IL TRIBUNALE

    Ha  deliberato  la  seguente  ordinanza  nella  causa iscritta al
  n. 13.890/1999  RGAC  tra: Seru' Massimiliano, opponente (elett. te
  dom.to  in Napoli alla Via Santa Lucia n. 90, presso l'avv. Umberto
  Limongelli); Pietroluongo Anna, opposta (elett. te dom.ta in Napoli
  alla  Salita  Pontecorvo  n. 86,  presso gli avv.ti Antonio Tundo e
  Guido Belmonte).
    Il giudice unico letti gli atti, osserva quanto segue.
    Seru'  Massimiliano  ha  proposto  opposizione avverso il decreto
  ingiuntivo  1807/1999  emesso  in  favore di Pietroluongo Anna. Con
  l'atto  di  citazione  in opposizione, il Seru' si e' avvalso della
  facolta'  concessagli  dall'art. 645,  secondo  comma  c.p.c. ed ha
  assegnato  un  termine  a  comparire  ex  art. 163-bis c.p.c. di 34
  giorni;  pertanto,  il  termine di costituzione per l'opponente era
  correlativamente  ridotto  a giorni 5 dalla notificazione dell'atto
  di  opposizione,  andando  di  conseguenza  a  scadere il giorno 12
  dicembre 1999.  Ma la parte opponente si e' costituita solo in data
  15 dicembre 1999, cosicche' la parte opposta ha chiesto dichiararsi
  la esecutorieta' del decreto ingiuntivo e la improcedibilita' della
  opposizione.
    Pero',  come  attestato  dall'uffico  notifiche  della  Corte  di
  appello  di  Napoli,  l'originale  dell'atto  di citazione e' stato
  restituito al procuratore del Seru', "per disguidi d'ufficio", solo
  in  data 14 dicembre 1999 quando il termine per la costituzione era
  gia'  scaduto.  Prima che le fosse restituito l'originale dell'atto
  di  opposizione,  la parte opponente non avrebbe potuto costituirsi
  ai    sensi    dell'art. 165    c.p.c..   In   questa   situazione,
  l'improcedibilita'  della  opposizione  deriverebbe  da  un  evento
  assolutamente   non   addebitabile   all'opponente:   un   disguido
  dell'ufficio notifiche.
    Ora,   ai   sensi   dell'art. 650  c.p.c.  l'intimato  puo'  fare
  opposizione  anche  dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se
  prova  di  non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita'
  della  notificazione  o per caso fortuito o per forza maggiore. Con
  sentenza   120/1976,   la   Corte   costituzionale   ha  dichiarato
  illegittimo,  per  violazione  dell'art. 24  secondo  comma  Cost.,
  l'art. 650,  primo  comma  c.p.c.,  nella parte in cui non consente
  l'opposizione   tardiva   dell'intimato,   che,  pur  avendo  avuto
  conoscenza  del  decreto  ingiuntivo,  non  abbia  potuto, per caso
  fortuito  o  forza  maggiore,  fare  opposizione  entro  il termine
  fissato nel decreto.
    In quella sentenza la Corte statui' che, qualora un soggetto, per
  cause  non  dipendenti dalla sua volonta', si venga a trovare nella
  materiale  impossibilita'  di  agire  in giudizio per la tutela dei
  suoi  diritti  e di difendersi, si verifica una lesione del diritto
  di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma Cost..
    Con  successiva  sentenza  141/1976,  la  Corte costituzionale ha
  dichiarato    infondata    la    questione   di   costituzionalita'
  dell'art. 647  c.p.c.  in  riferimento  all'art. 24,  secondo comma
  Cost.,  in  quanto  non prevede la possibilita' di riassunzione del
  processo,  quando  la  tempestiva  costituzione  dell'opponente, di
  seguito   alla   notifica   dell'atto   di  opposizione  a  decreto
  ingiuntivo,  non  abbia potuto aver luogo per la sopravvenuta morte
  del procuratore alle liti o comunque per forza maggiore.
    La  Corte  ritenne  che l'art. 647 c.p.c. non potesse logicamente
  contemplare la possibilita' di riassunzione del processo in caso di
  mancata   costituzione   dell'opponente,   in  quanto  prima  della
  costituzione   della   parte   non  si  sarebbe  potuta  verificare
  l'interruzione del giudizio.
    Ora,  la  questione di costituzionalita' dell'art. 647 c.p.c. con
  riferimento all'art. 24 secondo comma Cost., va riproposta sotto un
  altro profilo. Non c'e' alcuna ragione logica per la quale - se una
  parte  che  non  ha avuto conoscenza del decreto, ovvero che non ha
  potuto  proporre opposizione nei termini, per caso fortuito o forza
  maggiore,  puo'  proporre opposizione tardiva - la parte che non si
  e'  potuta  costituire  nei termini, sempre per caso fortuito o per
  forza maggiore, non possa costituirsi tardivamente. Vero e' che, in
  generale,  un  sistema  giuridico  puo'  tutelare  in modo assoluto
  l'esigenza  della  certezza nei rapporti tra le parti del processo,
  stabilendo  termini  rigidi  che  non possano correre il rischio di
  essere  elusi  attraverso  l'applicazione di clausole generali e di
  non  sempre facile delimitazione come i concetti di caso fortuito o
  di forza maggiore.
