IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio promosso da
  Consorzio Irriguo del Comune di Felino e sig. Fausto Fochi (socio),
  parte  ricorrente,  rappresentata  e difesa dagli avv. prof. Franco
  Bassi  e  Renzo  Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna,
  via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avv. Roberto Miniero;
    Contro  Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e
  difesa   dagli   avv.   Stefano  Baccolini  e  Francesco  Rizzo  ed
  elettivamente  domiciliata  in  Bologna  via  San  Gervasio  n. 10;
  nonche'  contro  Consorzio della bonifica parmense, non costituito;
  per   l'annullamento   della   delibera   del  Consiglio  regionale
  23 novembre  1998 con cui e' stata deliberata la soppressione della
  ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons.
  Grazia Brini) gli avv. prof. F. Bassi e S. Baccolini;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                                Fatto

    Il  consorzio  ricorrente  impugna  il  provvedimento  con cui il
  consiglio  regionale  della  Regione  Emilia-Romagna,  su  conforme
  proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto
  dal  1o gennaio  1999,  stabilendo  altresi' che il Consorzio della
  Bonifica  parmense  gli subentri nell'esercizio dei compiti e delle
  funzioni.
    Questi i motivi dell'impugnazione:
    1.   -   Erronea   applicazione   dell'art. 4,   legge  regionale
  n. 16/1987;  eccesso  di  potere  per  falso  supposto  di fatto ed
  illogicita'  manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale
  non   puo'   che   riguardare   i   consorzi   irrigui  di  diritto
  amministrativo  riconducibili  al  regio  decreto  13 febbraio 1933
  n. 215;  il  consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica
  ne' e' un consorzio irriguo di natura amministrativa;
    2.  -  Invalidita' derivata dall'incostituzionalita' dell'art. 4,
  legge  regionale 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2,
  18, 42, 117 e 118 della Costituzione.
    Le  Regioni,  difettandone  i poteri, non possono sopprimere enti
  privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  l'Amministrazione intimata, che
  resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

                            D i r i t t o


    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 625/2000).
00C1102