Il   tribunale   di  Caltanissetta  nel  sollevare  conflitto  di
  attribuzioni  dinanzi  alla  Corte costituzionale in relazione alla
  delibera  pronunciata dalla Camera dei deputati in data 17 novembre
  1999; osserva:
                           I n  F a t t o
    Con  querela  in  data  4 dicembre 1995 il dott. Lorenzo Matassa,
  all'epoca   sostituto   procuratore   della  Repubblica  presso  il
  tribunale  di  Palermo,  esponeva che, nel corso delle trasmissioni
  televisive   "Sgarbi  quotidiani"  andate  in  onda  sull'emittente
  "Canale  5"  il  17-18-25  ottobre  del 1995, l'on. Vittorio Sgarbi
  aveva  offeso  il  suo  onore,  il  suo  decoro  e  la sua dignita'
  professionale  pronunciando,  davanti  a milioni di spettatori, una
  pluralita'  di  frasi  offensive  (che specificava nel dettaglio) e
  additando  la sua persona a pubblico disprezzo, concorrendo in tale
  ultima   condotta  con  il  direttore  responsabile  dell'emittente
  televisiva e con il produttore della trasmissione.
    Esponeva  il  querelante  che la vicenda aveva tratto origine dal
  fatto  che  la  procura  della  Repubblica  di Palermo aveva svolto
  indagini  nei  confronti  di  Ordile  Luciano ed altri soggetti per
  numerosi  reati  contro  la pubblica amministrazione, ipotizzati in
  relazione   all'organizzazione   di   una   trasferta   -  avvenuta
  nell'estate  del  1995 - di una delegazione istituzionale siciliana
  delle  universiadi  giapponesi  di  Fukuoka,  nel corso della quale
  erano  state  esportate  opere d'arte e archeologiche di proprieta'
  dello Stato e di privati.
    Nell'ambito  di  tali  indagini  la  procura  della Repubblica di
  Palermo aveva formulato richiesta di custodia cautelare domiciliare
  nei  confronti  di Ordile Luciano, Voza Giuseppe, Orlandi Giuseppe,
  Piacentini Michelangelo e Bevacqua Aldo Vittorio.
    Il querelante aggiungeva che tale richiesta era stata accolta dal
  giudice  per  le  indagini  preliminari  in  data  13 ottobre 1995,
  proprio  sulla  base  del  fatto  che  l'esportazione di tali opere
  d'arte,  peraltro non ancora rientrate in Italia, si profilava come
  del tutto illecita.
    Con  decreto  in  data  6  ottobre  1998 il giudice per l'udienza
  preliminare  del  tribunale  di  Caltanissetta  disponeva il rinvio
  dell'on.   Vittorio   Sgarbi,   di   Antonio   Giuseppe   Ardizzone
  (condirettore responsabile del quotidiano "Il Giornale di Sicilia")
  e   di   Bruno   Caselli   (direttore   responsabile   dell'agenzia
  giornalistica  "Ansa") al giudizio del tribunale per rispondere del
  delitto di diffamazione aggravata.
