IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Letti gli atti del procedimento come sopra numerato, ha pronunziato la seguente ordinanza. P r e m e s s o Che il pubblico ministero, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno night club "Di Di Club" di Santo Stefano Belbo, chiedeva il 9 marzo 1999 al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione alla "intercettazione delle comunicazioni tra presenti" all'interno del predetto locale, specificando che tale intercettazione doveva comunque ritenersi ammissibile, anche qualificando il night club come "luogo di privata dimora"; che il giudice per le indagini preliminari con decreto del 10 marzo 1999 autorizzava le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, ex art. 266 c.p.p., in conformita' alla richiesta del pubblico ministero; che il pubblico Ministero, con decreto del 20 marzo 1999, richiamando anche il decreto autorizzativo del g.i.p., disponeva l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni tra presenti, nonche' "l'installazione di videocamere all'interno del night"; che la polizia giudiziaria dava esecuzione al provvedimento del pubblico ministero in data 28 giugno 1999 (essendo rimasto chiuso il locale per un certo tempo), procedendo alla installazione di un sistema di videoregistrazione di immagini all'interno di una plafoniera sita in una particolare sala del locale, denominata "sala champagne", mentre non riteneva di procedere alla intercettazione di comunicazioni e conversazioni in quanto, secondo il giudizio dei tecnici, la percezione dei dialoghi non era possibile a causa del volume della musica durante l'orario di apertura del locale; che le apparecchiature di ripresa televisiva installate consentivano di registrare, in varie occasioni, rapporti sessuali tra clienti e ballerine all'interno della saletta "champagne"; che, anche sulla base di quanto risultante dalle registrazioni, il Di Sarno, con ordinanza del g.i.p. del 10 luglio 1999, era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, misura confermata dal tribunale del riesame di Torino in data 31 luglio 1999; che, sul ricorso della difesa dell'imputato, la Corte di cassazione, con provvedimento del 22 dicembre 1999-7 febbraio 2000 annullava la decisione del tribunale di Torino, ritenendo che "anche l'attivita' di riprese filmate (al pari di quella di videoregistrazione) andasse nel caso in esame specificatamente autorizzata a norma dell'art. 266 ultimo comma c.p.p."; che il pubblico ministero, con atto depositato nella cancelleria di questo giudice il 19 novembre 1999, chiedeva il rinvio a giudizio di Di Sarno Giovanni per il reato di cui all'art. 3 numero 1) ovvero, in alternativa, all'art. 3 numero 3) della legge 20 febbraio 1958 n. 75 in relazione alla attivita' di meretricio che, secondo l'ipotesi dell'accusa, si sarebbe svolta nel night club "Di Di Club" di Santo Stefano Belbo, gestito di fatto dall'imputato, nonche' per il reato di cui agli artt. 56 c.p. e 3 numero 5), legge 20 febbraio 1958, n. 75 per un tentativo di induzione alla prostituzione dallo stesso Di Sarno posto in essere ai danni di Ghia Dagmar; che, nell'elencare le fonti di prova acquisite ex art. 417 lettera c) c.p.p., il pubblico ministero indicava anche "i nastri della registrazione con videocamera all'interno della sala Champagne del night"; che all'udienza preliminare del 19 gennaio 2000, il difensore e l'imputato presente dichiaravano di nulla eccepire in ordine alla notifica ex art. 419 primo comma c.p.p. e la difesa dell'imputato chiedeva rinvio in attesa del deposito delle motivazioni del provvedimento della Suprema corte; che all'udienza del 28 giugno 2000 la difesa dell'imputato depositava memoria nella quale chiedeva che il giudice rimettesse gli atti al p.m. per escludere, dalla indicazione delle fonti di prova, le videoregistrazioni, in quanto inutilizzabili ed al fine di procedere a nuova notifica della richiesta di rinvio a giudizio; che il giudice, con ordinanza motivata, respingeva la richiesta della difesa di restituzione degli atti al p.m., evidenziando la liberta' del p.m. nell'indicare le fonti di prova e la sanatoria di eventuali nullita' attinenti alla notifica ex art. 419 primo comma c.p.p.; che la difesa chiedeva comunque che le videoregistrazioni fossero dichiarate inutilizzabili; Ritenuto Di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p. e, segnatamente, dell'art. 266 secondo comma c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 14 della Costituzione, nella parte in cui non sono previsti per le riprese visive e le videoregistrazioni all'interno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. i medesimi limiti, presupposti e garanzie dettati per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Considerato, circa la rilevanza Che la questione sopra indicata appare rilevante nel presente giudizio; che, come sopra esposto, le videoregistrazioni all'interno della saletta "champagne" del night che si assume gestito dall'imputato furono disposte non dal giudice per le indagini preliminari (che si limito' ad autorizzare l'intercettazione di comunicazione tra presenti) bensi' dal pubblico ministero, con provvedimento nel quale era richiamato, sia pure per relationem, il decreto del giudice per le indagini preliminari; che quindi le riprese furono effettuate, nella fattispecie, sulla base di un provvedimento motivato del pubblico ministero; che le videoregistrazioni furono effettuate in un luogo di privata dimora; che in particolare emerge dagli atti del fascicolo del pubblico ministero che i clienti, prima di appartarsi con le ballerine nella saletta "champagne", dovevano domandare il permesso al Di Sarno ed accordarsi con quest'ultimo (vedi sommarie informazioni di Mariaz Barabara Stefania e Doina Chirchiu); che tale saletta si trovava in un settore separato rispetto alla sala da ballo, in fondo ad un lungo corridoio, raggiungibile