Il tribunale di Caltanissetta nel sollevare conflitto di
attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alla
delibera pronunciata dalla Camera dei deputati in data 17 novembre
1999; osserva:
I n F a t t o
Con querela in data 4 dicembre 1995 il dott. Lorenzo Matassa,
all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Palermo, esponeva che, nel corso delle trasmissioni
televisive "Sgarbi quotidiani" andate in onda sull'emittente
"Canale 5" il 17-18-25 ottobre del 1995, l'on. Vittorio Sgarbi
aveva offeso il suo onore, il suo decoro e la sua dignita'
professionale pronunciando, davanti a milioni di spettatori, una
pluralita' di frasi offensive (che specificava nel dettaglio) e
additando la sua persona a pubblico disprezzo, concorrendo in tale
ultima condotta con il direttore responsabile dell'emittente
televisiva e con il produttore della trasmissione.
Esponeva il querelante che la vicenda aveva tratto origine dal
fatto che la procura della Repubblica di Palermo aveva svolto
indagini nei confronti di Ordile Luciano ed altri soggetti per
numerosi reati contro la pubblica amministrazione, ipotizzati in
relazione all'organizzazione di una trasferta - avvenuta
nell'estate del 1995 - di una delegazione istituzionale siciliana
delle universiadi giapponesi di Fukuoka, nel corso della quale
erano state esportate opere d'arte e archeologiche di proprieta'
dello Stato e di privati.
Nell'ambito di tali indagini la procura della Repubblica di
Palermo aveva formulato richiesta di custodia cautelare domiciliare
nei confronti di Ordile Luciano, Voza Giuseppe, Orlandi Giuseppe,
Piacentini Michelangelo e Bevacqua Aldo Vittorio.
Il querelante aggiungeva che tale richiesta era stata accolta dal
giudice per le indagini preliminari in data 13 ottobre 1995,
proprio sulla base del fatto che l'esportazione di tali opere
d'arte, peraltro non ancora rientrate in Italia, si profilava come
del tutto illecita.
Con decreto in data 6 ottobre 1998 il giudice per l'udienza
preliminare del tribunale di Caltanissetta disponeva il rinvio
dell'on. Vittorio Sgarbi, di Antonio Giuseppe Ardizzone
(condirettore responsabile del quotidiano "Il Giornale di Sicilia")
e di Bruno Caselli (direttore responsabile dell'agenzia
giornalistica "Ansa") al giudizio del tribunale per rispondere del
delitto di diffamazione aggravata.
Piu' in particolare e' stato dato carico all'on. Vittorio Sgarbi:
A. - del reato di diffamazione aggravata di cui agli artt. 61
n. 10, 81 capoverso e 595, primo, secondo e terzo comma c.p. in
relazione all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 ed all'art. 30,
quarto comma della legge n. 223 del 1990, per avere, con piu'
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel corso delle
trasmissioni delle rete televisiva "Canale 5", denominate "Sgarbi
quotidiani" andate in onda nei giorni 17, 18 e 23 del mese di
ottobre 1995, gravemente offeso la reputazione del dott. Lorenzo
Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Palermo, con le seguenti affermazioni, e fermo restando,
comunque, l'integrale richiamo a tutte le dichiarazioni rese dallo
stesso Sgarbi nel corso delle citate trasmissioni televisive:
A.1) durante la trasmissione del 17 ottobre:
A 1.1) in un contesto di accuse circa l'inerzia dei
magistrati inquirenti di Palermo in relazione alla vicenda del
suicidio del Maresciallo Lombardo: "... Sapete cosa fanno i
magistrati di Palermo? E non dimenticate questi nomi, Matassa e
Tricoli, dei nomi che hanno il peso, anche per come suonano, del
loro comportamento rispetto a quanto vi diro'. (...) Cosa fanno
Matassa e Tricoli? Non si preoccupano della mafia, della mafia che
uccide Palermo, non si preoccupano di chi ha fatto morire il
maresciallo Lombardo. Si preoccupano di uno dei piu' grandi uomini
di cultura che abbiano lavorato per la Sicilia: Giuseppe Voza.";
A.1.2) - nel corso dell'esposizione di sue opinioni
