale,  in quanto pubblico ministero nelle indagini preliminari
  e nel giudizio di 1o grado a norma dell'art. 51, primo comma, lett.
  a)  e  terzo  comma-bis c.p.p., ha ripresentato il 5 giugno 1998 la
  richiesta  di  ri'nvio  a  giudizio  a questo ufficio, negli stessi
  termini di cui alla richiesta originaria;
    Rilevato   che  nella  specie  la  pronuncia  d'incompetenza  del
  tribunale   di  Lucca  non  determina  alcuna  modificazione  della
  competenza  per quanto attiene alla fase delle indagini preliminari
  e della celebrazione dell'udienza preliminare, poiche', trattandosi
  di  competenza  per  territorio  all'interno  del distretto, questo
  giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare era
  e  rimane  competente,  in  forza del disposto dell'art. 328, primo
  comma-bis  c.p.p. (trattandosi di procedimento per delitti indicati
  dall'art. 51, terzo comma-bis);
    Rilevato  pertanto  che  la  celebrazione  di  una  nuova udienza
  preliminare,  dinanzi  allo  stesso organo giudicante che l'ha gia'
  legittimamente  celebrata,  in  relazione  alle regole attinenti al
  riparto   della   competenza,   si   risolverebbe   in   un'abnorme
  ripetizione,  la  diversita' del giudice dibattimentale - tribunale
  di Livorno anziche' di Lucca - riguardando la sola fase successiva,
  e  non  essendo  stato quindi precluso agli imputati l'esercizio di
  alcun  diritto  dinanzi  al giudice per le indagini e per l'udienza
  preliminare competente (che rimane appunto lo stesso);
    Rilevato  che  la pronuncia d'incostituzionalita' di cui sopra (e
  quella  dell'11  marzo  1993 n. 76, relativa all'analoga situazione
  per  il caso dell'incompetenza per materia riconosciuta dal giudice
  dibattimentale)  muove  dal  presupposto  che il pubblico ministero
  presso il diverso giudice riconosciuto competente debba, attraverso
  la nuova richiesta di rinvio a giudizio, promuovere la celebrazione
  di  una  nuova udienza preliminare dinanzi al diverso giudice delle
  indagini   (e   dell'udienza)   preliminari,   individuato  con  la
  declaratoria d'incompetenza, per avere l'erronea applicazione delle
  disposizioni   preposte   al   riparto  della  competenza  impedito
  all'imputato  di esercitare dinanzi al giudice competente i diritti
  e  le  facolta'  spettantigli  relativamente alla fase dell'udienza
  preliminare;
    Rilevato  che cio' non avviene nel caso di specie, per le ragioni
  gia'  sottolineate,  attinenti  all'identita'  del  giudice  per le
  indagini  (e  l'udienza)  preliminari,  in conseguenza del disposto
  dell'art. 51   cit.,   trattandosi  di  spostamento  di  competenza
  territoriale "endodistrettuale";
    Rilevato  che sarebbe pertanto improprio imporre a questo giudice
  di reiterare l'udienza preliminare, identici restando i presupposti
  oggettivi  e  soggettivi  rispetto  a  quella gia' celebrata, e non
  essendosi  verificata alcuna violazione di regole processuali nella
  primitiva  celebrazione  di  essa,  fino  al  momento  terminativo,
  riguardante l'indicazione del giudice dibattimentale competente per
  territorio;
    Rilevato   che   nella   specie   l'abnormita'  e'  ulteriormente
  evidenziata  dall'essere  stato  il  rinvio  a giudizio di Avagnano
  Alfredo,  Capricano  Ciro  Antonio,  Cozzolino  Aniello,  Cozzolino
  Carlo,  Cozzolino Gherardo, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Vincenzo,
  Duraccio  Luigi, Formicola Enrico, Mainenti Mario, Nicolini Angelo,
  Nicolini  Antonino, Papale Santo, Scava Salvatore, Scava Gherardo e
  Scognamiglio  Nunzio  disposto  dalla  Corte  d'appello, in riforma
  della sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. da questo ufficio;
    Rilevato  che,  ove  si  giungesse alla celebrazione di una nuova
  udienza  preliminare  da  parte  di  questo  stesso  giudice,  egli
  potrebbe   dunque   determinarsi  a  decisioni  diverse  da  quelle
  validamente   assunte   dalla   Corte   d'appello,   a  seguito  di
  impugnazione  avverso  il  provvedimento  di questo stesso giudice,
  reso nell'udienza preliminare gia' celebrata;
    Rilevato  che  la  Corte  di  cassazione (sez. un. 12 aprile 1996
  n. 1,  Fazio) ha affermato non esservi luogo a reiterazione a norma
  dell'art. 27  c.p.p. della richiesta di misura cautelare, laddove a
  seguito  della  sentenza  d'incompetenza il giudice per le indagini
  preliminari  rimanga il medesimo (in tal caso, sottolineano le sez.
