IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso che: il 18 giugno 1998 era pronunciato - nel procedimento penale a carico di Agnello Roberto ed altri 72, imputati dei delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309, 416-bis cod. pen. ed altro - il provvedimento che di seguito si trascrive: "Vista la richiesta di rinvio a giudizio, presentata in data 5 giugno 1998 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di Agnello Roberto + 72 per i reati indicati nella richiesta stessa che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante; Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1996 con il quale, all'esito del1'udienza preliminare, era disposto il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Lucca, per rispondere dei delitti specificati nella richiesta del pubblico ministero, di Agnello Roberto e di altre 54 delle persone sopra indicate, alle quali si sono successivamente aggiunte, in forza di successivi decreti emessi da questo ufficio (contro Savio Mario, Donadio Giuseppe e Pardini Anna Rita) e dalla Corte d'appello in data 29 aprile 1997 (contro Avagnano Alfredo, Capricano Ciro Antonio, Cozzolino Aniello, Cozzolino Carlo, Cozzolino Gherardo, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Vincenzo, Duraccio Luigi, Formicola Enrico, Mainenti Mario, Nicolini Angelo, Nicolini Antonino, Papale Santo, Scava Salvatore, Scava Gherardo e Scognamiglio Nunzio) i rimanenti imputati nei confronti dei quali viene ora richiesto il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Livorno; Vista la sentenza del tribunale di Lucca in data 12 marzo 1998, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, in applicazione del disposto dell'art. 23, primo comma, c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza 15 marzo 1996 n. 70 della Corte costituzionale; Rilevato che la direzione distrettuale antimafia presso questo tribunale, in quanto pubblico ministero nelle indagini preliminari e nel giudizio di 1o grado a norma dell'art. 51, primo comma, lett. a) e terzo comma-bis c.p.p., ha ripresentato il 5 giugno 1998 la richiesta di ri'nvio a giudizio a questo ufficio, negli stessi termini di cui alla richiesta originaria; Rilevato che nella specie la pronuncia d'incompetenza del tribunale di Lucca non determina alcuna modificazione della competenza per quanto attiene alla fase delle indagini preliminari e della celebrazione dell'udienza preliminare, poiche', trattandosi di competenza per territorio all'interno del distretto, questo giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare era e rimane competente, in forza del disposto dell'art. 328, primo comma-bis c.p.p. (trattandosi di procedimento per delitti indicati dall'art. 51, terzo comma-bis); Rilevato pertanto che la celebrazione di una nuova udienza preliminare, dinanzi allo stesso organo giudicante che l'ha gia' legittimamente celebrata, in relazione alle regole attinenti al riparto della competenza, si risolverebbe in un'abnorme ripetizione, la diversita' del giudice dibattimentale - tribunale di Livorno anziche' di Lucca - riguardando la sola fase successiva, e non essendo stato quindi precluso agli imputati l'esercizio di alcun diritto dinanzi al giudice per le indagini e per l'udienza preliminare competente (che rimane appunto lo stesso); Rilevato che la pronuncia d'incostituzionalita' di cui sopra (e quella dell'11 marzo 1993 n. 76, relativa all'analoga situazione per il caso dell'incompetenza per materia riconosciuta dal giudice dibattimentale) muove dal presupposto che il pubblico ministero presso il diverso giudice riconosciuto competente debba, attraverso la nuova richiesta di rinvio a giudizio, promuovere la celebrazione di una nuova udienza preliminare dinanzi al diverso giudice delle indagini (e dell'udienza) preliminari, individuato con la declaratoria d'incompetenza, per avere l'erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della competenza impedito all'imputato di esercitare dinanzi al giudice competente i diritti e le facolta' spettantigli relativamente alla fase dell'udienza preliminare; Rilevato che cio' non avviene nel caso di specie, per le ragioni gia' sottolineate, attinenti all'identita' del giudice per le indagini (e l'udienza) preliminari, in conseguenza del disposto dell'art. 