IL TRIBUNALE

    Pronunciando  nel  procedimento  n. 211/2000  promosso da Versace
  Antonio  e  Ianni'  Carmela  nei  confronti  della  Banca Antoniana
  Popolare Veneta;
    Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2000;
                        Rilevato sul processo
    Che  con  atto  citazione  notificato  il  17 aprile 2000 Versace
  Antonio  e  Ianni'  Carmela  hanno  proposto opposizione avverso il
  decreto  ingiuntivo  con  il quale, su istanza dalla Banca Popolare
  Veneta  ,  e'  stato  loro  ingiunto  (al  Versace  quale  debitore
  principale,   ed   alla   Ianni'   quale   fideiussore  nei  limiti
  dell'importo   di  L.  110.000.000)  di  pagare,  in  solido,  alla
  ricorrente,  la  somma  di L. 111.193.654, oltre interessi al tasso
  convenzionale  del  13% dal 27 gennaio 2000 al soddisfo, nonche' le
  spese e competenze della procedura, liquidate in L. 2.029.600;
        che   gli   attori   hanno  posto  a  fondamento  della  loro
  opposizione  un'erronea  determinazione  del  credito poiche' nella
  quantificazione  degli  interessi  dovuti  e'  stata  effettuata la
  capitalizzazione  trimestrale  degli stessi in violazione dell'art.
  1283  c.c., per come interpretato dalle recentissime pronunce della
  Suprema Corte.
        che,  in  via  incidentale,  gli  attori  hanno  sollevato la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  d.lgs.
  n. 342/1999   per  contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  76  della
  Costituzione;
        che  la  Banca  Antoniana  Popolare  Veneta  ha contestato la
  fondatezza  dell'opposizione  deducendo  che l'importo dovuto dagli
  attori  e' determinando sulla base di quanto espressamente pattuito
  tra le parti.
           Rintenuto quanto alla rilevanza della questione
    Che  questo  giudice  e'  competente a deliberarne la fondatezza,
  avuto riguardo all'assenza di ipotesi di riserva di collegialita';
        che  l'applicabilita'  dell'art.  25, d.lgs. n. 342/1999 alla
  fattispecie in esame non puo' essere esclusa vertendo l'opposizione
  proposta  dagli  attori proprio sull'illegittimita' degli interessi
  anatocistici  applicati  dalla  Banca  convenuta.  Ed  invero, tale
  articolo  ha  modificato  la  rubrica  dell'art.  120  del  decreto
  legislativo  n. 385/1993  introducendo  l'intestazione  "decorrenza
  delle  valute  e  modalita'  di  calcolo  degli  interessi" e vi ha
  aggiunto   due   commi   di   cui  il  primo  demanda  al  CICR  la
  determinazione  delle  modalita' e dei criteri per la produzione di
  interessi  anatocistici,  pero',  che  nelle  operazioni  in  conto
  corrente  sia  assicurata alla clientela la stessa periodicita' nel
  conteggio  degli  interessi  debitori  e  creditori, ed il secondo,
  stabilisce  che  le  clausole relative alla produzione di interessi
  anatocistici  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
  data  di  entrata  in vigore della delibera del CICR sono valide ed
  efficaci  sino a tale data e, dopo di essa, debbo essere adeguate a
  tale  delibera,  che  stabilira'  tempi e modi di tale adeguamento.
  Solo  in mancanza di tale adeguamento il comma in esame (oggi comma
  3,  del  citato  art. 120)  sancisce l'inefficacia di tali clausole
  che, pero', potra' essere fatta valere solo dal cliente;
        che  il  rapporto contrattuale tra le parti in causa e' stato
  stipulato  anteriormente  all'entrata  in vigore della delibera del
  CICR  (emessa il 9 febbraio 2000) che ha stabilito quale termine di
  adeguamento il 30 giugno 2000;
        che   la  questione  appare  decisiva  proprio  con  riguardo
  all'idoneita'  della  norma  sospettata  di  incostituzionalita'  a
  consentire  una  decisione  allo  stato  degli  atti della presente
  controversia  e,  di  contro,  alla  efficacia  di una rimozione ad
  imporre   un'indagine   istruttoria  sull'effettivo  ammontare  del
  credito vantato dalla convenuta.
      Considerato quanto al fumus di fondatezza della questione
    Che  gli  attori hanno dedotto un contrasto tra l'art. 25, d.lgs.