  un.  il  giudice  naturale  e' quello che si e' gia' pronunciato, e
  sarebbe  in  contrasto  con  la  logica piu' elementare imporgli di
  rinnovare la pronuncia);
    Rilevato  in  conclusione  come il processo non possa validamente
  regredire  alla  fase dell'udienza preliminare, laddove questa gia'
  sia  stata  legittimamente  celebrata,  per  gli  stessi soggetti e
  relativamente   alle   stesse   imputazioni  dallo  stesso  giudice
  naturale;
    Rilevato  che  l'interpretazione del disposto dell'art. 23 c.p.p.
  alla  luce  del  principio  di ragionevolezza e dell'intenzione del
  legislatore  -  espresso attraverso la motivazione della menzionata
  decisione  additiva  della  Corte  costituzionale  - porta dunque a
  ritenere  essere  la  trasmissione degli atti al pubblico ministero
  doverosa  solo  quando - ed e' l'ipotesi che generalmente ricorre -
  all'incompetenza   del   giudice  del  dibattimento  si  accompagni
  l'incompetenza   del   giudice   per  le  indagini  e  dell'udienza
  preliminare,  il  legislatore,  e per esso la Corte costituzionale,
  non   avendo   preso  in  considerazione  i  casi  di  incompetenza
  territoriale  endodistrettuale nei procedimenti di cui all'art. 51,
  terzo comma-bis c.p.p., i quali non determinano tale effetto, ed in
  questi   ultimi   casi  essendo  invece  da  trasmettere  gli  atti
  direttamente al giudice ritenuto competente;
    Rilevato che simile situazione, la quale comporta la restituzione
  degli  atti al pubblico ministero, direzione distrettuale antimafia
  presso  questo  tribunale,  affinche'  li trasmetta al tribunale di
  Livorno, e' piu' razionale e, nello specifico vuoto normativo, piu'
  aderente   al  quadro  della  disciplina  processuale  inerente  ai
  provvedimenti sulla competenza, rispetto a quella che portasse alla
  reiterazione  da  parte  dello  stesso  giudice, relativamente alle
  stesse  parti  e per le stesse imputazioni, di una fase processuale
  gia'  validamente celebrata, ovvero di quella che, omessa una nuova
  celebrazione  dell'udienza  preliminare, si sostanziasse nella mera
  emissione  di  un  nuovo decreto ex art. 429 c.p.p. (il decreto che
  dispone   il   giudizio  essendo  specifico  strumento  terminativo
  dell'udienza preliminare);
    Rilevato che una diversa interpretazione porrebbe oltretutto seri
  dubbi  di legittimita' costituzionale, con riferimento ai princi'pi
  del  giudice  naturale, dell'indipendenza del giudice e della buona
  amministrazione, per le ragioni fin qui evidenziate;
    Rilevato  in  conclusione  che la reiterazione della richiesta di
  rinvio  a  giudizio  deve essere dichiarata irricevibile, e che gli
  atti  devono  essere  restituiti  al  pubblico  ministero  (D.D.A.)