relative all'indagine a carico del dott. Giuseppe Voza ed
all'attivita' professionale di quest'ultimo: "... Un. grande
studioso che non sa niente di quello che Voza ha fatto. E lo accusa
di che cosa? Di quello che ha fatto lui stesso, il magistrato",
"Che si arrivi a toccare gli studiosi, a toccare quelli che hanno
lavorato, per voi, per i musei, per i vostri figli, per scrivere
libri che studierete, questo non e' accettabile. Matassa e Tricoli
vadano a scuola, leggano i libri di Voza, vadano a vedere i mosaici
di piazza Armerina, che sono violentati da vandali, perche' non
c'e' abbastanza tutela, e non c'e' nessuno che trova quello che ha
distrutto i mosaici, ma c'e' qualcuno che arresta il sovrintendente
che li ha salvati. Questo avviene. Ora, ogni limite e' stato
superato. Io ero convinto che ci fosse una guerra, che la guerra
fosse sommamente ingiusta in molti casi, e parziale e deviante, ma
quando si arriva a colpire la cultura ..."; "No, vogliamo
combattere questi magistrati... E ricordate che si chiamano Matassa
e Tricoli"; "Ora spiegatemi se e' possibile avere magistrati di
questo genere, Matassa e Tricoli. A scuola vadano. Rispettino la
cultura. Peggio che i nazisti sono".
A.2) durante la trasmissione del 18 ottobre:
A.2.1) riferendosi al dott. Voza: "... e chi impedisce a
quell'uomo di lavorare e' una magistratura cieca e inetta, che non
colpisce i delinquenti e i criminali, ma colpisce le persone
oneste";
A.2.2) riferendosi al dott. Antonino Caponnetto e a Leoluca
Orlando e, piu' in generale, a tutti quei personaggi che, a suo
dire, "hanno fatto la loro fortuna soltanto con il nome della
mafia": "ed e' certo che il loro amico e sodale Matassa, e
quell'altro Tricoli, i due che hanno arrestato il sovrintendente
Voza non conoscono il museo di Siracusa, non lo conoscono";
A.2.3.) - dopo aver citato un articolo di giornale che
definisce "complice" il sovrintendente Voza: "... ma i due complici
veri - Lorenzo Matassa, che non conosce il museo di Siracusa, che
non conosce gli scavi di Castelluccio, che non conosce l'orgoglio
di Sicilia - loro, naturalmente complici, hanno deciso di fare
questo, di bloccare e di arrestare il sovrintendente"; "queste
opere d'arte sono bloccate in Giappone. Perche'? Per colpa di chi?
Per colpa di Ordile, per colpa di Voza? No, per colpa del
magistrato che ha bloccato i fondi";
A.3) durante la trasmissione del 23 ottobre:
A.3. 1) - " ... L'Italia distrutta. ( .... ) Ci sono due,
tre, quattro uomini che si fermano, cosi', a guardare e riescono ad
arrestare il degrado. Ebbene, arriva un giovane magistrato, li
guarda e li arresta. Questo e' avvenuto".
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un
magistrato a causa dell'esercizio delle sue funzioni.
C. - del delitto di cui agli artt. 61 n. 10, 110, 595 commi 1, 2
e 3 c.p., in relazione all'art. 13 legge n. 47/1948, per avere,
gravemente offeso la reputazione del dott. Lorenzo Matassa,
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Palermo, attraverso la diffusione, avvenuta il 14 ottobre 1995
tramite la agenzia giornalistica ANSA (v. capo E) della seguente
dichiarazione, relativa al procedimento penale e carico del
sovrintendente Giuseppe Voza "Quanto e' accaduto e' aberrante: Un
vero crimine contro la cultura: Hanno arrestato la cultura.
Premesso che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro
la mafia, nulla contro niente, nulla di nulla ha umiliato un
sovrintendente che ha recuperato centinaia di opere di opere
d'arte, promosso scavi importanti e realizzato a Siracusa un museo
straordinario. Cosi' anziche' rendere onore al sovrintendente Voza
per quello che ha fatto lo vanno ad arrestare per una gita in
Giappone. Un fatto intollerabile, una violenza contro la cultura
tipica di uno spirito e di una mentalita' naziste. Umiliare la
cultura e' nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finche' si e'
in tempo ...".
