IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 13.890/1999 RGAC tra: Seru' Massimiliano, opponente (elett. te dom.to in Napoli alla Via Santa Lucia n. 90, presso l'avv. Umberto Limongelli); Pietroluongo Anna, opposta (elett. te dom.ta in Napoli alla Salita Pontecorvo n. 86, presso gli avv.ti Antonio Tundo e Guido Belmonte). Il giudice unico letti gli atti, osserva quanto segue. Seru' Massimiliano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1807/1999 emesso in favore di Pietroluongo Anna. Con l'atto di citazione in opposizione, il Seru' si e' avvalso della facolta' concessagli dall'art. 645, secondo comma c.p.c. ed ha assegnato un termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. di 34 giorni; pertanto, il termine di costituzione per l'opponente era correlativamente ridotto a giorni 5 dalla notificazione dell'atto di opposizione, andando di conseguenza a scadere il giorno 12 dicembre 1999. Ma la parte opponente si e' costituita solo in data 15 dicembre 1999, cosicche' la parte opposta ha chiesto dichiararsi la esecutorieta' del decreto ingiuntivo e la improcedibilita' della opposizione. Pero', come attestato dall'uffico notifiche della Corte di appello di Napoli, l'originale dell'atto di citazione e' stato restituito al procuratore del Seru', "per disguidi d'ufficio", solo in data 14 dicembre 1999 quando il termine per la costituzione era gia' scaduto. Prima che le fosse restituito l'originale dell'atto di opposizione, la parte opponente non avrebbe potuto costituirsi ai sensi dell'art. 165 c.p.c.. In questa situazione, l'improcedibilita' della opposizione deriverebbe da un evento assolutamente non addebitabile all'opponente: un disguido dell'ufficio notifiche. Ora, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. l'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore. Con sentenza 120/1976, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 secondo comma Cost., l'art. 650, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato, che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto. In quella sentenza la Corte statui' che, qualora un soggetto, per cause non dipendenti dalla sua volonta', si venga a trovare nella materiale impossibilita' di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi, si verifica una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma Cost.. Con successiva sentenza 141/1976, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 647 c.p.c. in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost., in quanto non prevede la possibilita' di riassunzione del processo, quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del procuratore alle liti o comunque per forza maggiore. La Corte ritenne che l'art. 647 c.p.c. non potesse logicamente contemplare la possibilita' di riassunzione del processo in caso di mancata costituzione dell'opponente, in quanto prima della costituzione della parte non si sarebbe potuta verificare l'interruzione del giudizio. Ora, la questione di costituzionalita' dell'art. 647 c.p.c. con riferimento all'art. 24 secondo comma Cost., va riproposta sotto un altro profilo. Non c'e' alcuna ragione logica per la quale - se una parte che non ha avuto conoscenza del decreto, ovvero che non ha potuto proporre opposizione nei termini, per caso fortuito o forza maggiore, puo' proporre opposizione tardiva - la parte che non si e' potuta costituire nei termini, sempre per caso fortuito o per forza maggiore, non possa costituirsi tardivamente. Vero e' che, in generale, un sistema giuridico puo' tutelare in modo assoluto l'esigenza della certezza nei rapporti tra le parti del processo, stabilendo termini rigidi che non possano correre il rischio di essere elusi attraverso l'applicazione di clausole generali e di non sempre facile delimitazione come i concetti di caso fortuito o di forza maggiore. In quest'ottica, norme come l'art. 650 c.p.c. potrebbero essere considerate eccezionali e non applicative di un principio generale. Tuttavia, se si e' ritenuto di applicare il principio ad impossibilia nemo tenetur al caso di chi si sia trovato nella impossibilita' di proporre opposizione nei termini, non si vede assolutamente perche' detto principio non debba trovare applicazione al caso dell'opponente il quale per caso fortuito o per forza maggiore, non abbia potuto costituirsi nei termini. Dalle due situazioni (mancata opposizione e mancata costituzione tempestive) discende la medesima conseguenza: l'esecutorieta' del decreto ingiuntivo, senza possibilita' di rimedio. In entrambe le situazioni, il diritto costituzionale alla difesa viene ad essere violato in caso si voglia far ricadere sulla pare incolpevole la conseguenza, definitiva ed irrimediabile, della esecutorieta' del decreto. Vero e' che, con la sent. 120/1976, la Corte si e' pronunciata su una norma, l'art. 650 c.p.c. che gia' prevedeva l'applicazione del principio del caso fortutito e della forza maggiore per la tardiva opposizione. Qui si tratta invece di dichiarare la illegittimita' direttamente dell'art. 647 c.p.c. perche' non esiste proprio una norma specifica sulla costituzione tardiva dell'opponente. Ma in entrambi i casi si discute di eccezioni al principio statuito dall'art. 47 c.p.c. (che infatti al secondo comma recita: "salvo il disposto dell'art. 650". Si potrebbe obiettare che un motivo per applicare una disciplina differente tra opposizione tardiva e costituzione tardiva dell'opponente, vi sia. Infatti il ricorrente in ingiunzione, rilevando la mancata costituzione dell'opponente nei termini, potrebbe legittimamente reputare superflua una propria costituzione nel giudizio di opposizione, e chedere direttamente la esecutorieta' del decreto con conseguente improcedibilita' della opposizione; potrebbe poi vedersi pregiudicato da una costituzione tardiva dell'opponente. Ovviamente, ogniqualvolta la posizione del ricorrente-opposto venisse pregiudicata dalla tardiva costituzione dell'opponente, dovrebbero essere adottati opportuni rimedi. La questione appare chiaramente rilevante nel presente giudizio, e non manifestamente infondata. Bisogna considerare che non potrebbe trovare applicazione il rimedio della rimessione nei termini, previsto dall'art. 184-bis c.p.c.. In generale, la decadenza comporta per la parte costituita la preclusione ad avvalersi di determinate facolta' processuali. Ma l'effetto della mancata costituzione nei termini dell'opponente non e' una decadenza, bensi' l'esecutorieta' del decreto ingiuntivo e la connessa improcedibilita' della opposizione. E' un effetto che attiene alla prosecuzione dei rapporto processuale, non all'esercizio di specifiche facolta' di una parte costituita. In definitiva, dev'essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 647 c.p.c., in riferimento all'art. 24 secondo comma Cost., nella parte in cui prevede che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato (definitivamente) esecutivo a seguito di mancata costituzione dell'opponente, e l'opposizione non possa essere proseguita, anche qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o da forza maggiore. Si sottolinea come nella presente causa, si ponga il problema di non dichiarare definitivamente esecutivo il decreto. In altre situazioni, una volta ammessa la costituzione tardiva dell'opponente, potra' porsi il problema di sospendere la esecutorieta' definitiva del decreto, gia' dichiarata. Per quel che concerne la richiesta di parte opponente di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., si fa presente che la sospensione non puo' essere concessa, non avendo l'opponente dedotto la sussistenza dei gravi motivi cui fa riferimento l'art. 649 c.p.c.