  342/1999 e gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione in quanto:
        a)  si  determina  una  discriminazione  tra chi ha stipulato
  contratti antecedentemente o successivamente alla delibera del CICR
  in quanto, nel primo caso, sarebbero valide ed efficaci le clausole
  di   capitalizzazione  trimestrale  degli  interessi  contrarie  al
  dettato  dell'art.  1283  c.c.  Inoltre,  nel  primo  caso la banca
  riconoscera'  al  contraente  gli  interessi  attivi una sola volta
  l'anno, mentre gli applichera' gli interessi debitori quattro volte
  l'anno:
        b)  l'innovazione  legislativa  viola la liberta' di agire in
  giudizio  per  la  tutela dei propri diritti ed interessi in quanto
  impedisce  di  agire  per  ripetere  quanto  indebitamente pagato a
  titolo di interessi anatocistici:
        c)  l'art.  25 contrasta con l'art. 76 Cost. in quanto con la
  previsione  della  delega  al  CICR  ha  sub-delegato "ad un organo
  diverso  la  regolamentazione  di  una  parte del contenuto per cui
  aveva avuto la delega a legiferare":
        d)  l'art. 25, adottando una soluzione difforme rispetto alla
  disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c., ha implicitamente
  abrogato   una  norma  del  codice  civile  pur  non  essendo  cio'
  espressamente previsto nella legge delega;
        che  la  convenuta ha dedotto la manifesta infondatezza della
  prospettata questione di legittimita' costituzionale;
        che  non  sussistono  precedenti  in termini o su fattispecie
  analoga resi dalla Corte costituzionale;
        che   secondo   il   costante  orientamento  della  Corte  di
  cassazione,  con  riferimento  all'art.  1283 c.c., la clausola che
  prevede la trimestralizzazione degli interessi passivi e' nulla non
  potendosi  considerare  prevista  da  un  uso  normativo  realmente
  accettato  dalla  generalita' dei clienti (cfr. Cass. Civ. 16 marzo
  1999 n. 2374);
        che  l'art.  25, d.lgs. n. 342/1999, nonostante la previsione
  contenuta all'art. 1283 c.c. e tale orientamento giurisprudenziale,
  con  riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla delibera
  del  CICR,  ha  sancito  la  validita'  ed efficacia delle clausole
  relative alla produzione di interessi su interessi;
        che,  a  criterio  di questo giudice, non puo' escludersi che
  norma  in  esame,  per  la  quale  non esiste altra possibilita' di
  diversa    interpretazione,    confligga    gravemente    con   gli
  artt. 76 e 3 Cost;
        che,  quanto  al  primo  parametro,  deve rilevarsi che nella
  legge  delega  24  aprile  1998  n. 128,  all'art.  1,  comma 5, e'
  previsto  che  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  ............
  disposizioni  integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
  criteri  direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura indicati
  all'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
        che  ne'  nell'art. 25, legge n. 142/1992 ne' nella direttiva
  del   consiglio   89/646/CEE   (relativa   al  coordinamento  delle
  disposizioni    legislative,    regolamentari    e   amministrative
  reguardanti  l'accesso  all'attivita'  agli enti creditizi e il suo
  esercizio  e  recante  modifica  alla  direttiva  77/780/(CEE)  ivi
  richiamata,  vi  e'  alcun  riferimento  implicito o esplicito alla
  produzione  di  interessi  anatocistici. Ne' tantomeno, l'art. 120,
  d.lgs.  n. 385/1993,  nella  sua  vecchia  formulazione,  conteneva
  alcuna  disposizione,  da  integrare  o  da  correggere, in tema di
  anatocismo   disciplinando   esclusivamente   il   conteggio  degli
  interessi  creditori  (sui versamenti, presso una banca, di danaro,
  assegni  circolari  emessi  dalla stessa banca e di assegni bancari
  tratti  sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il
  versamento)  e  non  di  quelli  dei  debitori.  L'art.  25,  legge
  n. 142/1992, inoltre, detta principi in tema di:
          a)  riserva  agli enti creditizi dell'attivita' di raccolta
  fra  il  pubblico  di  depositi  o  altri  fondi  rimborsabili  per
  l'esercizio del credito;
          b) vigilanza sugli enti creditizi;
          c)  modalita'  di  prestazione  dei  servizi previsti dalla
  Direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE da parte degli enti;
          d) pubblicita' dei servizi;
        che  la  disposizione  in esame appare emanata dal Governo in
  assenza di un'apposita delega;
        che,  in  ogni  caso,  l'art.  76  Cost.,  nel  prevedere  la
  possibilita'  di  delega  al  Governo  della  funzione legislativa,
  purche'  vengano  determinati  i  principi  e i criteri direttivi e
  soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, non consente al
  Parlamento di delegare in bianco l'esercizio di tale funzione;
        che,   quanto   al   sedondo  parametro,  l'art.  25,  d.lgs.
  n. 342/1999  appare  introdurre una discriminazione tra coloro che,
  avendo  stipulato  contratti  prima  dell'entrata  in  vigore della
  delibera   del   CICR,  si  vedono  computati  trimestralmente  gli
  interessi  debitori  ed annualmente quelli creditori, e coloro, che
  avendo   stipulato  contratti  successivamente,  beneficiano  della
  disposizione che prevede la stessa periodicita' nel conteggio degli
  interessi debitori e creditori;
        che,   pertanto,   non  puo'  escludersi  la  fondatezza  del
  costituzionalita' come sopra esposto;
        che  le  superiori  argomentazioni hanno valore pregiudiziale
  rispetto  all'esame dell'istanza formulata dalla convenuta ralativa
  alla   concessione   della   provvisoria   esecuzione  del  decreto
  ingiuntivo opposto.