IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel giudizio promosso da:
  Societa'  del  Canale  di  Collecchio  e  sig.  Ivo  Vietta,  parte
  ricorrente,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati prof. Franco
  Bassi  e  Renzo  Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna,
  via  Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avvocato Roberto Miniero;
      Contro  Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata
  e  difesa  dagli  avvocati  Stefano  Baccolini e Francesco Rizzo ed
  elettivamente  domiciliata  in  Bologna  via  San  Gervasio  n. 10;
  nonche'  contro consorzio della bonifica Parmense , non costituito;
  per  l'annullamento  della  delibera  del  consiglio  regionale  23
  novembre  1998  con  cui  e' stata deliberata la soppressione della
  ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti.     Visto
  il ricorso ed i relativi allegati;     Visto l'atto di costituzione
  della Regione Emilia-Romagna;     Visti gli atti tutti della causa;
      Uditi,  alla  pubblica  udienza  del 6 aprile 2000 (relatore il
  cons.  Grazia Brini) gli avvocati professori F.Bassi e S.Baccolini;
      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    La  societa'  ricorrente  impugna  il  provvedimento  con  cui il
  consiglio  regionale  delle  Regione  Emilia-Romagna,  su  conforme
  proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto
  dal  1o gennaio  1999,  stabilendo  altresi' che il consorzio della
  bonifica  parmense  le  subentri nell'esercizio dei compiti e delle
  funzioni.     Questi i motivi dell'impugnazione:         1. Erronea
  applicazione  dell'art. 4  legge  regionale  n.16/1987;  Eccesso di
  potere  per  falso  supposto  di fatto ed illogicita' manifesta. La
  soppressione  di  cui alla norma regionale non puo' che riguardarei
  consorzi  irrigui  di diritto amministrativo riconducibili al regio
  decreto 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non
  ha  veste  pubblicistica  ne'  e'  un  consorzio  irriguo di natura
  amministrativa.                   2. Invalidita'           derivata
  dall'incostituzionalita' dell'art. 4 legge regionale 23 aprile 1987
  n. 16  per  vilazione  degli  articoli  2,  18, 42, 117 e 118 della
  Costituzione.      Le  regioni,  difettandone i poteri, non possono
  sopprimere  enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo
  i  loro  beni.      Si  e' costituita in giudizio l'Amministrazione
  intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 625/2000)
00C1103