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un
magistrato a causa dell'esercizio delle sue funzioni.
Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia degli imputati,
il Presidente della Camera dei dutati, con nota del 22 novembre
1999, comunicava che l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre
1999, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali era in
corso il procedimento concernevano opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art.
68, primo comma, della Costituzione e allegava copia della
relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere nonche'
del resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea.
Tanto premesso in fatto il tribunale osserva:
I n d i r i t t o
Va preliminarmente sottolineato che il tribunale ritiene di
essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato in quanto organo giurisdizionale competente a
dichiarare, in via definitiva, la volonta' del potere di
appartenenza.
E' indubbio, infatti, che la delibera di insindacabilita' sopra
indicata - se non rimossa - inibisce l'esercizio della
giurisdizione poiche', allo stato, il tribunale, proprio sulla base
della delibera che si impugna e di cui si chiede l'annullamento, e'
tenuto a pronunciare la improcedibilita' dell'azione penale nei
confronti dell'imputato per aver il predetto agito nell'esercizio
del mandato di parlamentare.
Nel merito si osserva che la Camera dei deputati nella seduta del
17 novembre 1999 ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento
sono coperti dalla prerogativa parlamentare, con una deliberazione
che si fonda su una motivazione arbitraria e poco plausibile.
E cio' legittima, a parere del tribunale, il ricorso volto ad
ottenere la verifica da parte della Corte costituzionale circa il
corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento.
Ed, invero, quanto alla motivazione posta a fondamento della
delibera (che va tratta per relationem dalla proposta della giunta
per le autorizzazioni a procedere (doc. IV - quater n. 88), deve
sottolinearsi che la Camera ha richiamato il contesto storico in
cui era maturata la vicenda e, in particolare, il grande clamore
sollevato dall'arresto del Voza nel mondo dell'arte e della cultura
e la grande attenzione che l'episodio aveva suscitato nell'opinione
pubblica siciliana e nazionale.
La delibera ha compiuto, poi, un riferimento al fatto che,
all'epoca, l'on. Sgarbi era presidente della commissione cultura
della Camera e che, in tale qualita', aveva "preso fortemente a
cuore l'episodio" e aveva promosso, proprio nell'ambito della
commissione che presiedeva, un dibattito sull'argomento; dibattito
che aveva avuto luogo nella seduta del 17 ottobre 1995.
Inoltre e' stato osservato che il predetto onorevole aveva
sottoscritto una risoluzione che era stata adottata dalla
commissione su iniziativa dell'on. Prestigiacomo e condivisa da un
ampio schieramento politico con cui era stata espressa solidarieta'
nei confronti del Voza nonche' sorpresa per il suo arresto.
Sulla base di tali considerazioni la Camera dei deputati ha
ritenuto, pertanto, che le affermazioni incriminate costituissero
un'attivita' divulgativa di atti parlamentari e, pertanto, secondo
l'orientamento della Corte costituzionale, fossero da considerare
attivita' parlamentari esse stesse.
Ora la motivazione addotta dalla Camera non appare in linea con i
principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di
operativita' della prerogativa parlamentare.
Ed, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto, che "proprio il
nesso funzionale costituisce il discrimine tra quell'insieme di
dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono cosi' di
frequente nell'attivita' politica di deputati e senatori - e le
opinioni che godono della particolare garanzia prevista
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione".
E ha, pertanto, escluso ogni collegamento tra le espressioni
contestate come diffamatorie al deputato, laddove ha ritenuto di
non poter individuare una connessione con atti tipici della
funzione o un intento divulgativo di una scelta o di un'attivita'
politico-parlamentare. (cfr. per tutte sentenza 26 novembre-5
dicembre 1997 n. 375).
Di recente la Corte, chiamata a pronunciarsi su un conflitto tra,
poteri dello Stato del tutto analogo, ha ulteriormente precisato
che "in linea di principio debbono ritenersi sindacabili tutte
quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del
"diritto parlamentare e che non siano immediatamente collegabili
con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche
se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico o
ritenute, comunque, manifestazioni di sindacato ispettivo". (cfr.
sentenza 11-17 gennaio 2000 nella Gazzetta Ufficiale 1a serie
speciale n. 4 del 26 gennaio 2000).
