IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da: Societa' del Canale di Collecchio e sig. Ivo Vietta, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avvocato Roberto Miniero; Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonche' contro consorzio della bonifica Parmense , non costituito; per l'annullamento della delibera del consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui e' stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti. Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons. Grazia Brini) gli avvocati professori F.Bassi e S.Baccolini; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La societa' ricorrente impugna il provvedimento con cui il consiglio regionale delle Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1o gennaio 1999, stabilendo altresi' che il consorzio della bonifica parmense le subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni. Questi i motivi dell'impugnazione: 1. Erronea applicazione dell'art. 4 legge regionale n.16/1987; Eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicita' manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non puo' che riguardarei consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica ne' e' un consorzio irriguo di natura amministrativa. 2. Invalidita' derivata dall'incostituzionalita' dell'art. 4 legge regionale 23 aprile 1987 n. 16 per vilazione degli articoli 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione. Le regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/2000) 00C1103