    Piu' in particolare e' stato dato carico all'on. Vittorio Sgarbi:
    A. - del  reato  di  diffamazione  aggravata di cui agli artt. 61
  n. 10,  81  capoverso  e  595, primo, secondo e terzo comma c.p. in
  relazione  all'art. 13  della  legge n. 47 del 1948 ed all'art. 30,
  quarto  comma  della  legge  n. 223  del  1990, per avere, con piu'
  azioni  esecutive  del  medesimo disegno criminoso, nel corso delle
  trasmissioni  delle  rete televisiva "Canale 5", denominate "Sgarbi
  quotidiani"  andate  in  onda  nei  giorni  17, 18 e 23 del mese di
  ottobre  1995,  gravemente  offeso la reputazione del dott. Lorenzo
  Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
  di  Palermo,  con  le  seguenti  affermazioni,  e  fermo  restando,
  comunque,  l'integrale richiamo a tutte le dichiarazioni rese dallo
  stesso Sgarbi nel corso delle citate trasmissioni televisive:
        A.1) durante la trasmissione del 17 ottobre:
          A  1.1)  in  un  contesto  di  accuse  circa  l'inerzia dei
  magistrati  inquirenti  di  Palermo  in  relazione alla vicenda del
  suicidio  del  Maresciallo  Lombardo:  "...  Sapete  cosa  fanno  i
  magistrati  di  Palermo?  E  non dimenticate questi nomi, Matassa e
  Tricoli,  dei  nomi  che hanno il peso, anche per come suonano, del
  loro  comportamento  rispetto  a  quanto vi diro'. (...) Cosa fanno
  Matassa  e Tricoli? Non si preoccupano della mafia, della mafia che
  uccide  Palermo,  non  si  preoccupano  di  chi  ha fatto morire il
  maresciallo  Lombardo. Si preoccupano di uno dei piu' grandi uomini
  di cultura che abbiano lavorato per la Sicilia: Giuseppe Voza.";
          A.1.2)   -  nel  corso  dell'esposizione  di  sue  opinioni
  relative   all'indagine   a  carico  del  dott.  Giuseppe  Voza  ed
  all'attivita'   professionale   di  quest'ultimo:  "...  Un. grande
  studioso che non sa niente di quello che Voza ha fatto. E lo accusa
  di  che  cosa?  Di  quello che ha fatto lui stesso, il magistrato",
  "Che  si  arrivi a toccare gli studiosi, a toccare quelli che hanno
  lavorato,  per  voi,  per i musei, per i vostri figli, per scrivere
  libri  che studierete, questo non e' accettabile. Matassa e Tricoli
  vadano a scuola, leggano i libri di Voza, vadano a vedere i mosaici
  di  piazza  Armerina,  che  sono violentati da vandali, perche' non
  c'e'  abbastanza tutela, e non c'e' nessuno che trova quello che ha
  distrutto i mosaici, ma c'e' qualcuno che arresta il sovrintendente
  che  li  ha  salvati.  Questo  avviene.  Ora,  ogni limite e' stato
  superato.  Io  ero  convinto che ci fosse una guerra, che la guerra
  fosse  sommamente ingiusta in molti casi, e parziale e deviante, ma
  quando   si  arriva  a  colpire  la  cultura  ...";  "No,  vogliamo
  combattere questi magistrati... E ricordate che si chiamano Matassa
  e  Tricoli";  "Ora  spiegatemi  se e' possibile avere magistrati di
  questo  genere,  Matassa  e Tricoli. A scuola vadano. Rispettino la
  cultura. Peggio che i nazisti sono".
        A.2) durante la trasmissione del 18 ottobre:
          A.2.1)  riferendosi  al  dott. Voza: "... e chi impedisce a
  quell'uomo  di lavorare e' una magistratura cieca e inetta, che non
  colpisce  i  delinquenti  e  i  criminali,  ma  colpisce le persone
  oneste";
          A.2.2) riferendosi al dott. Antonino Caponnetto e a Leoluca
  Orlando  e,  piu'  in  generale, a tutti quei personaggi che, a suo
  dire,  "hanno  fatto  la  loro  fortuna  soltanto con il nome della
  mafia":  "ed  e'  certo  che  il  loro  amico  e  sodale Matassa, e
  quell'altro  Tricoli,  i  due che hanno arrestato il sovrintendente
  Voza non conoscono il museo di Siracusa, non lo conoscono";
          A.2.3.)  -  dopo  aver  citato  un articolo di giornale che
  definisce "complice" il sovrintendente Voza: "... ma i due complici
  veri  -  Lorenzo Matassa, che non conosce il museo di Siracusa, che
  non  conosce  gli scavi di Castelluccio, che non conosce l'orgoglio
  di  Sicilia  -  loro,  naturalmente  complici, hanno deciso di fare
  questo,  di  bloccare  e  di  arrestare il sovrintendente"; "queste
  opere  d'arte sono bloccate in Giappone. Perche'? Per colpa di chi?