In base a tale orientamento il nodo della insindacabilita' va,
pertanto, sciolto nel senso della necessita' di una corrispondenza
sostanziale di contenuti tra le opinioni incriminate e atto
parlamentare, rimanendo escluse dalla prerogativa in questione
tutte le dichiarazioni genericamente ricollegabili all'attivita'
politica del parlamentare medesimo che non trovino rispondenza di
contenuto in specifici atti parlamentari.
Alla luce di siffatti principi il collegio rileva che, nel caso
in esame, la camera ha fatto un uso distorto del potere
attribuitole, poiche' la delibera non ha dato adeguato conto del
motivo per cui le dichiarazioni dell'on. Sgarbi siano da ritenersi
connesse ad attivita' parlamentari tipiche.
L'unica attivita' parlamentare richiamata nella delibera si e'
incentrata, infatti, nella presidenza della commissione cultura
della Camera da parte dell'on. Sgarbi e in un documento di
solidarieta' al Voza, sottoscritto dal predetto deputato unitamente
ad altri uomini politici.
Ma la Camera non si e' soffermata ad esaminare la sussistenza di
una effettiva corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse
dal deputato e l'attivita' parlamentare, essendo mancato nel suo
deliberato il pur minimo riferimento ad una identita' o analogia
delle dichiarazioni rispetto ai temi oggetto della seduta della
commissione cultura e/o al tenore del documento di solidarieta' a
favore del Voza.
Con l'evidente risultato che, in base al deliberato stesso,
l'attivita' parlamentare che ha impegnato la Camera e, per essa la
commissione cultura, si profilava in termini di assoluta
estraneita' rispetto alle successive affermazioni dell'on. Sgarbi
sulla scarsa, o addirittura insussistente, cultura del magistrato
che aveva disposto l'arresto e, in genere, sugli apprezzamenti
compiuti dal parlamentare in ordine alla persona e alla attivita'
del predetto magistrato.
Non puo' che concludersi, pertanto, che la delibera e' basata su
una motivazione generica, apparente e, comunque, arbitraria, avendo
fatto riferimento ad elementi quali il contesto storico della
vicenda e la qualita' di presidente della commisione cultura della
Camera dell'on. Sgarbi, che nulla hanno a che vedere con la verita'
della corrispondenza di contenuto tra l'attivita' parlamentare e le
opinioni espresse dal deputato, cui la Corte costituzionale
subordina l'operativita' della prerogativa.
Cio' senza dire che la prospettazione della mancanza di
qualsivoglia connesione con la funzione parlamentare delle
affermazioni incriminate si profilava, di contro, del tutto
ragionevole, perche' le opinioni espresse dallo Sgarbi sono state
pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva che non era,
in alcun modo, destinata a scopi di divulgazione di attivita' o
iniziative parlamentari.
La manifesta assenza di qualsivoglia plausibile ragione di
collegamento tra l'attivita' del parlamentare e il suo mandato, ha,
pertanto, irrimediabilmente viziato la delibera, posto che proprio
il nesso funzionale tra l'attivita' di parlamentare e le opinioni
costituisce l'unica ipotesi che vale a legittimare la compressione
del diritto all'integrita' morale della parte offesa e a
giustificare il prevalere della funzione parlamentare.
Va sottolineato, infatti, che l'ostacolo all'azione penale
previsto dall'art. 68, comma primo, della Costituzione, rappresenta
nell'ordinamento giuridico un'eccezione alla regola al doveroso
esercizio della giurisdizione su quei fatti potenzialmente lesivi
dell'altrui dignita' e onore e che, proprio per il suo carattere
eccezionale, la delibera che ravvisa i presupposti della
insindacabilita' delle opinioni espresse da un parlamentare
necessita di adeguata e convincente motivazione.
In difetto di sufficiente e plausibile motivazione della Camera
dei deputati sul collegamento tra le opinioni espresse dall'on.
Sgarbi e le sue funzioni di parlamentare, reputa, pertanto, il
collegio che il deliberato della Camera ha causato la menomazione
della sfera di attribuzioni proprie dell'autorita' giudiziaria e
costituisca, pertanto, materia di conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato.