IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro: Filipazzi Sergio, nato a Roccavione il 15 maggio 1949, residente ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roccavione, via della Pace n. 6 - imputato: A) del reato di cui all'art. 20 lett. a) legge n. 47/1985 per aver, in concorso con Pettavino Giuseppina e Ballare' Franco - Pettavino committente, Filipazzi esecutore, Ballare' direttore - eseguito lavori edilizi in parziale violazione delle prescrizioni della concessione (leggero ampliamento: modifiche rampe ed apertura di autorimessa) in agro di Limone sino all'11 luglio 1997; B) - contestato al dibattimento - del reato di cui all'art. 20 legge n. 47/1985 citato con riferimento agli artt. 1 e 1-sexies legge n. 431/1985, 81 e 2 c.p., nonche' artt. 138 e 146 comma 5 lett. c) e artt. 149 - 151 e 163 comma 1 e 2 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, concernente il t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352, per avere realizzato le opere di cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, ad una distanza inferiore a metri 150 dal rio San Giovanni, senza la prescritta autorizzazione regionale - in Limone Piemonte sino all'11 luglio 19997 -. Il giudice del dibattimento 1. - Rilevato che Filipazzi Sergio deve rispondere della contestazione dei concorrenti reati in epigrafe, relativi ad un unico fatto di abuso edilizio realizzato in Comune di Limone Piemonte, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora art. 146 comma 1 lett. c) t.u. 29 ottobre 1999 n. 490; 2. - Constatato che, nel corso del procedimento, e' sopravvenuto, riguardo alle medesime opere oggetto di contestazione, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, emessa dal Comune di Limone Piemonte in data 5 maggio 2000 al numero 9/2000, per accertamento di conformita' ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; 3. - Rilevato che, per espressa previsione di legge (artt. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985 n. 47), al rilascio della concessione in sanatoria per accertamento di conformita' consegue l'effetto estintivo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e che, pertanto, riguardo all'imputazione sub a), l'imputato e' stato prosciolto per l'estinzione del reato; 4. - Considerato che, per quanto, invece, relativo all'imputazione sub b), questa non e' influenzata dall'estinzione a seguito della sanatoria, sulla base dell'esplicito dettato normativo e della ripetuta applicazione giurisprudenziale (cfr. Cass., III pen, 25 marzo 1998 - Mazza); 5. - Ritenuto che tale disparita' di valutazione - ai fini della concreta applicazione della sanzione penale - del medesimo fatto sotto il profilo di norme qualificative di concorrente applicazione motivi la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non si estende l'effetto estintivo della sanzione penale al reato contestato sub b), apparendo potenzialmente ingiustificata ed irragionevole, e confliggente quindi con l'art. 3 primo comma Cost., la disparita' di trattamento cui sono apparentemente sottoposte analoghe situazioni accertative ex post dell'intrinseca legittimita' dell'attivita' edilizia, sotto il duplice profilo della normativa urbanistica e di quella di tutela ambientale. 6. - Ritenuto, al riguardo: a) che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 370 del 1988 resa nella materia in esame, aveva gia' affermato la natura particolare dell'estinzione dei reati urbanistici prevista dal combinato disposto dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, risolventesi in un accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e quindi dell'antigiuridicita' sostanziale del fatto reato urbanistico; b) che tale accertamento ex post di legittimita' sostanziale non puo' diversamente atteggiarsi sul piano della norma urbanistica rispetto a quello della tutela ambientale, attesa la prevalenza del bene oggetto della protezione di quest'ultima (anche di immediata rilevanza costituzionale ex art. 9 secondo comma Cost.) sulla valutazione organizzativo-strumentale della gestione del territorio oggetto della norma urbanistica; prevalenza che trova espressione, per un verso, nell'art. 7 n. 5) della L.U. n. 1150/1942, laddove l'indicazione dei vincoli di natura "storica, ambientale e paesistica" e' compresa tra i contenuti "essenziali" dei P.R.G., e, per altro, e sotto un profilo procedimentale, nell'art. 25 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 (che non risulta interessato dall'abrogazione di cui all'art. 166 T.U. n. 490/1999), che inibisce il rilascio della concessione edilizia su aree vincolate senza il preventivo favorevole avviso dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico; c) che, pertanto, sembra