  Per  colpa  di  Ordile,  per  colpa  di  Voza?  No,  per  colpa del
  magistrato che ha bloccato i fondi";
        A.3) durante la trasmissione del 23 ottobre:
          A.3.  1)  - " ... L'Italia distrutta. ( .... ) Ci sono due,
  tre, quattro uomini che si fermano, cosi', a guardare e riescono ad
  arrestare  il  degrado.  Ebbene,  arriva  un giovane magistrato, li
  guarda e li arresta. Questo e' avvenuto".
    Con  l'aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  in  danno di un
  magistrato a causa dell'esercizio delle sue funzioni.
    C.  - del delitto di cui agli artt. 61 n. 10, 110, 595 commi 1, 2
  e  3  c.p.,  in  relazione all'art. 13 legge n. 47/1948, per avere,
  gravemente  offeso  la  reputazione  del  dott.   Lorenzo  Matassa,
  sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale di
  Palermo,  attraverso  la  diffusione,  avvenuta  il 14 ottobre 1995
  tramite  la  agenzia  giornalistica ANSA (v. capo E) della seguente
  dichiarazione,   relativa  al  procedimento  penale  e  carico  del
  sovrintendente  Giuseppe  Voza "Quanto e' accaduto e' aberrante: Un
  vero  crimine  contro  la  cultura:  Hanno  arrestato  la  cultura.
  Premesso  che  il magistrato in questione non ha fatto nulla contro
  la  mafia,  nulla  contro  niente,  nulla  di  nulla ha umiliato un
  sovrintendente  che  ha  recuperato  centinaia  di  opere  di opere
  d'arte,  promosso scavi importanti e realizzato a Siracusa un museo
  straordinario.  Cosi' anziche' rendere onore al sovrintendente Voza
  per  quello  che  ha  fatto  lo  vanno ad arrestare per una gita in
  Giappone.  Un  fatto  intollerabile, una violenza contro la cultura
  tipica  di  uno  spirito  e  di una mentalita' naziste. Umiliare la
  cultura e' nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finche' si e'
  in tempo ...".
    Con  l'aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  in  danno di un
  magistrato a causa dell'esercizio delle sue funzioni.
    Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia degli imputati,
  il  Presidente  della  Camera  dei dutati, con nota del 22 novembre
  1999,  comunicava  che  l'Assemblea,  nella  seduta del 17 novembre
  1999,  aveva  deliberato  nel  senso che i fatti per i quali era in
  corso  il  procedimento concernevano opinioni espresse da un membro
  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art.
  68,   primo  comma,  della  Costituzione  e  allegava  copia  della
  relazione  della  giunta  per le autorizzazioni a procedere nonche'
  del resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea.
    Tanto premesso in fatto il tribunale osserva:
                          I n d i r i t t o
    Va  preliminarmente  sottolineato  che  il  tribunale  ritiene di
  essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri
  dello   Stato   in   quanto  organo  giurisdizionale  competente  a
  dichiarare,   in   via   definitiva,  la  volonta'  del  potere  di
  appartenenza.
    E'  indubbio,  infatti, che la delibera di insindacabilita' sopra
  indicata   -   se   non   rimossa   -  inibisce  l'esercizio  della
  giurisdizione poiche', allo stato, il tribunale, proprio sulla base
  della delibera che si impugna e di cui si chiede l'annullamento, e'
  tenuto  a  pronunciare  la  improcedibilita' dell'azione penale nei
  confronti  dell'imputato  per aver il predetto agito nell'esercizio
  del mandato di parlamentare.
    Nel merito si osserva che la Camera dei deputati nella seduta del
  17  novembre  1999 ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento
  sono  coperti dalla prerogativa parlamentare, con una deliberazione
  che si fonda su una motivazione arbitraria e poco plausibile.
    E  cio'  legittima,  a  parere del tribunale, il ricorso volto ad
  ottenere  la  verifica da parte della Corte costituzionale circa il
  corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento.
    Ed,  invero,  quanto  alla  motivazione  posta a fondamento della
  delibera  (che va tratta per relationem dalla proposta della giunta
  per  le  autorizzazioni  a procedere (doc. IV - quater n. 88), deve
  sottolinearsi  che  la  Camera ha richiamato il contesto storico in
  cui  era  maturata  la vicenda e, in particolare, il grande clamore
  sollevato dall'arresto del Voza nel mondo dell'arte e della cultura
  e la grande attenzione che l'episodio aveva suscitato nell'opinione
  pubblica siciliana e nazionale.
