IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8648/2000 proposto da Gasbarrini Giovanni e Tonali Pietro Attilio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B; Contro: Universita' Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43; Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in persona del direttore pro-tempore n.c.; Ministero dell'universita' e ricerca, scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; E nei confronti: Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore; Per l'annullamento del provvedimento, di estremi non noti, di trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno a tempo definito, nonche' di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali; per la condanna dell'amministrazione convenuta a restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi, in quanto professori associati della facolta' di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attivita' libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni del decreto legislativo n. 229/1999 e del decreto leglislativo n. 517/1999. Previa: sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di riferimento, ancorche' al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel presente ricorso; devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 5, commi 8 e 12, del decreto legislativo n. 517/1999, secondo quanto esposto in ricorso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da tempo pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517; deducono la illegittimita' costituzionale di tale disposizione nonche' del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 661/2000). 00C1137