doversi escludere che la situazione di "legittimita' sostanziale" presupposta dalla norma ai fini della sanatoria "a regime" di tipo urbanistico di cui agli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985 possa prescindere dall'accertamento di una equivalente situazione di insussistenza di antigiuridicita' oggettiva anche sotto il profilo della tutela paesaggistica, sicche' risulta intrinsecamente contraddittoria ed ingiustificatamente sperequata la scelta implicita del legislatore di assegnare alla prima effetti estintivi della sanzione penale, altrimenti correlata all'illecito, e di conservare, invece, la sanzionabilita' penale dello stesso fatto agli effetti della seconda norma, pur sussistendone il medesimo accertamento di liceita' sostanziale. 7. - Considerato che la questione di costituzionalita' della quale si dubita non sembra potersi ritenere gia' affrontata e negativamente risolta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 30 aprile 1999 n. 149, con la quale si dichiara la manifesta infondatezza dell'analoga questione posta in relazione alla mancata previsione, in seno all'art. 22 legge n. 47/1985, dell'estinzione dei reati previsti dalla normativa sulle costruzioni in cemento armato e da quella sulle costruzioni in zona sismica, posto che: a) il profilo di illegittimita' costituzionale che viene ora sottoposto al giudizio della Corte discende dall'analisi della contraddittorieta' intrinseca della norma dipendente dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985, citato, e non tanto dalla constatazione del diverso meccanismo estintivo previsto, per le violazioni collaterali a quelle propriamente urbanistiche, dalla procedura di condono di cui al capo IV della legge n. 47/1985 medesima, e nelle corrispondenti disposizioni dell'art. 39 comma 17 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e art. 2 comma 50 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; procedura di condono, della quale sono state dalla Corte medesima sottolineate le caratteristiche differenziali (in qualche modo legate alla temporaneita' ed all'emergenzialita' della previsione specifica) rispetto al meccanismo della sanatoria "a regime": il che, tuttavia, non elide pienamente le perplessita' di equita' sostanziale destate dalla scelta del legislatore di privilegiare condotte soggettivamente meno meritevoli (quelle di chi, perpetrato l'abuso, fruisce di un provvedimento estemporaneo di sanatoria anche a fronte di fattispecie intrinsecamente illecite - come implicitamente ammesso, proprio in materia di aree vincolate, dalla previsione della sussistenza, anche dopo la sanatoria, dell'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 2 comma 46 legge n. 662/1996), rispetto alle condotte di chi spontaneamente chiede l'accertamento della legittimita' sostanziale dell'attivita' urbanistico-edilizia intrapresa; b) la citata pronuncia della Corte si riferiva, poi, a norme sanzionatorie poste a presidio di attivita' solo occasionalmente ed estrinsecamente connesse con la trasformazione edilizia del territorio, ed operanti, pertanto, su piani formalmente e sostanzialmente differenti; norme rispetto alla cui osservanza, in effetti, l'accertamento di liceita' sostanziale implicato dalla concessione in sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio, non poteva avere alcun riflesso a sua volta convalidante; c) per tali ragioni, non sembra "esportabile" alla specie in esame l'osservazione, allora fatta propria dalla Corte, che la statuizione dell'effetto estensivo dell'estinzione della rilevanza penale delle sanzioni, a seguito della sanatoria "a regime", avrebbe comportato che si potesse fare a meno, in via permanente, ed anche per il futuro, delle specifiche procedure attinenti all'idoneita' statica delle opere in cemento armato e alle opere in zona sismica; posto che nessuno dubita che, per la presenza dell'ordinamento della norma "a regime" dell'art. 13 della legge n. 47/1985, si possa "fare a meno" delle procedure intese al rilascio della concessione edilizia, essendo l'effetto del combinato disposto dei detti artt. 13 e 22 legge n. 47/1985 soltanto quello di abbandonare una pretesa punitiva penale - di particolare severita', a causa degli elevati limiti edittali delle pene previste - che non troverebbe piu' adeguato fondamento in una situazione sostanziale della quale e' stata accertata la piena liceita', e cio', ripetesi, tanto agli effetti della norma urbanistica che di quella di tutela paesaggistica, quando con quella concorrente. 8. - Ritenuto che, per le osservazioni svolte, la rilevanza della questione e' intrinseca al processo a quo, comportando, in caso di accoglimento, il proscioglimento dell'imputato.