    La  delibera  ha  compiuto,  poi,  un  riferimento  al fatto che,
  all'epoca,  l'on.  Sgarbi  era presidente della commissione cultura
  della  Camera  e  che,  in tale qualita', aveva "preso fortemente a
  cuore  l'episodio"  e  aveva  promosso,  proprio  nell'ambito della
  commissione  che presiedeva, un dibattito sull'argomento; dibattito
  che aveva avuto luogo nella seduta del 17 ottobre 1995.
    Inoltre  e'  stato  osservato  che  il  predetto  onorevole aveva
  sottoscritto   una   risoluzione   che  era  stata  adottata  dalla
  commissione  su iniziativa dell'on. Prestigiacomo e condivisa da un
  ampio schieramento politico con cui era stata espressa solidarieta'
  nei confronti del Voza nonche' sorpresa per il suo arresto.
    Sulla  base  di  tali  considerazioni  la  Camera dei deputati ha
  ritenuto,  pertanto,  che le affermazioni incriminate costituissero
  un'attivita'  divulgativa di atti parlamentari e, pertanto, secondo
  l'orientamento  della  Corte costituzionale, fossero da considerare
  attivita' parlamentari esse stesse.
    Ora la motivazione addotta dalla Camera non appare in linea con i
  principi   espressi   dalla  Corte  costituzionale  in  materia  di
  operativita' della prerogativa parlamentare.
    Ed, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto, che "proprio il
  nesso  funzionale  costituisce  il  discrimine tra quell'insieme di
  dichiarazioni,   giudizi  e  critiche  -  che  ricorrono  cosi'  di
  frequente  nell'attivita'  politica  di  deputati e senatori - e le
  opinioni   che   godono   della   particolare   garanzia   prevista
  dall'art. 68, primo comma, della Costituzione".
    E  ha,  pertanto,  escluso  ogni  collegamento tra le espressioni
  contestate  come  diffamatorie  al deputato, laddove ha ritenuto di
  non  poter  individuare  una  connessione  con  atti  tipici  della
  funzione  o  un intento divulgativo di una scelta o di un'attivita'
  politico-parlamentare.  (cfr.  per  tutte  sentenza  26  novembre-5
  dicembre 1997 n. 375).
    Di recente la Corte, chiamata a pronunciarsi su un conflitto tra,
  poteri  dello  Stato  del tutto analogo, ha ulteriormente precisato
  che  "in  linea  di  principio  debbono ritenersi sindacabili tutte
  quelle  dichiarazioni  che  fuoriescono  dal  campo applicativo del
  "diritto  parlamentare  e  che non siano immediatamente collegabili
  con  specifiche  forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche
  se  siano  caratterizzate  da  un  asserito  "contesto  politico  o
  ritenute,  comunque,  manifestazioni di sindacato ispettivo". (cfr.
  sentenza  11-17  gennaio  2000  nella  Gazzetta  Ufficiale 1a serie
  speciale n. 4 del 26 gennaio 2000).
    In  base  a  tale orientamento il nodo della insindacabilita' va,
  pertanto,  sciolto nel senso della necessita' di una corrispondenza
  sostanziale  di  contenuti  tra  le  opinioni  incriminate  e  atto
  parlamentare,  rimanendo  escluse  dalla  prerogativa  in questione
  tutte  le  dichiarazioni  genericamente ricollegabili all'attivita'
  politica  del  parlamentare medesimo che non trovino rispondenza di
  contenuto in specifici atti parlamentari.
    Alla  luce  di siffatti principi il collegio rileva che, nel caso
  in   esame,   la  camera  ha  fatto  un  uso  distorto  del  potere
  attribuitole,  poiche'  la  delibera non ha dato adeguato conto del
  motivo  per cui le dichiarazioni dell'on. Sgarbi siano da ritenersi
  connesse ad attivita' parlamentari tipiche.
    L'unica  attivita'  parlamentare  richiamata nella delibera si e'
  incentrata,  infatti,  nella  presidenza  della commissione cultura
  della  Camera  da  parte  dell'on.  Sgarbi  e  in  un  documento di
  solidarieta' al Voza, sottoscritto dal predetto deputato unitamente
  ad altri uomini politici.
    Ma  la Camera non si e' soffermata ad esaminare la sussistenza di
  una  effettiva corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse
  dal  deputato  e  l'attivita' parlamentare, essendo mancato nel suo
  deliberato  il  pur  minimo riferimento ad una identita' o analogia
  delle  dichiarazioni  rispetto  ai  temi oggetto della seduta della
  commissione  cultura  e/o al tenore del documento di solidarieta' a
  favore del Voza.
    Con  l'evidente  risultato  che,  in  base  al deliberato stesso,
  l'attivita'  parlamentare che ha impegnato la Camera e, per essa la
  commissione   cultura,   si   profilava   in  termini  di  assoluta
  estraneita'  rispetto  alle successive affermazioni dell'on. Sgarbi
  sulla  scarsa,  o addirittura insussistente, cultura del magistrato
  che  aveva  disposto  l'arresto  e,  in genere, sugli apprezzamenti
  compiuti  dal  parlamentare in ordine alla persona e alla attivita'
  del predetto magistrato.
    Non  puo' che concludersi, pertanto, che la delibera e' basata su
  una motivazione generica, apparente e, comunque, arbitraria, avendo
  fatto  riferimento  ad  elementi  quali  il  contesto storico della
  vicenda  e la qualita' di presidente della commisione cultura della
  Camera dell'on. Sgarbi, che nulla hanno a che vedere con la verita'
  della corrispondenza di contenuto tra l'attivita' parlamentare e le
  opinioni   espresse  dal  deputato,  cui  la  Corte  costituzionale
  subordina l'operativita' della prerogativa.
    Cio'   senza   dire  che  la  prospettazione  della  mancanza  di
  qualsivoglia   connesione   con   la  funzione  parlamentare  delle
  affermazioni   incriminate  si  profilava,  di  contro,  del  tutto
  ragionevole,  perche'  le opinioni espresse dallo Sgarbi sono state
  pronunciate  nel  corso di una trasmissione televisiva che non era,
  in  alcun  modo,  destinata  a scopi di divulgazione di attivita' o
  iniziative parlamentari.
    La  manifesta  assenza  di  qualsivoglia  plausibile  ragione  di
  collegamento tra l'attivita' del parlamentare e il suo mandato, ha,
  pertanto,  irrimediabilmente viziato la delibera, posto che proprio
  il  nesso  funzionale tra l'attivita' di parlamentare e le opinioni
  costituisce  l'unica ipotesi che vale a legittimare la compressione
  del   diritto   all'integrita'   morale  della  parte  offesa  e  a
  giustificare il prevalere della funzione parlamentare.
    Va   sottolineato,  infatti,  che  l'ostacolo  all'azione  penale
  previsto dall'art. 68, comma primo, della Costituzione, rappresenta
  nell'ordinamento  giuridico  un'eccezione  alla  regola al doveroso
  esercizio  della  giurisdizione su quei fatti potenzialmente lesivi
  dell'altrui  dignita'  e  onore e che, proprio per il suo carattere
  eccezionale,   la   delibera   che   ravvisa  i  presupposti  della
  insindacabilita'   delle   opinioni  espresse  da  un  parlamentare
  necessita di adeguata e convincente motivazione.
    In  difetto  di sufficiente e plausibile motivazione della Camera
  dei  deputati  sul  collegamento  tra le opinioni espresse dall'on.
  Sgarbi  e  le  sue  funzioni  di parlamentare, reputa, pertanto, il
  collegio  che  il deliberato della Camera ha causato la menomazione
  della  sfera  di  attribuzioni proprie dell'autorita' giudiziaria e
  costituisca,  pertanto,  materia  di  conflitto di attribuzione tra
  poteri dello Stato.