    In  quest'ottica,  norme come l'art. 650 c.p.c. potrebbero essere
  considerate eccezionali e non applicative di un principio generale.
  Tuttavia,   se   si  e'  ritenuto  di  applicare  il  principio  ad
  impossibilia  nemo  tenetur  al  caso  di  chi si sia trovato nella
  impossibilita'  di  proporre  opposizione  nei termini, non si vede
  assolutamente   perche'   detto   principio   non   debba   trovare
  applicazione  al  caso  dell'opponente il quale per caso fortuito o
  per forza maggiore, non abbia potuto costituirsi nei termini.
    Dalle  due situazioni (mancata opposizione e mancata costituzione
  tempestive)  discende  la medesima conseguenza: l'esecutorieta' del
  decreto  ingiuntivo,  senza possibilita' di rimedio. In entrambe le
  situazioni,  il  diritto costituzionale alla difesa viene ad essere
  violato  in  caso  si voglia far ricadere sulla pare incolpevole la
  conseguenza,  definitiva  ed irrimediabile, della esecutorieta' del
  decreto.
    Vero e' che, con la sent. 120/1976, la Corte si e' pronunciata su
  una  norma, l'art. 650 c.p.c. che gia' prevedeva l'applicazione del
  principio  del caso fortutito e della forza maggiore per la tardiva
  opposizione.  Qui  si tratta invece di dichiarare la illegittimita'
  direttamente  dell'art. 647  c.p.c.  perche' non esiste proprio una
  norma  specifica  sulla  costituzione tardiva dell'opponente. Ma in
  entrambi  i  casi  si  discute  di  eccezioni al principio statuito
  dall'art. 47 c.p.c. (che infatti al secondo comma recita: "salvo il
  disposto dell'art. 650".
    Si  potrebbe obiettare che un motivo per applicare una disciplina
  differente   tra   opposizione   tardiva   e  costituzione  tardiva
  dell'opponente,  vi  sia.  Infatti  il  ricorrente  in ingiunzione,
  rilevando  la  mancata  costituzione  dell'opponente  nei  termini,
  potrebbe legittimamente reputare superflua una propria costituzione
  nel   giudizio   di   opposizione,   e   chedere   direttamente  la
  esecutorieta'  del  decreto  con conseguente improcedibilita' della
  opposizione;  potrebbe poi vedersi pregiudicato da una costituzione
  tardiva  dell'opponente. Ovviamente, ogniqualvolta la posizione del
  ricorrente-opposto  venisse pregiudicata dalla tardiva costituzione
  dell'opponente, dovrebbero essere adottati opportuni rimedi.
    La  questione appare chiaramente rilevante nel presente giudizio,
  e   non  manifestamente  infondata.  Bisogna  considerare  che  non
  potrebbe  trovare  applicazione  il  rimedio  della  rimessione nei
  termini,   previsto   dall'art. 184-bis  c.p.c..  In  generale,  la
  decadenza  comporta  per  la  parte  costituita  la  preclusione ad
  avvalersi  di  determinate facolta' processuali. Ma l'effetto della
  mancata   costituzione   nei  termini  dell'opponente  non  e'  una
  decadenza,  bensi'  l'esecutorieta'  del  decreto  ingiuntivo  e la
  connessa  improcedibilita'  della  opposizione.  E'  un effetto che
  attiene   alla   prosecuzione   dei   rapporto   processuale,   non
  all'esercizio di specifiche facolta' di una parte costituita.
    In  definitiva, dev'essere sollevata la questione di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 647  c.p.c.,  in  riferimento all'art. 24
  secondo  comma  Cost.,  nella  parte  in cui prevede che il decreto
  ingiuntivo  debba  essere  dichiarato (definitivamente) esecutivo a
  seguito di mancata costituzione dell'opponente, e l'opposizione non
  possa  essere  proseguita,  anche  qualora  la mancata costituzione
  dell'opponente  sia dipesa da caso fortuito o da forza maggiore. Si
  sottolinea  come  nella presente causa, si ponga il problema di non
  dichiarare   definitivamente   esecutivo   il   decreto.  In  altre
  situazioni,    una    volta   ammessa   la   costituzione   tardiva
  dell'opponente,   potra'   porsi   il  problema  di  sospendere  la
  esecutorieta' definitiva del decreto, gia' dichiarata.
    Per  quel  che  concerne  la  richiesta  di  parte  opponente  di
  sospendere    la   provvisoria   esecuzione   concessa   ai   sensi
  dell'art. 642  c.p.c.,  si  fa presente che la sospensione non puo'
  essere  concessa, non avendo l'opponente dedotto la sussistenza dei
  gravi motivi cui fa riferimento l'art. 649 c.p.c.