IL TRIBUNALE Nel processo a carico di Longhi Pasqualino, avendo la difesa richiesto rito abbreviato, sentite le conclusioni delle parti con richiesta di condanna da parte del p.m. a mesi 1 di reclusione e L. 100.000 di multa; con richiesta della difesa di assoluzione ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p. o in subordine minimo della pena. O s s e r v a Il processo e' di natura chiaramente indiziaria. L'app. Adesso Nicola ha riferito, infatti, che il derubato Cesarei Luciano avrebbe saputo del furto di occhiali dalla sua autovettura ad opera del Longhi da una persona che non e' stata poi rintracciata. Occhiali da sole simili a quelli derubati marca Calvin Klein venivano visti dagli operanti in testa al Longhi successivamente rintracciato. Trattasi, dunque, di accuse de relato, di terza mano provenendo da soggetto ignoto, che sarebbero state riferite al Cesarei e infine all'appuntato Adesso. Il riconoscimento di quegli occhiali da parte del Cesarei sembra basato solo sulla marca peraltro di larga diffusione Calvin Klein, ma manca l'experimentum crucis per dire che gli occhiali erano gli stessi sottratti, rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti. Tanto premesso ritiene questo giudice di sollevare questione di incostituzionalita' dell'art. 192, secondo comma c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione. In Italia, in brevissima cronistoria, il processo indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale che ha creato un sistema d'interpetrazione dei dati fondato in primis sulle prove e solo in via marginale sugli indizi "gravi, precisi e concordanti". Si avanza da quest'ufficio a codesta eccellentissima Corte una proposta di verifica dell'illegittimita' costituzionale proprio dell'art. 192, secondo comma c.p.p. la' dove detta "L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti". Si ritiene ex contrariis che mai l'esistenza di un fatto sembra essere desumibile, stricta scientia, da indizi quand'anche "gravi, precisi e concordanti". Se il discorso della probatio e' un fatto scientifico, il suo esame non puo' essere scisso da un discorso epistemologico in generale, vale a dire sul senso e sul limite del metodo scientifico, tenendo conto delle ultime tendenze della filosofia della scienza in materia. A questa procedura esegetica va ancorato in maniera rigorosa il criterio del "libero convincimento del giudice", sia a livello legislativo che pragmatico, distinguendo la scienza come risultato dalla scienza come mera congettura. A quest'ultima area appartiene, a parere del proponente, il processo indiziario sia pur condotto nelle linee del massimo rigore interpretativo. La norma citata appare in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che nella nuova formulazione (Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999) detta: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". Il processo e' giusto non solo quando vengano rispettate le posizioni formali paritarie tra accusa e difesa, ma anche quando si realizzi nella sostanza una rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati, ad evitare ogni forma di alea che comprometta la parita' dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi. Infatti la citata norma costituzionale prosegue: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti al giudice terzo e imparziale". L'imparzialita' e la terzieta' del giudice e' garantita proprio da un sistema probatorio scientifico fondato sul setaccio critico che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche (indiziarie e congetturali) che potrebbero essere inficiate dagli idola baconiani. Il successivo sistema rigoroso predisposto dall'art. 111 della Costituzione per l'assunzione di specifiche forme di prove a carico degli imputati non fa che ribadire la forza cogente di un sistema giusto basato solamente su prove e non su indizi. Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto dell'istituendo tribunale penale internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani. La decifrazione concreta del giusto processo non si esaurisce nella parita' tra le parti processuali, dunque, e richiede l'applicazione nella valutazione della prova di un criterio valido quale appare solo quello scientifico in un mondo reale di eguali davanti alla legge. Peculiarmente va applicato il metodo piu' avanzato in scienza, quello di Karl Popper, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base. Cio' ad evitare verdetti basati non sulla verita' scientifica ma sull'azzardo logico. Questo, a parere del giudice proponente implica la necessita' di un sistema basato unicamente su prove (non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di Scotland Yard, perche' solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa. Nella scienza setacciata secondo i criteri dell'epistemologia popperiana le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se conducano a prove conclusive e ripetute costantemente da qualunque sperimentatore esaminate. La scienza giudiziaria per essere tale deve, a parere del proponente, adeguarsi a tale criterio epistemologico. Infatti nella scienza delle prove giudiziarie con gli indizi puri, sia pur mascherati da enigmistici intrecci significanti, si puo' dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario appare prima facie come un processo anticostituzionale perche' non garantisce ne' la certezza del diritto e della prova, ne' l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la liberta' (art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziari. In questa prospettiva la dichiarazione d'incostituzionalita' del processo indiziario nel nostro sistema renderebbe concreto il principio di eguaglianza nell'avere leggi giuste e di essere giudicati secondo criteri non piu' letterari ma scientifici, affinche' i verdetti si avvicinino con altissimo grado di probabilita' alla verita'. La garanzia dell'eguaglianza nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico che esclude alee logiche. Per cio' ritiene quest'ufficio che non e' manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 192, secondo comma c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione. Nel caso di specie trattasi di processo chiaramente indiziario. Poiche' l'attuale giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita', richiedendosi a questo giudice di decidere in base un criterio indiziario che potrebbe essere incostituzionale, vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte sul punto.