51 cit., trattandosi di spostamento di competenza territoriale "endodistrettuale"; Rilevato che sarebbe pertanto improprio imporre a questo giudice di reiterare l'udienza preliminare, identici restando i presupposti oggettivi e soggettivi rispetto a quella gia' celebrata, e non essendosi verificata alcuna violazione di regole processuali nella primitiva celebrazione di essa, fino al momento terminativo, riguardante l'indicazione del giudice dibattimentale competente per territorio; Rilevato che nella specie l'abnormita' e' ulteriormente evidenziata dall'essere stato il rinvio a giudizio di Avagnano Alfredo, Capricano Ciro Antonio, Cozzolino Aniello, Cozzolino Carlo, Cozzolino Gherardo, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Vincenzo, Duraccio Luigi, Formicola Enrico, Mainenti Mario, Nicolini Angelo, Nicolini Antonino, Papale Santo, Scava Salvatore, Scava Gherardo e Scognamiglio Nunzio disposto dalla Corte d'appello, in riforma della sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. da questo ufficio; Rilevato che, ove si giungesse alla celebrazione di una nuova udienza preliminare da parte di questo stesso giudice, egli potrebbe dunque determinarsi a decisioni diverse da quelle validamente assunte dalla Corte d'appello, a seguito di impugnazione avverso il provvedimento di questo stesso giudice, reso nell'udienza preliminare gia' celebrata; Rilevato che la Corte di cassazione (sez. un. 12 aprile 1996 n. 1, Fazio) ha affermato non esservi luogo a reiterazione a norma dell'art. 27 c.p.p. della richiesta di misura cautelare, laddove a seguito della sentenza d'incompetenza il giudice per le indagini preliminari rimanga il medesimo (in tal caso, sottolineano le sez. un. il giudice naturale e' quello che si e' gia' pronunciato, e sarebbe in contrasto con la logica piu' elementare imporgli di rinnovare la pronuncia); Rilevato in conclusione come il processo non possa validamente regredire alla fase dell'udienza preliminare, laddove questa gia' sia stata legittimamente celebrata, per gli stessi soggetti e relativamente alle stesse imputazioni dallo stesso giudice naturale; Rilevato che l'interpretazione del disposto dell'art. 23 c.p.p. alla luce del principio di ragionevolezza e dell'intenzione del legislatore - espresso attraverso la motivazione della menzionata decisione additiva della Corte costituzionale - porta dunque a ritenere essere la trasmissione degli atti al pubblico ministero doverosa solo quando - ed e' l'ipotesi che generalmente ricorre - all'incompetenza del giudice del dibattimento si accompagni l'incompetenza del giudice per le indagini e dell'udienza preliminare, il legislatore, e per esso la Corte costituzionale, non avendo preso in considerazione i casi di incompetenza territoriale endodistrettuale nei procedimenti di cui all'art. 51, terzo comma-bis c.p.p., i quali non determinano tale effetto, ed in questi ultimi casi essendo invece da trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente; Rilevato che simile situazione, la quale comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, direzione distrettuale antimafia presso questo tribunale, affinche' li trasmetta al tribunale di Livorno, e' piu' razionale e, nello specifico vuoto normativo, piu' aderente al quadro della disciplina processuale inerente ai provvedimenti sulla competenza, rispetto a quella che portasse alla reiterazione da parte dello stesso giudice, relativamente alle stesse parti e per le stesse imputazioni, di una fase processuale gia' validamente celebrata, ovvero di quella che, omessa una nuova celebrazione dell'udienza preliminare, si sostanziasse nella mera emissione di un nuovo decreto ex art. 429 c.p.p. (il decreto che dispone il giudizio essendo specifico strumento terminativo dell'udienza preliminare); Rilevato che una diversa interpretazione porrebbe oltretutto seri dubbi di legittimita' costituzionale, con riferimento ai princi'pi del giudice naturale, dell'indipendenza del giudice e della buona amministrazione, per le ragioni fin qui evidenziate; Rilevato in conclusione che la reiterazione della richiesta di rinvio a giudizio deve essere dichiarata irricevibile, e che gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero (D.D.A.) perche' li trasmetta al tribunale di Livorno; P. Q. M. dichiara