  perche' li trasmetta al tribunale di Livorno;
    P.  Q. M. dichiara irricevibile la richiesta come sopra formulata
  dal  pubblico  ministero e ordina che gli atti gli siano restituiti
  per  la  diretta  trasmissione al tribunale di Livorno. Firenze, 18
  giugno  1998  -  il  presidente  f.f.  della sezione giudici per le
  indagini preliminari - il presidente del tribunale";
        a  seguito  di  cio' il procuratore della Repubblica, D.D.A.,
  presso  questo  tribunale il 25 giugno 1998 trasmetteva gli atti al
  presidente  del  tribunale di Livorno, con richiesta di emettere il
  provvedimento  per  la  prosecuzione  del  giudizio,  al  che  esso
  presidente  del  tribunale emetteva in data 9 novembre 1998 decreto
  di fissazione del dibattimento;
        indi  il  12  maggio 1999 il tribunale di Livorno, sentite le
  parti,  dichiarava  la  nullita'  del decreto che aveva disposto il
  giudizio  nei  confronti degli imputati, in quanto emesso da organo
  funzionalmente  incompetente,  ordinando la trasmissione degli atti
  alla  procura della Repubblica, D.D.A., presso questo tribunale per
  l'ulteriore corso;
        conseguentemente   il   3   giugno   1999  la  procura  della
  Repubblica,  D.D.A.,  presso questo tribunale ripresentava a questo
  giudice  la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Agnello
  Roberto  +  70  imputati (i residui essendo medio tempore deceduti)
  negli  stessi termini di quelle presentate il 4 giugno 1998 e il 31
  agosto 1995;
    Ritenuto che:
        respinta  dal tribunale di Livorno la proposta interpretativa
  dell'art. 23   c.p.p.   (risultante   dalla   ricordata   pronuncia
  d'incostituzionalita')   contenuta   nel  provvedimento  di  questo
  giudice  del  18  giugno  1998,  si prospettano di nuovo i dubbi di
  legittimita' costituzionale ivi formulati;
        infatti  le  menzionate  sentenze  della Corte costituzionale
  hanno  restituito al disposto dell'art. 23 c.p.p. la conformita' al
  principio del giudice naturale relativamente alla fase dell'udienza
  preliminare, la quale, diversamente, si sarebbe svolta solo dinanzi
  al  giudice dell'udienza preliminare incompetente per materia o per
  territorio   e   non   invece   dinanzi   a   quello   riconosciuto
  successivamente competente;
        invece  nel  presente  caso,  dichiarata  l'incompetenza  per
  territorio  dal tribunale di Lucca con indicazione della competenza
  di  quello  di  Livorno,  il  giudice  dell'udienza  preliminare e'
  rimasto  il  medesimo, trattandosi di delitti previsti dall'art. 51
  terzo   comma-bis  c.p.p.,  ed  avendo  questo  giudice  competenza
  distrettuale   quanto   alle  indagini  preliminari  e  all'udienza
  preliminare,   in   coerenza  con  la  competenza  della  direzione
  distrettuale  antimafia  costituita  nella procura della Repubblica
  presso questo tribunale;
        da  cio'  consegue  essersi gia' svolta l'udienza preliminare
  dinanzi  al  giudice  che  era  competente  allora e che e' rimasto
  competente  ora,  anche  dopo  lo  spostamento della competenza per
  territorio da Lucca a Livorno;
        la  trasmissione  degli  atti  al pubblico ministero indicato
  dall'art. 51,  primo comma lett. a) e terzo comma-bis c.p.p. - vale
  a  dire  alla  procura  presso  questo  tribunale  -  per  il nuovo
  esercizio  dell'azione  penale con la presentazione della richiesta
  di  rinvio a giudizio a questo giudice, non determina in alcun modo
  l'effetto  avuto  di  mira dall'art. 23, nel testo risultante dalle
  menzionate   sentenze   della  Corte  costituzionale,  poiche'  gli
  imputati  gia'  hanno visto celebrare l'udienza preliminare dinanzi
  al  giudice  competente  ed  hanno potuto esercitare in tale sede i
  loro diritti;
        il  risultato  e' solo quello della ripetizione di un'udienza
  gia' legittimamente svoltasi e da cio' derivano i consistenti dubbi
  di incostituzionalita' gia' prospettati;
        qualora  il giudice - naturale prima e naturale ora - dovesse
  limitarsi,  laddove  si  giungesse  di  fronte  a  lui per ripetere
  l'udienza preliminare, a riprodurre pedissequamente i provvedimenti
  gia'   assunti,   sarebbe   in   modo  evidente  vulnerata  la  sua
  indipendenza,  poiche'  si  darebbe  un caso unico nell'ordinamento
  processuale di decisione vincolata;
        le  parti  stesse,  cosi'  opinando,  sarebbero  abnormemente
  impedite,   una   volta  che  fosse  celebrata  ex  novo  l'udienza
  preliminare,  di  esercitare le loro facolta' - ad esempio chiedere
  il   giudizio   abbreviato   -  poiche'  all'obiezione  non  averle
  esercitate  nel  corso  della prima udienza preliminare si dovrebbe
  rispondere  con  un'ulteriore  abnormita',  e  cioe'  che l'udienza
  ripetuta costituisce una mera forma;
        diversamente,  opinando  cioe',  come appare imprescindibile,
  per  lo svolgimento della nuova udienza preliminare con pienezza di
  poteri,  diritti  e  facolta'  per  il  giudice  e per le parti, si
  perverrebbe  ad un altro assurdo, vale a dire all'azzeramento delle
  pregresse  statuizioni  e  dunque  al  porre  nel nulla l'attivita'
  giurisdizionale legittimamente svolta e le decisioni legittimamente
  prese  dal  giudice  naturale, la cui competenza non viene posta in
  dubbio dalla pronuncia dibattimentale d' incompetenza territoriale;
        cio',  assurdamente,  avverrebbe  per rispettare il principio
  del  giudice  naturale - secondo la ratio dell'art. 23 citato, come
  modificato  - principio di cui, nella specie, e' del tutto pacifico
  non   esservi   stata  violazione  quanto  alla  fase  dell'udienza
  preliminare;
        anche  in  questa ipotesi, dunque, l'indipendenza del giudice
  della  prima  -  e valida - udienza preliminare lascerebbe il posto
  alla   soggezione   ad   una   conseguenza   fuori   dallo  spirito
  costituzionale   della   norma,   soggezione   manifestantesi   con
  l'invalidazione  delle sue decisioni, per effetto di una pronuncia,
  quella  dibattimentale sulla competenza territoriale, non incidente
  sulla naturalita' di esso giudice della fase in questione;
        la  situazione  e'  ancor piu' evidente quanto alle pronunce,
  nell'udienza  preliminare  legittimamente  svoltasi a suo tempo, di
  non  luogo  a  procedere  ex art. 425 c.p.p., tali pronunce essendo
  state  per alcuni imputati riformate in appello, con la contestuale
  emissione da parte della Corte d'appello del decreto che dispone il
  giudizio (dinanzi al tribunale di Lucca);
        celebrandosi   non   per   mera   forma   una  nuova  udienza
  preliminare,  sarebbero  poste  in  discussione  le decisioni della
  Corte d'appello, poiche' il giudice ben potrebbe emettere ulteriori
  sentenze  di non luogo a procedere relativamente a posizioni per le
  quali  la  Corte ha a suo tempo legittimamente disposto il rinvio a
  giudizio,  cosi'  interferendo  sui  poteri dell'organo giudiziario
  sovraordinato;
        non    essendo   stata   accolta   quindi   l'interpretazione
  dell'art. 23, primo comma c.p.p., volta a adattare la parte di tale
  disposizione   modificata  per  le  citate  decisioni  della  Corte
  costituzionale   al   caso   della   dichiarazione   dibattimentale
  d'incompetenza  per territorio in ambito distrettuale relativamente
  a  delitti  previsti  dall'art. 51, terzo comma-bis c.p.p., si deve
  dunque  sollevare  questione di legittimita' costituzionale di tale
  norma;
        la  questione  di  legittimita' della disposizione in esame e
  sollevata  per  la  parte  in  cui  essa  prevede,  nel  caso della
  dichiarazione   dibattimentale  d'incompetenza  per  territorio  in
  ambito  distrettuale relativamente a delitti previsti dall'art. 51,
  terzo  comma-bis  c.p.p., la trasmissione degli atti al procuratore
  della  Repubblica,  direzione  distrettuale antimafia, per il nuovo
  esercizio   dell'azione  penale  dinanzi  al  giudice  dell'udienza
  preliminare del tribunale presso il quale essa procura distrettuale
  e'   costituita,  anziche'  direttamente  al  giudice  riconosciuto
  competente per il giudizio;
        le norme costituzionali di cui si denuncia la violazione sono
  quelle  dell'art. 97,  primo  comma  della  Costituzione, apparendo
  contrario  al buon andamento degli uffici giudiziari il costringere
  il  giudice  a ripetere, senza alcuna necessita' di salvaguardia di
  diritti  e  facolta'  delle  parti, atti gia' validamente compiuti,
  dell'art. 3  della  Costituzione, in quanto esprime il principio di
  ragionevolezza  immanente all'ordinamento e qui trasgredito da tale
  ripetizione  priva  di  valida ratio costituzionale, dell'art. 101,
  secondo  comma,  della  Costituzione,  in quanto la ripetizione del
  complesso incombente (udienza preliminare) gia' validamente svolto,
  determina nel giudice le gia' viste situazioni di dipendenza;
        la  questione, per quanto sopra non manifestamente infondata,
  e'  rilevante, poiche' al suo accoglimento conseguirebbe la diretta
  trasmissione  degli  atti  al  giudice  dibattimentale  competente,
  anziche'  l'esigenza  di  ripetere  l'udienza preliminare dinanzi a
  questo giudice che gia' l'ha validamente celebrata;
        nonostante  il  diverso  avviso  del  pubblico  ministero, la
  questione  viene  sollevata prima di fissare l'udienza preliminare,
  poiche'  essa  concerne  proprio  il  dilemma se tale udienza debba
  essere  o  meno  fissata e tenuta, e l'accoglimento della questione
  qui   proposta   risolverebbe   il  dilemma  nel  senso  della  non
  fissazione.