IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 8648/2000
  proposto   da   Gasbarrini   Giovanni   e  Tonali  Pietro  Attilio,
  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Mario  Racco  ed elettivamente
  domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B;
    Contro:
        Universita' Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore
  pro-tempore  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Fabio Lorenzoni ed
  elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43;
        Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in persona
  del direttore pro-tempore n.c.;
        Ministero   dell'universita'   e   ricerca,   scientifica   e
  tecnologica,  in  persona  del Ministro pro-tempore rappresentato e
  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in
  Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    E nei confronti:
        Ministero  della sanita', in persona del Ministro pro-tempore
  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege
  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
        Ministero    dell'universita'   e   ricerca   scientifica   e
  tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore;
        Regione   Lazio,  in  persona  del  presidente  della  giunta
  regionale pro-tempore;
    Per  l'annullamento  del  provvedimento,  di estremi non noti, di
  trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno
  a  tempo  definito, nonche' di tutti gli atti ad esso presupposti e
  consequenziali;  per  la  condanna dell'amministrazione convenuta a
  restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento
  del  diritto  dei ricorrenti stessi, in quanto professori associati
  della  facolta'  di  medicina,  a  vedersi garantita l'applicazione
  della   normativa  vigente  sull'ordinamento  universitario,  quale
  risulta  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e
  successive   modificazioni   e   integrazioni   e  dalle  ulteriori
  disposizioni   legislative  intervenute  in  materia,  in  tema  di
  esercizio  dell'attivita'  istituzionale  di  didattica  e ricerca,
  direzione      delle     strutture     assistenziali,     attivita'
  libero-professionale  e regime di impegno a tempo pieno o definito.
  Cio'   in  relazione  alle  intervenute  disposizioni  del  decreto
  legislativo n. 229/1999 e del decreto leglislativo n. 517/1999.
    Previa:
        sospensione  dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di
  ogni  ulteriore  atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di
  riferimento,  ancorche'  al  momento  non cognito, immediatamente e
  pedissequamente   applicativo   dei   citati   decreti  legislativi
  n. 517/1999  e  n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel
  presente ricorso;
        devoluzione  alla  Corte  costituzionale, in via incidentale,
  della  questione  di legittimita' costituzionale delle disposizioni
  dell'art. 5,  commi  8  e  12, del decreto legislativo n. 517/1999,
  secondo quanto esposto in ricorso.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  indicate
  amministrazioni;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000,
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                           Fatto e diritto

    1.  -  I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facolta'
  di   medicina  e  chirurgia,  in  servizio  presso  il  Policlinico
  "Agostino Gemelli" di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene
  disposta  la  trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da
  tempo  pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs.
  21 dicembre  1999 n. 517; deducono la illegittimita' costituzionale
  di  tale  disposizione  nonche' del sistema normativo che introduce
  l'opzione per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria
  (definita   anche   come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o
  dell'attivita'    libero-professionale    extramuraria   ai   sensi
  dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 661/2000).
00C1137