ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Lazio,  riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali
per  la  cooperazione  allo  sviluppo,  per  la  collaborazione  e la
solidarieta' internazionale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in
Cancelleria  il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
2000.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto   che   il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, con
ricorso  notificato  il  25 febbraio  2000,  depositato il successivo
3 marzo,  ha  impugnato  la delibera legislativa della Regione Lazio,
approvata  il  24 novembre  1999, riapprovata a maggioranza assoluta,
con  modifiche,  il  2 febbraio  2000  (pervenuta  al Commissario del
Governo  il  10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per
la   cooperazione   allo   sviluppo,   per  la  collaborazione  e  la
solidarieta'  internazionale"  e,  in particolare, gli artt. 2, 6, 8,
10,  12,  13,  19,  in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma,
della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997,
n. 59;
        che,  ad  avviso  del  ricorrente, la delibera legislativa si
porrebbe  in  contrasto  con  l'art. 2,  quarto e quinto comma, della
legge  n. 49  del  1987  e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i
limiti  delle  competenze  regionali  in materia di cooperazione allo
sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo
Stato  -  in  quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di
iniziative  in  tale  materia  da parte della Regione, identificano i
soggetti   della   cooperazione  internazionale,  attribuiscono  alla
Regione  stessa  la  competenza ad indicare i Paesi destinatari degli
interventi   di   cooperazione   e   configurano  infine  un'autonoma
programmazione  regionale  della  cooperazione  internazionale, senza
rispettare   le   procedure   fissate   dalla  legislazione  statale,
regolamentando  altresi'  iniziative  di  sviluppo  nei  paesi da cui
provengono  gli  immigrati,  i  rifugiati  ed  i  profughi,  cosi' da
disciplinare  un'attivita'  di  collaborazione  che  potrebbe  essere
svolta  esclusivamente  previa informazione al Ministero degli affari
esteri;
        che  si  e' costituito in giudizio il Presidente della Giunta
regionale  del  Lazio,  chiedendo il rigetto del ricorso e formulando
riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione;
        che,  successivamente,  in  data 10 maggio 2000, l'Avvocatura
generale  dello  Stato  ha  depositato  atto  di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
    Considerato   che   la   rinuncia   al   ricorso,  seguita  dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle
norme  integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione
del processo.