solamente passando davanti all'ufficio verosimilmente destinato ad ospitare i gestori ed al suo ingresso vi era una doppia tenda a trecce (vedi quanto rilevato dal Tribunale del riesame sulla base della documentazione prodotta in quella sede dalla difesa dell'imputato); che, come emerge dalle videoregistrazioni, in tale locale il cliente consumava rapporti sessuali con una ballerina, rimanendo da solo con quest'ultima, salvo l'ingresso del Di Sarno per servire le consumazioni pagate dal cliente; che, come chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per domicilio o privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo destinato allo svolgimento della vita privata, nel quale sia quindi garantita un area di intimita' e riservatezza; che dalle videoregistrazioni risultano emergere indizi a carico dell'imputato; che l'utilizzabilita' o comunque la validita' di tali videoregistrazioni e' contestata dalla difesa dell'imputato, che ha chiesto espressamente a questo giudice di pronunziarsi in merito; che la possibilita', per questo giudice, di utilizzare le riprese filmate e' rilevante ai fini della decisione, ovvero per la pronunzia di sentenza di non luogo a procedere o di decreto che dispone il giudizio; che quindi vi e' un nesso pregiudiziale tra la questione attinente alla inutilizzabilita' ovvero nullita' delle videoregistrazioni eseguite in un luogo di privata dimora in forza di un provvedimento motivato del pubblico ministero e la decisione che questo giudice e' chiamato a prendere all'esito dell'udienza preliminare; che dunque le norme processuali denunziate possono, nel presente processo, trovare applicazione e dall'eventuale accoglimento della questione discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento. Cosiderato, circa la non manifesta infondatezza Che il vigente codice di procedura penale non disciplina le modalita' di acquisizione delle riprese visive o videoregistrazioni; che in particolare occorre distinguere tra il mezzo di ricerca della prova, costituito dalla intercettazione di immagini mediante idonei apparecchi, dal risultato o mezzo di prova, costituito dal documento filmato (non diversamente dalla distinzione tra l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni ed i nastri fonografici cosi' ottenuti); che captare immagini mediante videocamere e' stato ritenuto, dalla prevalente giurisprudenza di legittimita', attivita' lecita ex artt. 189-234 c.p.p., qualora effettuata in luoghi pubblici; che viceversa vi sono state contrastanti pronunce in ordine alla possibilita' di effettuare riprese visive nei luoghi di privata dimora, essendosi affermato che: a) tale attivita' e' comunque preclusa, se non nei limiti in cui e' strettamente funzionale alla intercettazione di comunicazioni non verbali tra presenti, in considerazione del principio di inviolabilita' del domicilio sancito dall'art. 14 della Costituzione (vedi Cass. 10 novembre 1997 n. 4397, Greco); b) e' necessaria l'autorizzazione a norma dell'art. 266 secondo comma c.p.p. (vedi la pronunzia resa dalla Suprema corte nel presente procedimento); c) e' necessario e sufficiente, ex art. 189 c.p.p. e 14 della Costituzione un atto motivato dell'autorita' giudiziaria e dunque, nella fase delle indagini preliminari, anche un provvedimento del pubblico ministero (vedi Cass., sez IV, 16 marzo - 15 giugno 2006; Viskovic); che questo giudice non ritiene che il principio di inviolabilita' del domicilio conduca a ritenere in ogni caso precluse le riprese filmate all'interno di un luogo di privata dimora, prevedendo il medesimo art. 14 della Costituzione limiti e deroghe in presenza di altri valori costituzionali, tra i quali l'accertamento e repressione dei reati; che questo giudice non ritiene possibile, in carenza di una norma o di una pronunzia del giudice delle leggi, estendere analogicamente la disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, ostandovi anche il disposto di cui all'art. 189 c.p.p.; che questo giudice concorda con la ricostruzione del vigente quadro normativo svolta, con ampia motivazione, dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata (Cass., sez IV, 16 marzo - 15 giugno 2000, Viskovic); che tuttavia la disciplina processuale delle riprese in luoghi di privata dimora, cosi' come in precedenza ricostruita (possibilita' di effettuare videoregistrazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. in forza anche del solo provvedimento motivato del pubblico ministero, come nel caso di specie) appare in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost., avuto riguardo, quale tertium comparationis all'ipotesi di cui all'art. 266 comma secondo c.p.p.), nonche' con il medesimo art. 14 Cost.; che in particolare l'effettuazione di riprese visive comporta una limitazione della inviolabilita' del domicilio ed una intrusione nei luoghi di privata dimora equivalente se non addirittura maggiore della intercettazione di comunicazioni tra presenti; che quindi appare contrario al principio di ragionevolezza che le intercettazioni di comunicazioni tra presenti siano possibili solo con provvedimento del giudice, entro particolari limiti di ammissibilita' e con precisi limiti temporali, mentre per le riprese visive sia sufficiente un provvedimento del pubblico ministero, sia pure motivato; che lo stesso art. 14 Costituzione, oltre a richiedere un provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria, prevede che tale provvedimento sia adottato "nei casi e modi stabiliti dalla legge" e dunque impone una compiuta disciplina legislativa delle ipotesi e modalita' di limitazione dell'inviolabilita' del domicilio ed intrusione nei luoghi di privata dimora. P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 189 e 266- 271 c.p.p. e, segnatamente, dell'art. 266, secondo comma c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Alba, addi' 5 luglio 2000. Il giudice: Nannipieri 00C1118