irricevibile la richiesta come sopra formulata dal pubblico ministero e ordina che gli atti gli siano restituiti per la diretta trasmissione al tribunale di Livorno. Firenze, 18 giugno 1998 - il presidente f.f. della sezione giudici per le indagini preliminari - il presidente del tribunale"; a seguito di cio' il procuratore della Repubblica, D.D.A., presso questo tribunale il 25 giugno 1998 trasmetteva gli atti al presidente del tribunale di Livorno, con richiesta di emettere il provvedimento per la prosecuzione del giudizio, al che esso presidente del tribunale emetteva in data 9 novembre 1998 decreto di fissazione del dibattimento; indi il 12 maggio 1999 il tribunale di Livorno, sentite le parti, dichiarava la nullita' del decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti degli imputati, in quanto emesso da organo funzionalmente incompetente, ordinando la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, D.D.A., presso questo tribunale per l'ulteriore corso; conseguentemente il 3 giugno 1999 la procura della Repubblica, D.D.A., presso questo tribunale ripresentava a questo giudice la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Agnello Roberto + 70 imputati (i residui essendo medio tempore deceduti) negli stessi termini di quelle presentate il 4 giugno 1998 e il 31 agosto 1995; Ritenuto che: respinta dal tribunale di Livorno la proposta interpretativa dell'art. 23 c.p.p. (risultante dalla ricordata pronuncia d'incostituzionalita') contenuta nel provvedimento di questo giudice del 18 giugno 1998, si prospettano di nuovo i dubbi di legittimita' costituzionale ivi formulati; infatti le menzionate sentenze della Corte costituzionale hanno restituito al disposto dell'art. 23 c.p.p. la conformita' al principio del giudice naturale relativamente alla fase dell'udienza preliminare, la quale, diversamente, si sarebbe svolta solo dinanzi al giudice dell'udienza preliminare incompetente per materia o per territorio e non invece dinanzi a quello riconosciuto successivamente competente; invece nel presente caso, dichiarata l'incompetenza per territorio dal tribunale di Lucca con indicazione della competenza di quello di Livorno, il giudice dell'udienza preliminare e' rimasto il medesimo, trattandosi di delitti previsti dall'art. 51 terzo comma-bis c.p.p., ed avendo questo giudice competenza distrettuale quanto alle indagini preliminari e all'udienza preliminare, in coerenza con la competenza della direzione distrettuale antimafia costituita nella procura della Repubblica presso questo tribunale; da cio' consegue essersi gia' svolta l'udienza preliminare dinanzi al giudice che era competente allora e che e' rimasto competente ora, anche dopo lo spostamento della competenza per territorio da Lucca a Livorno; la trasmissione degli atti al pubblico ministero indicato dall'art. 51, primo comma lett. a) e terzo comma-bis c.p.p. - vale a dire alla procura presso questo tribunale - per il nuovo esercizio dell'azione penale con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio a questo giudice, non determina in alcun modo l'effetto avuto di mira dall'art. 23, nel testo risultante dalle menzionate sentenze della Corte costituzionale, poiche' gli imputati gia' hanno visto celebrare l'udienza preliminare dinanzi al giudice competente ed hanno potuto esercitare in tale sede i loro diritti; il risultato e' solo quello della ripetizione di un'udienza gia' legittimamente svoltasi e da cio' derivano i consistenti dubbi di incostituzionalita' gia' prospettati; qualora il giudice - naturale prima e naturale ora - dovesse limitarsi, laddove si giungesse di fronte a lui per ripetere l'udienza preliminare, a riprodurre pedissequamente i provvedimenti gia' assunti, sarebbe in modo evidente vulnerata la sua indipendenza, poiche' si darebbe un caso unico nell'ordinamento processuale di decisione vincolata; le parti stesse, cosi' opinando, sarebbero abnormemente impedite, una volta che fosse celebrata ex novo l'udienza preliminare, di esercitare le loro facolta' - ad esempio chiedere il giudizio abbreviato - poiche' all'obiezione non averle esercitate nel corso della prima udienza preliminare si dovrebbe rispondere con un'ulteriore abnormita', e cioe' che l'udienza ripetuta costituisce una mera forma; diversamente, opinando cioe', come appare imprescindibile, per lo svolgimento della nuova udienza preliminare con pienezza di poteri, diritti e facolta' per il giudice e per le parti, si perverrebbe ad un altro assurdo, vale a dire all'azzeramento delle pregresse statuizioni e dunque al porre nel nulla l'attivita' giurisdizionale legittimamente svolta e le decisioni legittimamente prese dal giudice naturale, la cui competenza non viene posta in dubbio dalla pronuncia dibattimentale d' incompetenza territoriale; cio', assurdamente, avverrebbe per rispettare il principio del giudice naturale - secondo la ratio dell'art. 23 citato, come modificato - principio di cui, nella specie, e' del tutto pacifico non esservi stata violazione quanto alla fase dell'udienza preliminare; anche in questa ipotesi, dunque, l'indipendenza del giudice della prima - e valida - udienza preliminare lascerebbe il posto alla soggezione ad una conseguenza fuori dallo spirito costituzionale della norma, soggezione manifestantesi con l'invalidazione delle sue decisioni, per effetto di una pronuncia, quella dibattimentale sulla competenza territoriale, non incidente sulla naturalita' di esso giudice della fase in questione; la situazione e' ancor piu' evidente quanto alle pronunce, nell'udienza preliminare legittimamente svoltasi a suo tempo, di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., tali pronunce essendo state per alcuni imputati riformate in appello, con la contestuale emissione da parte della Corte d'appello del decreto che dispone il giudizio (dinanzi al tribunale di Lucca); celebrandosi non per mera forma una nuova udienza preliminare, sarebbero poste in discussione le decisioni della Corte d'appello, poiche' il giudice ben potrebbe emettere ulteriori sentenze di non luogo a procedere relativamente a posizioni per le quali la Corte ha a suo tempo legittimamente disposto il rinvio a giudizio, cosi' interferendo sui poteri dell'organo giudiziario sovraordinato; non essendo stata accolta quindi l'interpretazione dell'art. 23, primo comma c.p.p., volta a adattare la parte di tale disposizione modificata per le citate decisioni della Corte costituzionale al caso della dichiarazione dibattimentale d'incompetenza per territorio in ambito distrettuale relativamente a delitti previsti dall'art. 51, terzo comma-bis c.p.p., si deve dunque sollevare questione di legittimita' costituzionale di tale norma; la questione di legittimita' della disposizione in esame e sollevata per la parte in cui essa prevede, nel caso della dichiarazione dibattimentale d'incompetenza per territorio in ambito distrettuale relativamente a delitti previsti dall'art. 51, terzo comma-bis c.p.p., la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, per il nuovo esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del tribunale presso il quale essa procura distrettuale e' costituita, anziche' direttamente al giudice riconosciuto competente per il giudizio; le norme costituzionali di cui si denuncia la violazione sono quelle dell'art. 97, primo comma della Costituzione, apparendo contrario al buon andamento degli uffici giudiziari il costringere il giudice a ripetere, senza alcuna necessita' di salvaguardia di diritti e facolta' delle parti, atti gia' validamente compiuti, dell'art. 3 della Costituzione, in quanto esprime il principio di ragionevolezza immanente all'ordinamento e qui trasgredito da tale ripetizione priva di valida ratio costituzionale, dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto la ripetizione del complesso incombente (udienza preliminare) gia' validamente svolto, determina nel giudice le gia' viste situazioni di dipendenza; la questione, per quanto sopra non manifestamente infondata, e' rilevante, poiche' al suo accoglimento conseguirebbe la diretta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale competente, anziche' l'esigenza di ripetere l'udienza preliminare dinanzi a questo giudice che gia' l'ha validamente celebrata; nonostante il diverso avviso del pubblico ministero, la questione viene sollevata prima di fissare l'udienza preliminare, poiche' essa concerne proprio il dilemma se tale udienza debba essere o meno fissata e tenuta, e l'accoglimento della questione qui proposta risolverebbe il dilemma nel senso della non fissazione.