ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarieta' internazionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2000. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 25 febbraio 2000, depositato il successivo 3 marzo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lazio, approvata il 24 novembre 1999, riapprovata a maggioranza assoluta, con modifiche, il 2 febbraio 2000 (pervenuta al Commissario del Governo il 10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarieta' internazionale" e, in particolare, gli artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13, 19, in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997, n. 59; che, ad avviso del ricorrente, la delibera legislativa si porrebbe in contrasto con l'art. 2, quarto e quinto comma, della legge n. 49 del 1987 e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i limiti delle competenze regionali in materia di cooperazione allo sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo Stato - in quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di iniziative in tale materia da parte della Regione, identificano i soggetti della cooperazione internazionale, attribuiscono alla Regione stessa la competenza ad indicare i Paesi destinatari degli interventi di cooperazione e configurano infine un'autonoma programmazione regionale della cooperazione internazionale, senza rispettare le procedure fissate dalla legislazione statale, regolamentando altresi' iniziative di sviluppo nei paesi da cui provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, cosi' da disciplinare un'attivita' di collaborazione che potrebbe essere svolta esclusivamente previa informazione al Ministero degli affari esteri; che si e' costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione; che, successivamente, in data 10 maggio 2000, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata dalla Regione Lazio. Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.