IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato le seguente ordinanza nel giudizio promosso da:
    Societa'  del  Canale  di  Torrechiara  e  S. Michele di Tiorre e
  dott. Rolando  Fava, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli
  avv.ti  prof. Franco  Bassi  e  Renzo  Rossolini  ed  elettivamente
  domiciliata  in  Bologna,  via  Mazzini  n. 2/3  presso  lo  studio
  dell'avv. Roberto Miniero;
    Contro  Regione Emilia Romagna, parte resistente, rappresentata e
  difesa   dagli  avv.ti  Stefano  Baccolini  e  Francesco  Rizzo  ed
  elettivamente  domiciliata  in  Bologna  via  San  Gervasio  n. 10;
  nonche'  contro  Consorzio della bonifica parmense, non costituito;
  per  l'annullamento  della  delibera  del  Consiglio  regionale  23
  novembre  1998  con  cui  e' stata deliberata la soppressione della
  ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il Cons.
  Grazia Brini gli avv.ti prof. F. Bassi e S. Baccolini;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    La  societa'  ricorrente  impugna  il  provvedimento  con  cui il
  Consiglio  regionale  della  Regione  Emilia-Romagna,  su  conforme
  proposta della Giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto
  dall'1 gennaio  1999,  stabilendo  altresi'  che il Consorzio della
  bonifica  parmense  le  subentri nell'esercizio dei compiti e delle
  funzioni.
    Questi i motivi dell'impugnazione:

        1.  -  Erronea  applicazione  dell'art. 4,  l.r.  n. 16/1987;
  eccesso  di  potere  per  falso  supposto  di  fatto ed illogicita'
  manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non puo' che
  riguardare   i   Consorzi   irrigui   di   diritto   amministrativo
  riconducibili  al  r.d.  13  febbraio  1933  n. 215;  il  consorzio
  ricorrente  invece  non  ha veste pubblicistica ne' e' un consorzio
  irriguo di natura amministrativa.

        2.    -    Invalidita'    derivata   dall'incostituzionalita'
  dell'art. 4,  l.r.  23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt.
  2, 18, 42, 117 e 118 Costituzione.
    Le  Regioni,  difettandone  i poteri, non possono sopprimere enti
  privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  l'amministrazione intimata, che
  resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

                            D i r i t t o


    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 625/2000).
00C1099